Banca dati sugli appalti nel settore agricolo / Legge n. 101/2024
Appunti Sicurezza lavoro | ||
23 Novembre 2024 | ||
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Banca dati sugli appalti nel settore agricolo / Legge n. 101/2024 ID 22252 | 14.07.2024 / Download scheda allegata L'art. 2 quinquies della Legge 12 luglio 2024 n. 101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale, in GU n.163 del 13.07.2024 ed in vigore dal 14.07.2024, istituisce la Banca dati degli appalti in agricoltura a cui attinge il personale ispettivo di Inl, Comando Carabinieri per la Tutela del lavoro, Guardia di Finanza e Inail. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell’appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all’organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell’apparato organizzativo del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei con tributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell’impresa stessa impiegati nell’appalto. All’esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l’INPS rilascia all’impresa richiedente un’attestazione di conformità. Le disposizioni non si applicano ai contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Art. 2 - quinquies Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura 1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo è istituita, presso l’INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell’INAIL. 2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all’articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l’impresa committente sia un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell’appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all’organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell’apparato organizzativo 4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui all’articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92 del 1979 rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3. 5. La stipula o l’esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, a carico del committente e del l’appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L’irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell’illecito, l’iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 6. Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.[/panel] Collegati |
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