Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro / Giugno 2024
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24 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro / Giugno 2024 ID 21931 | Rev. 1.0 del 01.06.2024 / Schede allegate - Download Scheda Rev. 1.0 del 01.06.2024 Note sul Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, origini, inquadramento gerarchico funzionale, struttura organizzativa, personale, compiti. Cenni storici Agli inizi del ‘900, nonostante l'attenzione già dedicata dall'Arma alla verifica della corretta applicazione delle Leggi Sociali (sebbene in molti casi tale attività fosse affidata a organi speciali), fu su "desiderio espresso dal Ministero dell'Economia Nazionale" che nell'ottobre del 1926 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Reali – Ufficio Servizio – stabilì "di istituire presso i capoluoghi di Divisione delle sedi dei Circoli dell'Industria e del Lavoro piccoli Nuclei di militari dell'Arma composti da un sottufficiale e di due appuntati o carabinieri provetti, tratti dal totale della forza, per essere più particolarmente adibiti nel servizio di cui trattasi, secondo le direttive dei Circoli stessi". I primi Nuclei furono così costituiti "presso le Divisioni di Trieste e Brescia nonché presso le Divisioni Interne di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli e Catania". Il 1° febbraio 1934 fu istituito un ufficio dell'Ispettorato corporativo anche a Cagliari presso il quale, conseguentemente, entrò in funzione un nucleo carabinieri reali per la vigilanza sull'applicazione delle leggi sul lavoro. Con il Regio Decreto Legge 13 maggio 1937-XV, n. 804 - riguardante la Modificazione all'ordinamento dell'Ispettorato corporativo – al fine di vigilare sulla corretta applicazione della normativa sul lavoro, furono assegnati "allo Ispettorato corporativo i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri Reali, collocati fuori quadro in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi ed in aumento ai pari grado che si trovano nella medesima posizione per effetto del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294: marescialli d'alloggio maggiori, n. 2; marescialli d'alloggio capi, p. 4; marescialli di alloggio, n. 6; brigadieri, n. 9; vicebrigadieri, n. 8; appuntati, n. 11; carabinieri, n. 80". Nel dopoguerra, in occasione della riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.520, il contingente di militari fu elevato a 230 unità, articolate in Nuclei operanti presso gli Ispettorati del Lavoro. Dal 1964 (fino all'istituzione del Comando) i Nuclei furono coordinati da un Ufficiale Superiore addetto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Quindi, le origini dell'attuale Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro risalgono al lontano 1926, oltre novant'anni fa, quando era già emergente l'intendimento dell'Arma di assicurare, attraverso la professionalità di militari appositamente destinati, la vigilanza nel delicato comparto della legislazione sociale. Il primo ottobre 1997, in ottemperanza al decreto Ministeriale 31 luglio 1997, derivato dell'art.9 bis della Legge 28 novembre 1996 n.608, soppressa la posizione d'impiego dell'Ufficiale Superiore addetto, fu istituito il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, ponendone i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) - ad esso preesistenti - come gerarchicamente subordinati. Ai militari del costituito Comando furono attribuiti i poteri ispettivi e di vigilanza già riconosciuti agli Ispettori del Lavoro dall'art.8 del citato D.P.R. n.520. In ottemperanza all'art.1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - datato 2 marzo 2006 - il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, a decorrere dal 20 aprile 2006, ha assunto l'attuale denominazione di "Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro". Inquadramento gerarchico funzionale Gerarchicamente, il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro dipende dalla Divisione Unità Specializzate Carabinieri ed opera alle dipendenze funzionali del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il personale dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro, in servizio presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, dipende funzionalmente dal Dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando CC Tutela del Lavoro; il personale addetto ai Nuclei Operativi di Gruppo, a seguito dell'avvio dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dipende funzionalmente dai rispettivi Ispettorati Interregionali. Anche presso la Regione Siciliana, in virtù di appositi Decreti, il personale del Comando CC per la Tutela del Lavoro, svolge attività di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale (Decreto 21 maggio 1996, pubblicato sulla G.U. Regione Siciliana del 20.07.1996). Il personale di questo Comando, operante nella predetta Regione, dipende funzionalmente da quell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Struttura organizzativa A seguito del DPCM 23 febbraio 2016, attuativo del D. Lgs. 149/2015 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale" (registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016), con