Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 / Sistemi di geolocalizzazione RENTRI (entro il 31.12.2025)
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Newsletter n. 99846 del 05 Febbraio 2025 | ||
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Delibera 3 del 19 dicembre 2024 Sistemi geolocalizzazione RENTRI ID 23261 | 08.01.2025 / In allegato Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59 (entro il 31.12.2025) Data pubblicazione: 19.12.2024 ... Articolo 1 (Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione in categoria 5) 1. I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, garantiscono sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi la presenza di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, come richiamati nel Decreto direttoriale n. 253 del 12 dicembre 2024, pubblicato sul sito RENTRI e riportato in allegato “B”. Sono esclusi dall’obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi. 2. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 rappresenta requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per gli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5 per il solo trasporto dei rifiuti speciali pericolosi. Articolo 2 (Modalità di attestazione del requisito) 1. Il requisito di idoneità tecnica di cui all’articolo 1 della presente delibera è attestato mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentate secondo il modello riportato in allegato “A”. 2. Analoga dichiarazione dovrà essere resa nuovamente dal legale rappresentante dell’impresa che acquisisce in disponibilità un autoveicolo precedentemente autorizzato per altra impresa. Articolo 3 (Tempistiche di dimostrazione del requisito) 1. Le imprese già iscritte nella categoria 5, le imprese che hanno presentato domanda d’iscrizione e di inserimento autoveicoli in categoria 5 alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e che hanno dimostrato il requisito di idoneità tecnica secondo le previgenti disposizioni, nonché le imprese che procedono a nuova iscrizione ed a inserimento autoveicoli in categoria 5, dovranno attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli di cui all’articolo 1 mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” messa a disposizione nella propria area riservata sul sito dell’Albo. 2. L’invio della dichiarazione sostitutiva deve avvenire per via telematica tramite AGEST a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025. Articolo 4 (Disposizioni transitorie) 1. Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, non provvedano entro il termine richiamato all’articolo 3 a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 1 della presente delibera, si procederà all’avvio di un procedimento disciplinare. Articolo 5 (Entrata in vigore) La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione. [...] Segue in allegato Fonte: ANGA Collegati |
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