Trasporto materie radioattive: Quadro normativo e autorizzativo / Rev. 1.0 Dicembre 2023
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26 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Trasporto materie radioattive Quadro normativo autorizzativo / 2023 ID 8117 | Rev. 1.0 del 12.12.2023 In allegato Documento completo sul regime normativo/autorizzativo per il trasporto di materiale radioattivo o rifiuti di materiale radioattivo, con Esempio di autorizzazione, dati ufficiali ISIN trasporto radioattivi 2022, e altra documentazione. Update Rev. 1.0 del 12.12.2023 Excursus Premessa Con il termine radioattività si intende la disintegrazione spontanea o provocata di un nucleo atomico, accompagnata dall'emissione di particelle subatomiche e di radiazioni elettromagnetiche. La radioattività residua è la radioattività provocata in un materiale per effetto di un irraggiamento radioattivo e che permane anche quando cessa l'irraggiamento. Il fenomeno della radioattività spontanea o naturale fu scoperto nel 1896 da H. Becquerel che ebbe occasione di osservare che un sale di uranio, pur avvolto in una carta opaca, emette radiazioni capaci di impressionare una lastra fotografica posta nelle sue vicinanze. Più tardi si scoprì che anche il torio è radioattivo ma il progresso più importante in questo campo è legato alle indagini dei coniugi Curie che nel 1898 trovarono che la pechblenda, un particolare minerale dell'uranio, presenta un'attività sensibilmente più intensa, a parità di massa, di un sale puro di uranio. - famiglia dell'uranio o del radio: inizia con l'uranio 238 e, attraverso processi successivi di decadimento, dà luogo a una successione di elementi radioattivi che finisce al piombo 206, stabile; - la radioattività alfa consiste nell'emissione di nuclei di elio (particelle alfa) costituiti da due neutroni e due protoni. Questo processo riduce di due unità la carica positiva del nucleo e origina un nuovo elemento che precede di due caselle, nella tavola periodica, quello di partenza; Fig. 1 Applicazioni della radioattività in radiologia Alcuni isotopi radioattivi sono usati per studiare le reazioni metallurgiche, il meccanismo della solidificazione dell'acciaio in forma, la diffusione dei metalli, ecc., in particolare, misurando l'attenuazione dei raggi gamma ?nel materiale in questione oppure usando il radioisotopo come tracciante. Questa seconda tecnica permette di seguire, per esempio, la ripartizione di un metallo in una determinata lega, con registrazione fotografica. L'impiego di sorgenti intense di cobalto 60 permette di fare vere radiografie di grossi pezzi metallici per scoprirne gli eventuali difetti interni. Per poter trasportare materie radioattive, occoorre prima di tutto essere in possesso di un Decreto autorizzativo (vedi esempio in allegato), a seguire si veda cap. Riepilogo step dell'autorizzazione vettore trasporto materie radioattive. Il trasporto delle materie radioattive è regolamentato da un insieme di norme tecniche ed amministrative che garantiscono, attraverso l’adozione di stringenti standard di sicurezza, un’elevato livello di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Il quadro normativo tecnico, sia nazionale che internazionale, si basa sulla “Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” pubblicata dalla AIEA - Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica - Ultima Ed. 2018). La normativa stabilisce che il trasporto delle materie radioattive sia effettuato utilizzando contenitori adeguati alla quantità, attività, stato fisico e chimico del contenuto radioattivo. I contenitori devono inoltre garantire, sia nelle condizioni normali di trasporto che nelle condizioni incidentali previste nelle norme tecniche, adeguati livelli di schermaggio dalle radiazioni, di contenimento dei materiali radioattivi, di sufficiente smaltimento del calore e, nel caso di materie fissili, di condizioni di sottocriticità. Le condizioni normali ed incidentali di trasporto a fronte delle quali progettare i contenitori sono definite dalle norme tecniche e sono verificate attraverso complesse campagne di prove, atte a simulare le diverse condizioni operative, alle quali vengono sottoposti prototipi, normalmente in scala, dei contenitori. Norme di riferimento Oltre ai requisiti e agli standard di sicurezza da rispettare, a livello nazionale sono stabilite norme che prescrivono un regime autorizzativo per svolgere il trasporto di materiale radioattivo e, coloro che intendano trasportare materie radioattive sul territorio italiano devono essere in possesso del decreto di autorizzazione al trasporto rilasciato dal Ministero della transizione ecologica, emesso di concerto con le altre amministrazioni responsabili per le varie modalità di trasporto, come stabilito all’articolo 43 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101. In data 22.10.