decorrenza dal 1° gennaio 2017, il Reparto Speciale è stato così riconfigurato: - elevazione del livello di Comando del Comandante da Ten. Col. a Colonnello; Di conseguenza, dal Comando dipendono gerarchicamente 5 Gruppi Carabinieri per la Tutela del Lavoro con sedi a Venezia, Milano, Roma, Napoli (con competenza interregionale) e Palermo, così ripartiti: - Gruppo di Venezia: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche; Dai predetti Gruppi dipendono - gerarchicamente - i Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) insistenti nei capoluoghi di provincia delle regioni di rispettiva competenza. Inoltre, presso i Gruppi sono costituiti i Nuclei Operativi con competenza macroareale. Personale Per accedere al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, a seguito di interpellanza a carattere nazionale, l'aspirante, tra l'altro, deve: - essere idoneo alla specifica attività selettiva; Al termine del corso, al personale dell'Arma dei carabinieri "abilitato" alla legislazione sociale sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle normative vigenti in materia di lavoro (art.3 D.M. 31 luglio 1997 – Decreto istitutivo del Comando), ovvero la "facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti" (art. 8, comma 2, DPR nr. 520/55). Compiti La competenza esclusiva dell'Arma in materia di tutela del lavoro, già sancita dal Ministero dell'Interno con il D.M. 12 febbraio 1992 sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e ribadita dal D.M. 28 aprile 2006, è stata confermata con la c.d. Riforma Madia di "Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione" (Legge delega del 7 agosto 2015 art. 8), che ha così consolidato il ruolo dell'Arma dei Carabinieri, e per essa del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, nello specifico settore su tutto il territorio nazionale ad esclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano. Il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro: - vigila sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato; Inoltre, il Reparto Speciale è costantemente impegnato nel contrastare i fenomeni di maggiore allarme sociale quali - ad esempio - il "caporalato" e il grave sfruttamento lavorativo di cittadini extracomunitari. All'estero, il Comando Carabinieri per la Tutela Lavoro, grazie alla costante partecipazione ai tavoli permanenti (piattaforma EMPACT - European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats ) per la collaborazione con EUROPOL, in qualità di membro permanente per la lotta al Traffico di Esseri Umani, offre nel massimo consesso europeo ed internazionale di Polizia il proprio contributo esperienziale nella redazione dei Piani Operativi Pluriennali (AOP) della UE al fine di contrastare i fenomeni criminali di maggiore allarme per gli Stati Comunitari. Sempre sotto il patrocinio di EUROPOL, collabora con la Polizia Nazionale Olandese, driver del progetto finanziato dalla Commissione Europea denominato "CHINESE THB", nello studio del fenomeno dello sfruttamento lavorativo da parte dell'imprenditoria cinese nei Paesi Membri. Infine, con l'OSCE di Vienna, realizza presso la sede formativa del COESPU, corsi di formazione attraverso il quale l'Arma dei Carabinieri, grazie a finanziamenti dell'OSCE, offre la propria expertise in materia di Tratta a diverse professionalità ed enti internazionali (magistrati, funzionari di polizia, diplomatici, Organizzazioni non Governative). Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.520 Art. 7 b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro; c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi alla cui applicazione esso deve vigilare; d) di vigilare sul funzionamento delle attività previdenziali, assistenziali e igienico sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle Province e dai Comuni per il personale da essi dipendente; e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza, sociale; f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di Lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 623 del Codice penale. Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o rilevate non possono essere pubblicate né comunicato a terzi o ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso. Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda sino a L. 24.000. Art. 8 Gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora; del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi, dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente od indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge. Gli ispettori possono richiedere l'opera dell'ufficiale sanitario, dei sanitari dipendenti da enti pubblici e dei medici di fabbrica, quando debbano compiere accertamenti sulle condizioni sanitarie dei prestatori d'opera e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze. Art. 9 In caso di constatata inosservanza delle norme di legge, la cui applicazione è affidata alla vigilanza dello Ispettorato, questo ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, valutate le circostanze del caso, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione. Fonte: Arma dei Carabinieri / Altro Matrice revisioni
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