ADR: Esenzioni parziali 1.1.3.6 / Aggiornato ADR 2025
Appunti Merci Pericolose | |||||||||||||
23 Novembre 2024 | |||||||||||||
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ADR: Esenzioni parziali 1.1.3.6 / Aggiornato ADR 2025 ID 1198 | Update 14.07.2024 / Documento completo allegato - Modifiche ADR 2025 in rosso Documento sull'esenzione parziale ADR (1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto) con tabella dettaglio disposizioni/descrizioni sezione 1.1.3.6.2. 1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto Il capitolo 1.1.3.6 è relativo alle Esenzioni cosiddette "esenzioni parziali", è relativo al trasporto in colli, che se rientrante nelle quantità previste, può essere effettuato senza applicare Nota - Documenti di bordo di cui 8.1.2. (oggetto spesso di interpretazioni non univoche) L’ADR 2025 emenda la parte dei paragrafi 8.1.2.1. e 8.1.2.2 inerente la tenuta dei documenti, precisando, espressamente, che gli stessi devono trovarsi “a bordo della cabina di guida dell'unità di trasporto” (precedente devono trovarsi “a bordo dell'unità di trasporto”). NB: in rosso novità ADR 2025 1.1.3.6 Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto 1.1.3.6.1. Ai fini della presente sotto-sezione, le merci pericolose sono assegnate alle categorie di trasporto 0, 1, 2, 3 e 4 come indicato nella colonna (15) della Tabella A del capitolo 3.2. Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate alla categoria di trasporto "0" sono ugualmente assegnati alla categoria di trasporto "0". Gli imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto materie assegnate ad una categoria di trasporto diversa da "0" sono assegnati alla categoria di trasporto "4". 1.1.3.6.2. Quando la quantità di merci pericolose a bordo di un'unità di trasporto non è superiore ai valori indicati nella colonna (3) della tabella al 1.1.3.6.3 per una data categoria di trasporto (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto sono della stessa categoria) o al valore calcolato secondo 1.1.3.6.4 (quando le merci pericolose a bordo dell'unità di trasporto appartengono a più categorie), esse possono essere trasportate in colli nella stessa unità di trasporto senza che siano applicate le seguenti disposizioni: - Capitolo 1.10, a eccezione degli esplosivi della classe 1, dei nn. ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500, 0511, 0512 e 0513 di merci pericolose ad alto rischio di Classe 1 (secondo 1.10.3.1) e a eccezione dei colli esenti della classe 7, nn. ONU 2910 e 2911, se il livello di attività supera il valore A2 Tabella dettaglio disposizioni/descrizioni sezione 1.1.3.6.2 [...] [...] 8.1.2.1. Oltre ai documenti richiesti da altri regolamenti, devono trovarsi a bordo della cabina di guida dell'unità di trasporto i seguenti documenti: a) i documenti di trasporto previsti al punto 5.4.1 per tutte le merci pericolose trasportate e, all'occorrenza, certificato di carico del contenitore o del veicolo prescritto al punto 5.4.2; 8.1.2.2. Nel caso in cui le disposizioni dell'ADR ne prevedano la redazione, devono trovarsi a bordo della cabina di guida dell'unità di trasporto anche: a) il certificato di approvazione di cui al punto 9.1.3 per ogni unità di trasporto o elemento di questa; 8.1.2.3. Le istruzioni scritte previste al punto 5.4.3 devono essere conservate a portata di mano.
Segue in allegato Il documento allegato alla notizia è aggiornato alle modifiche ADR 2025. Matrice revisioni
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