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il comunicato con cui ISIN ha reso noto l’operatività di STRIMS - Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti radioattivi dei Materiali e delle Sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’art. 241 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, tutti i soggetti che operano a vario titolo con le sorgenti di radiazione ionizzanti devono registrarsi a STRIMS e in particolare tutti i vettori autorizzati al trasporto di materie radioattive dal gennaio del 2022 comunicano a STRIMS, secondo le tempistiche stabilite nel Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101, le informazioni relative al trasporto delle materie radioattive e ciò in sostituzione di quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 217 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che sanciva l’obbligo per i vettori autorizzati di inviare, trimestralmente all’ISIN, il riepilogo dei trasporti effettuati secondo le modalità e nei termini di compilazione riportati nel Decreto del 18 ottobre 2005 del Ministero delle attività produttive (riepiloghi trimestrali). Normativa di riferimento Legge 14 ottobre 1957 n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica ed atti allegati, firmato a Roma il 25.03.1957; Legge 24 aprile 1975 n. 131, che autorizza la ratifica e l'esecuzione del Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 01.07.1968; Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, dal decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 e dal decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 901641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari''; Abrogato dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose" (GU n. 58 del 11 marzo 2010) Circolari n. 162 del 16.12.1996 e n. 31 del 04.04.1997 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti le prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada di materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B del precitato decreto ministeriale 04.09.1996); Decreto legislativo 06.02.2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane; Documento lNFClRC/225 del giugno 1999 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AlEA) di Vienna, concernente le direttive applicabili ai trasferimenti di materiali e tecnologie nucleari; Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101 Art. 43 Trasporto di materiali radioattivi 1. Chiunque intende effettuare, in conto proprio o in conto terzi, con mezzi propri o con mezzi altrui, attività di trasporto di materiali radioattivi, deve essere autorizzato come vettore con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e l'ISIN. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata previa istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati. 3. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione è responsabile: a) della corretta classificazione dei materiali radioattivi conferiti al vettore; b) dell'utilizzo di imballaggi adeguati ai materiali radioattivi trasportati e del rispetto del limite in quantità di radioattività dei materiali radioattivi che l'imballaggio può contenere; c) del rispetto dei limiti dell'irraggiamento esterno e della contaminazione sulla superficie esterna del collo; d) della corretta marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo; e) delle certificazioni richieste per il trasporto; f) del corretto confezionamento del collo. 4. Il vettore è responsabile: a) della verifica della presenza della marcatura ed etichettatura dell'imballaggio utilizzato per il trasporto del materiale radioattivo; b) del rispetto delle distanze di sicurezza dell'imballaggio dai luoghi occupati dai lavoratori o dalle persone durante le operazioni di trasporto e immagazzinamento durante il transito, ove previste dai pertinenti regolamenti modali; c) della verifica delle certificazioni richieste per il trasporto. 5. Il soggetto che effettua o organizza la spedizione, deve registrarsi e trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative ai materiali radioattivi prima dell'inizio della spedizione. Sono fatte salve le disposizioni previste da norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale che per specifiche tipologie di spedizioni stabiliscono tempi diversi di comunicazione. 6. Il vettore deve essere registrato e, entro le settantadue ore successive alla conclusione del trasporto, deve trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN le informazioni relative allo scarico dei materiali radioattivi ad altro vettore o al destinatario. 7. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato X. [...] Trasporto merci pericolose radioattive ADR L'ADR è un accordo internazionale che riguarda unicamente il trasporto stradale a carattere nazionale ed internazionale delle merci pericolose (elencate sull’Orange Book conservato all’ONU) e viene rinnovato ogni due anni (quelli dispari). Ogni Stato partecipante (tra cui l’Italia) recepisce e attua con apposito Decreto Ministeriale, il regolamento ADR. Il codice della strada ne stabilisce poi le sanzioni alle violazioni. Le eventuali sanzioni sono molto pesanti e colpiscono quasi esclusivamente il trasportatore (ammenda, decurtazione punti dalla patente, ritiro della patente e della carta di circolazione) ma sono frequenti i ricorsi e querele civili a carico dello speditore che risulta corresponsabile della violazione Nel caso del materiale radioattivo, non esistono esenzioni totali legate alla quantità da inviare al trasporto o alla tipologia di sostanza. Le uniche esenzioni dichiarate (per le quali non si applica l’ADR) sono le seguenti: Il presupposto di base è che si è a conoscenza della natura (radionuclide/i) e delle quantità (attività) delle merci pericolose (materiale radioattivo) da inviare al trasporto. Imballaggio Nel caso di trasporto di materiale radioattivo, la tipologia di imballaggio e il suo grado di resistenza dipendono dalla quantità di radioattività trasportata. Tra gli imballaggi più comuni vi sono: Colli esenti, privi di caratteristiche di resistenza e non soggetti a obblighi di prove specifiche, sono usati per quantitativi molto piccoli di materiale radioattivo. La manipolazione dei colli chiusi non comporta pericoli; Colli di tipo A, devono superare prove di resistenza minime; Colli di tipo B, devono superare prove di resistenza medie, sono usati per il trasporto di combustibile nucleare, rifiuti radioattivi, radionuclidi per radiografie industriali e