Sentenza Cassazione Penale n. 2557/2024: Ribadito l'obbligo di specifiche procedure di sicurezza nel DVR
Appunti Sicurezza lavoro | ||
25 Novembre 2024 | ||
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S. CP Sez. 3, n. 2557/2024 ID 21356 | 13.02.2024 / In allegato Cassazione Penale, Sez. 3, 22 gennaio 2024, n. 2557. Mancanza, all'interno del DVR, di una procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico. Violazioni al D.Lgs. n.81/2008 di cui all'art. 17, comma primo, lettera a), art. 28, comma secondo, lettera d) e art. 55, comma terzo, del D.Lgs. n.81/2008 per aver omesso di indicare una procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico e aver omesso di indicare i ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere per l'attuazione delle misure da realizzare. Nel caso, in riferimento a specifica fase della lavorazione (attività di imbragatura del carico anche detta attività di appesa materiali) si è messo in evidenza che il documento di valutazione rischi fosse inadeguato e generico, richiamando i rilievi effettuati dall'ispettore del Lavoro, che aveva evidenziato che, a fronte dell'elevato numero di articoli lavorati e della numerosa tipologia di ganci e sotto-ganci utilizzati in relazione al peso e alle dimensioni del carico da lavorare, occorreva individuare e descrivere una procedura operativa per la fase di carico dei pezzi da lavorare onde evitare lo specifico rischio relativo alla accidentale fuoriuscita delle funi e dei bilancieri dai ganci, che avrebbero dovuto, tra l'altro, essere forniti di linguetta a molla come sicura. Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; Fatto 1. A.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo, in epigrafe indicata, con la quale il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della Steel Paint Srl, ditta che svolge attività di verniciatura di manufatti, e stato condannato alla pena della ammenda di Euro 3.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali, per aver commesso plurime violazioni della normativa a tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n.81/2008, e precisamente dell'art. 17, comma primo, lettera a), art. 28, comma secondo, lettera d) e art. 55, comma terzo, del D.Lgs. n.81/2008 per aver omesso di indicare una procedura operativa che consenta ai lavoratori di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico e aver omesso di indicare i ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere per l'attuazione delle misure da realizzare (capo a). 2. Il Tribunale ha assolto l'imputato in ordine al reato contestato nel capo di imputazione sub b), di cui all'art. 71, comma quarto, lettera a), punto 1), del D.Lgs. n.81/2008, con il quale si contestava di non aver dotato le attrezzature con ganci e con sottoganci per le attività di c.d. frazionamento, conformi ed adeguate alle esigenze di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, posto che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito univoca prova in ordine al fatto che i carichi fossero sollevati con la punta del gancio, essendo tale circostanza, affermata dall'ispettore del lavoro, stata smentita dai testi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., e travisamento della prova in ordine all'omessa valutazione del D.V.R., sezione 10, in ordine alla sussistenza di una procedura operativa che consenta di svolgere in sicurezza le attività di "imbracatura del carico" in sicurezza. Il ricorrente rappresenta che, nella motivazione della sentenza impugnata, si palesa un percorso argomentativo logico-giuridico ondivago e contraddittorio, in quanto il giudice di merito talora sembra far riferimento alla completa omissione, all'interno del documento di valutazione dei rischi, di una procedura operativa volta a governare il rischio connesso alle attività di imbracatura dei pezzi da sottoporre a verniciatura (fase di lavoro definita carico del materiale), talaltra il giudice a quo sembra invece contestare l'inadeguatezza di tale procedura e non la sua totale inesistenza. In proposito, il ricorrente evidenzia che non è chiaro se la condanna dell'imputato si fondi sulla omessa predisposizione di una procedura di gestione del rischio relativo alla fase di imbracatura del manufatto ovvero sulla inadeguatezza di tale procedura. Peraltro, in alcuni passaggi dell'iter motivazionale, il giudice a quo sembra riferirsi anche all'attività di traslazione (cioè di appesa del materiale) e non a quella di carico e della imbracatura del carico. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione e travisamento della prova in relazione all'omessa valutazione del documento di valutazione rischi, in particolare della sezione decima, ove la procedura di sicurezza e prevista, così come e provato in sede di giudizio con produzione documentale. All'udienza del 22 novembre 22 è stato prodotto ed inserito all'interno del fascicolo dibattimentale il documento di valutazione rischi (D.V.R.) redatto dalla società sia nella versione del 1° gennaio 2019 che in quella, più aggiornata, del 26 agosto 2019. Tale documento e antecedente alla data di accertamento del fatto, avvenuto in data 11/11/2019. L'analisi della documentazione prodotta in giudizio consente di affermare in modo chiaro e palese la sussistenza di una procedura volta a regolare la fase di imbracatura dei materiali ed i rischi ad essa connessi, in quanto disciplinata e descritta contenuta nella sezione 10. Il giudice a quo, invero, fa un uso improprio del termine "carico dei materiali", espressione che descrive una fase di lavoro che, nel documento di valutazione rischi, assume un significato diverso. Infatti, il giudice, quando parla di "carico" si riferisce "all'appesa del materiale", fase della lavorazione che non si ritiene adeguatamente regolamentata e procedimentalizzata. Precisa il ricorrente tuttavia che la scelta dei ganci da utilizzare non rientra nella fase di "carico o scarico" della merce, mappata e disciplinata nella sezione 9 del D.V.R., ma in quella di "appesa dei materiali", i cui rischi sono valutati nella sezione 10 del D.V.R. Pertanto, afferma il ricorrente, il percorso logico argomentativo che sorregge la pronuncia di condanna in relazione al capo di imputazione sub A) si regge su una valutazione incompatibile con le prove documentali acquisite, posto che il giudice ha affermato l'inesistenza della procedura, invece espressamente prevista nel documento di valutazione di rischi. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., posto che nel capo di imputazione al ricorrente si contesta di aver omesso di individuare una procedura operativa volta consentire di svolgere in sicurezza le attività di imbracatura del carico, mentre nel corso del giudizio si è contestata l'inadeguatezza della procedura, e non la sua inesistenza. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, posto che il giudice non ha speso nessun argomento per affermare il giudizio di rimproverabilità del fatto né a titolo di dolo né a titolo di colpa. 3.Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Diritto Collegati |
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