Linee guida applicazione normative di pubblica sicurezza fabbricazione di esplosivi / Ed. 2023
Appunti Marcatura CE | ||
25 Novembre 2024 | ||
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L. guida normativa Pubblica Sicurezza fabbricazione esplosivi / 2023 ID 21125 | 11.01.2024 / In allegato (Circolare Min Interno n. 14502 del 22 dicembre 2023) Il presente atto di indirizzo reca linee guida per l'applicazione delle vigenti normative che disciplinano, ai fini di pubblica sicurezza, l'attività di fabbricazione di esplosivi. A tal fine, il documento offre un inquadramento ordinamentale degli istituti di interesse, fornendo indicazioni circa le procedure di pubblica sicurezza che disciplinano l'attività in argomento. 1. Ambito di applicazione Allegati Le disposizioni cardine relative alle autorizzazioni per l'attività di fabbricazione di esplosivi sono costituite dagli artt. 46 e 47 del TULPS e dalle connesse previsioni del R.D. n. 635/1940. I cennati artt. 46 e 47 sottopongono - tra le altre - lo svolgimento dell'attività di fabbricazione di esplosivi alla licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza. Più in dettaglio, e fermi restando i regimi particolari di cui al successivo paragrafo 4: 1. l'art. 46 TULPS prevede, per l'attività di fabbricazione di esplosivi appartenenti alla II e III categoria di classificazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940, nonché per le polveri a base di nitrocellulosa e nitroglicerina, la licenza del Ministro dell'interno. Nel rinviare al successivo paragrafo 8 l'illustrazione del relativo iter procedimentale, in questa sede si rappresenta che, come testualmente previsto dal citato art. 46 TULPS, sono sottoposte a licenza della predetta Autorità di p.s. le attività di fabbricazione, deposito, vendita o trasporto di dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti , elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. La predetta licenza è richiesta anche per la fabbricazione di polveri contenenti nitrocellulosa e nitroglicerina. Quanto alla titolarità autorizzatoria, va evidenziato come numerose iniziative assunte nel tempo sia sul piano legislativo che su quello amministrativo abbiano in via generale inciso sulle attribuzioni in materia di licenze di pubblica sicurezza, nell'ottica anche di un allineamento ordinamentale alle disposizioni in materia di indirizzo politico amministrativo, oggi contemplate dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, dall'art. 4, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. In tali considerazioni si richiamano, per gli aspetti qui di interesse, le disposizioni impartite con circolare n.10.245/12982 6 del 2 febbraio 1983, concernente "Esercizio di attribuzioni in materia di autorizzazioni di P.S.". Con tale atto di indirizzo sono state delegate ai Prefetti, in via permanente, le competenze al rilascio di specifiche licenze attribuite alla titolarità del Ministro dell'interno, con l'espressa riserva, inoltre, di delegare ai Prefetti, di volta in volta, con apposito specifico atto, ogni altra attribuzione ministeriale in materia di armi ed esplosivi. In base a tali indicazioni, l'adozione dei provvedimenti concernenti la licenza di fabbricazione di esplosivi ai sensi dell'art. 46 TULPS viene delegata, di volta in volta, con apposito specifico atto, al Prefetto territorialmente competente; 2. l'art. 47 TULPS prevede, per l'attività di fabbricazione di esplosivi appartenenti alla I, IV e V categoria di classificazione di cui all'art. 82 del R.D. n. 635/1940, la licenza del Prefetto. Nel fare rimando al successivo paragrafo 9 per la descrizione del relativo procedimento, qui si evidenzia che, secondo quanto previsto dal citato art. 47 TULPS, sono sottoposte a licenza della predetta Autorità di p.s. le attività di fabbricazione, deposito, vendita o trasporto di polveri piriche o qualsiasi esplosivo diverso da quelli indicati nel citato art. 46 TULPS, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti2. Per quanto concerne le sopra menzionate materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti, si richiama l'art. 96, primo comma, del R.D. n. 635/1940 ai sensi del quale per tali materie o sostanze s'intendono quelle che, per loro natura, non possono essere impiegate che nella fabbricazione di esplosivi. Collegati |
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