altri materiali di elevata attività; Colli di tipo C, devono superare prove di resistenza molto severe e sono utilizzati solo per materiali fissili. Etichettatura I colli di Tipo A e B sono classificati in tre diverse categorie a seconda dell’intensità di dose sulla superficie esterna del collo. Quest’ultima deve essere riportata sottoforma di indice di trasporto (IT) sull’etichetta. L’indice di trasporto è costituito da un numero compreso tra 1 e 10 e indica l’intensità di dose a 1 metro dalla superficie del collo. La formula per il calcolo è: IT = Intensità di dose massima a 1 m in mSv/h x 100 Fig. 2 - Etichette per imballaggi in trasporto di materiale radioattivo Regolamentazione IAEA per il Trasporto in Sicurezza del Materiale Radioattivo Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material” Ed. 2018. Linee di indirizzo procedure amministrative autorizzazione al trasporto di materie radioattive Nota MISE del 16.06.2008 modificate con determina dirigenziale MIT del 12.10.2011 Linee dì indirizzo sulle procedure amministrative relative all'autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all'articolo 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue modifiche e integrazioni"', modificate con determina dirigenziale del 12.10.2011. Art. 1 Campo di applicazione 2.2 Norme di riferimento Compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili Decreto Ministeriale del 18/10/2005 Criteri applicativi, modalita', termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle societa' operatrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche e integrazioni. (GU n. 298 del 23-12-2005) Tutte le attività di tipo industriale, medico di ricerca o legate alla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nelle quali è previsto l'impiego di materie radioattive o fissili, impongono necessariamente il trasporto dai luoghi di produzione di tali materie a quelli di utilizzazione e da questi ultimi verso i luoghi di trattamento e/o deposito dei rifiuti radioattivi. 1. Presentazione azienda Istanza di l'autorizzazione al trasporto stradale di materie radioattive di cui ai numeri ONU 2908, 2910, 2911 e 2915 (ecc) 2. Istruttoria tecnica e verifica dei requisiti soggettivi, dell'idoneità finanziaria, delle garanzie prestate, dell'idoneità tecnica dei singoli mezzi utilizzati dal richiedente, e può stabilire particolari prescrizioni al fine di conformare il trasporto alle regolamentazioni tecniche internazionali di settore anche con riferimento alla quantità, tipologia e caratteristiche dei materiali radioattivi trasportati. 3. Autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'interno e l'ISIN. Trasporti materie radioattive - Attività nucleari e radioattività ambientale ISIN Dati 2022 Oltre a fornire una misura del rateo di dose, l’IT è indispensabile per stabilire la corretta etichettatura del collo (etichetta di pericolo) ed è impiegato per stabilire la distanza di segregazione al fine di limitare l’esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori e, più in generale, della popolazione nel corso del trasporto e nell’immagazzinamento in transito delle materie radioattive. La conoscenza dei dati relativi all’Indice di Trasporto consente inoltre di valutare l’efficacia delle procedure attuate dai vettori autorizzati allo scopo di limitare le dosi da esposizione alle radiazioni ionizzanti. L’indicatore (Indice di Trasporto) consente di ricavare una valida e significativa informazione sull’impatto radiologico relativo al trasporto di materie radioattive e presenta una buona copertura temporale. La comparabilità nel tempo, che risale al 1987, è garantita dalla sistematicità della raccolta dei dati effettuata dall’ISIN e, prima della sua istituzione, dagli enti che lo hanno preceduto. I dati relativi all’IT e tutti gli altri che completano le informazioni relative al trasporto confluiscono in un database denominato TraRad sviluppato e gestito dall’ISIN. La buona qualità dell’indicatore è dovuta al fatto che i riepiloghi dei dati sul trasporto sono inviati all’ISIN per mezzo di un applicativo web dell’ISIN (TraDaWeb) che effettua un esame di coerenza dei dati e restituisce all’utente un report e una ricevuta. Come si è già detto dal gennaio del 2022 è operante il sito web STRIMS che implementa numerose procedure di controllo che contribuiranno al generale miglioramento dei dati sull’impiego, detenzione e trasporto di sorgenti, dei materiali e dei rifiuti radioattivi. Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 “Attuazione della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose”, che si applica per le modalità di trasporto su strada, per ferrovia e per via navigabile interna, fissa per l’Indice di Trasporto un valore massimo che, per un collo nelle condizioni di trasporto non esclusivo, è pari a 10. Tale valore corrisponde a un rateo di dose di 0,1 mSv/h a un metro di distanza dalla superficie esterna del collo. Questi valori fissati dalla normativa, che garantiscono un’adeguata protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, devono comunque essere ottimizzati in modo tale che il livello delle dosi individuali, il numero delle persone esposte e la probabilità di incorrere nell’esposizione siano mantenute basse per quanto ragionevolmente ottenibile come richiesto dai principi di radioprotezione. Unità di misura dell'indicatore: Millisievert per ora per 100 (mSV/h*100)
Descrizione della metodologia di elaborazione: I.T. = livello di radiazione a 1 metro dalla superificie del collo espresso in mSv/h x 10
... segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023 Matrice revisioni
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