Decreto 19 dicembre 2023 / Procedure di segnalazione presunte inadeguatezze Impianti portuali di raccolta
Appunti Ambiente | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Decreto 19 dicembre 2023 ID 21367 | 15.02.2024 / Download Decreto - Download Allegato I Report di segnalazione Decreto 19 dicembre 2023 (GU n.38 del 15.02.2024) In allegato I: modello Report di segnalazione di presunta inadeguatezza portuale di raccolta. Art. 1. Oggetto e finalità 1. Il presente decreto definisce la procedura di segnalazione delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi, nonché le modalità di valutazione e revisione dell’adeguatezza degli impianti portuali stessi. Art. 2 Definizioni Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a tutte le navi iscritte in Italia che scalano i porti nazionali, comunitari ed esteri che devono segnalare eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta e a tutti gli impianti portuali di raccolta, ricadenti nel territorio nazionale. Art. 4 Procedura di segnalazione e di indagine delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta 1. La procedura di segnalazione e di indagine delle presunte inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta, cosi' come individuata ai successivi articoli 5 e 6, e' l'insieme delle misure atte a monitorare l'efficienza qualitativa e quantitativa dei medesimi, al fine di attuare e di implementare la normativa vigente in materia di raccolta dei rifiuti in ambito marittimo e portuale. 2. L'autorita' competente nazionale attua tale procedura per tutti gli impianti di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi attraverso le autorita' marittime, in virtu' della loro dipendenza funzionale dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. L'autorita' competente nazionale, sulla base delle risultanze dell'applicazione di tale procedura, laddove ritenuto necessario ne propone la revisione. Art. 5 Modalita' di segnalazione all'IMO e allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta. 1. La nave battente bandiera italiana che in occasione di uno scalo presso uno Stato comunitario o estero, ove abbia richiesto preventiva disponibilita' al conferimento dei rifiuti prodotti a bordo, riscontri l'assenza, l'indisponibilita', ovvero la presunta inadeguatezza di impianti portuali di raccolta rifiuti, deve: a) informare con immediatezza l'autorita' competente nazionale, laddove da tale disservizio dovessero derivare potenziali rischi per l'ambiente marino ovvero la necessita' di ricorrere, previa valutazione espressa della medesima autorita', a provvedimenti autorizzativi o derogatori dei Certificati statutari rilasciati ai sensi della Convenzione MARPOL 73/78 come emendata; 2. Il Punto di contatto nazionale, ricevuta la segnalazione, provvede ad inserirla all'interno del portale GISIS nonche' ad effettuare le comunicazioni previste presso l'IMO e lo Stato di approdo, richiedendo, laddove necessario, ulteriori elementi di informazione alla societa' della nave che ha effettuato la segnalazione; 3. Il Punto di contatto nazionale monitora il seguito di ogni singolo procedimento, corrispondendo, se del caso, con gli Stati del porto di approdo oggetto di segnalazione e con l'Organizzazione marittima internazionale. Emanato in forza di: Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 Art. 4 Impianti portuali di raccolta
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