Decreto 4 maggio 2022 Medici autorizzati Dlgs 101/2020 / 01.08.24
ID 16634 | 01.08.2024 / Consolidato 01 Agosto 2024
In allegato testo del Decreto 4 maggio 2022 aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto interministeriale del 23 luglio 2024.
________
Decreto 4 maggio 2022
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022che, in attuazione dell’articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale
Entrata in vigore: 1° gennaio 2023
________
Modifiche:
- Decreto interministeriale del 23 luglio 2024
Modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell’università e della ricerca del 4 maggio 2022 che disciplina le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale.
________
...
In rosso modiche apportate dal Decreto interministeriale del 23 luglio 2024:
Articolo 1 (Oggetto e finalità)
1. In attuazione dell'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il presente decreto disciplina le modalità di iscrizione nell’elenco dei medici autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale.
2. L'elenco dei medici autorizzati contiene, per ciascuno degli iscritti, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la data ed il numero di iscrizione.
Articolo 2 (Requisiti per l'iscrizione)
1. All'elenco dei medici autorizzati di cui all'articolo 1 possono essere iscritti, previa domanda da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, coloro che:
a) siano cittadini italiani o di Stati membri dell'unione Europea. Possono altresì essere iscritti i familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) godano dei diritti politici e che non abbiano riportato una condanna per reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, e che non risultino essere stati interdetti;
c) siano in possesso dei titoli di studio e delle attestazioni previste dall'articolo 8;
d) siano dichiarati abilitati allo svolgimento dei compiti di sorveglianza sanitaria della radioprotezione dalla competente commissione di cui all'articolo 3;
e) non siano stati cancellati dall'elenco dei medici autorizzati negli ultimi cinque anni.
Articolo 3 (Commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, è istituita la commissione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati.
2. La Commissione è composta da laureati esperti in materia di sorveglianza sanitaria della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:
a) due componenti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un componente designato dal Ministero della salute;
c) un componente designato dal Ministero dell'università e della ricerca tra i professori universitari di ruolo;
d) un componente designato dall'istituto superiore di sanità;
e) un componente designato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
f) due componenti designati dall'ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
Articolo 4 (Compiti della commissione)
1. La commissione di cui all'articolo 3, all'esito della valutazione nel merito tecnico e scientifico, adotta le deliberazioni relative all'abilitazione per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati anche in base alla verifica della validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'abilitazione.
2. La commissione esprime proposte o pareri nel merito della sospensione e della cancellazione dall'elenco e sottopone all'esame di abilitazione i richiedenti che vi siano stati ammessi.
3. La commissione esprime pareri in merito ai ricorsi di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
4. Le deliberazioni della commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.
5. Le deliberazioni della commissione sono definitive.
Articolo 5 (Accertamento della capacità tecnica e professionale)
1. L'abilitazione di cui all'articolo 2, lettera d), è conseguita dal richiedente all'esito del superamento di un esame i cui contenuti sono definiti all'articolo 9.
2. In base all'esito dell'esame di cui al precedente comma 1, il richiedente viene considerato "abilitato" o "non abilitato".
Articolo 6 (Modalità per l'ammissione e lo svolgimento dell'esame di abilitazione)
...
segue
Info e download CollegatiDecreto interministeriale del 23 luglio 2024Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101 | Radiazioni ionizzantiIl Medico Competente e il Medico Autorizzato