Revisione EN ISO 10218 requisiti sicurezza robot / Rev. 3a 2023 (?)
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26 Novembre 2024 | ||
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Revisione EN ISO 10218 requisiti sicurezza robot / Rev. 3a 2023 (?) ID 20151 | 10.08.2023 / Scheda allegata - Fonte KAN DE EN ISO 10218-1 e 2 La serie di norme EN ISO 10218-1 e 2 (attualmente in vigore Rev. 2a del 2011) descrive e spiega dei requisiti pratici in materia di sicurezza dei robot. La prima parte contiene requisiti valevoli per i robot industriali, la seconda requisiti per applicazioni come sistemi di robot, celle robotizzate ecc. Trattandosi di norme armonizzate, entrambe le parti danno luogo alla presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute fissati dalla direttiva Macchine 2006/42/CE. In corso da ormai quasi cinque anni (inizio 2017) la revisione della EN ISO 10218 persegue i seguenti obiettivi: - Mantenimento dello stato di norme armonizzate: per l’UE si tratta di un aspetto molto importante, anche se per due terzi del pianeta non è indispensabile. Tutti i fabbricanti di robot e molti integratori (1) vogliono comunque mantenere questo stato. Entrambe le parti sono destinate ad allungarsi e a diventare più esaurienti. Sono infatti stati aggiunti numerosi requisiti che riflettono determinati requisiti essenziali di sicurezza e salute della direttiva Macchine. Nello stesso tempo, nella seconda parte della serie di norme vengono integrati i documenti di supporto ISO/TS 15066, che contiene requisiti supplementari per la progettazione della sicurezza delle applicazioni robotiche collaborative, e ISO/TR 20218-1 e -2, che comprendono informazioni extra e istruzioni per la progettazione sicura di organi di presa e punti di carico e scarico manuale dei sistemi robotici.
Nuovo approccio per la sicurezza funzionale Dato l’ampio spettro di applicazioni dei sistemi robotici industriali, non sempre è possibile elencare tutti i rischi significativi e le situazioni o gli eventi pericolosi che possono verificarsi. Inoltre, una stessa applicazione può presentare livelli di rischio differenti a seconda della progettazione e della situazione d’impiego. Per quanto riguarda l’efficienza delle funzioni di sicurezza, ciò può comportare l’esistenza di requisiti diversi tra loro e che, a prima vista, appaiono in contrasto con i rigidi requisiti dell’attuale norma. La revisione della norma non dovrebbe pertanto portare alla prescrizione di un preciso livello di efficienza della funzione di sicurezza. Allo stesso modo non dovrebbe prescrivere secondo quale metodo debba essere definito il necessario livello di prestazione: ciò finirebbe infatti per limitare inutilmente gli utilizzatori della norma. Il livello di prestazione deve semmai essere definito sulla scorta di una valutazione del rischio che tenga conto degli elementi di rischio illustrati nella ISO 12100. L’Allegato normativo C indica settori, valori soglia e altri parametri da applicare. Descrive inoltre tutte le funzioni di sicurezza necessarie per ridurre i rischi significativi. A tal fine vengono in ciascun caso indicati l’evento scatenante e il risultato auspicato, ossia la reazione delle parti del sistema di comando legate alla sicurezza laddove venga individuato un errore. Benché l’applicazione di questi parametri di rischio sia prescritta, l’utilizzatore della norma può scegliere liberamente di quale metodo di valutazione del rischio avvalersi. Questo nuovo approccio di normazione si traduce in una specificazione armonizzata e verificabile della necessaria prestazione delle parti del sistema di comando legate alla sicurezza e in risultati simili per applicazioni paragonabili. Progettazione dei robot Le revisioni delle norme contengono ora nuovi requisiti relativi ai seguenti punti: - Resistenza meccanica e materiali impiegati: in fase di progettazione vanno ridotti il più possibile angoli, spigoli e sporgenze e tenute presenti l’usura e la fatica del materiale. Nella parte 1 della norma vengono definite due classi di robot: la classe I comprende i robot dotati di un manipolatore avente al massimo una massa complessiva di 10 kg, una forza di 50 N e una velocità di 250 mm/s. Tutti i robot con valori superiori rientrano nella classe II. Per i robot della classe I, i cui metodi di prova sono illustrati nell’Allegato E, valgono requisiti in materia di funzioni di sicurezza molto inferiori. Cybersicurezza Se dalla valutazione della cybersicurezza emerge che l’accesso non autorizzato al sistema di comando può determinare l’insorgere di rischi per la sicurezza, occorrerà adottare delle misure di protezione adatte. Nella parte 1 al fabbricante del robot vengono richieste delle misure debitamente elencate. Per maggiori informazioni e requisiti, la parte 1 rimanda alla serie di norme IEC 62443, Sicurezza IT per sistemi di automazione industriali. In via di principio è ritenuto ragionevole assegnare il livello di sicurezza 2 (come da IEC 62443) a quelle parti del sistema di comando che possono compromettere la sicurezza (avvio, arresto, modifica delle impostazioni di sicurezza ecc.) e il livello di sicurezza 1 alle altre parti. Sistema di comando e modi operativi Per il sistema di comando delle funzioni dei robot sono stati aggiunti alcuni requisiti: - Deve essere attiva sempre e solo una stazione operativa (incluse le stazioni operative per l’accesso remoto). I robot devono essere dotati di almeno due modi operativi: il funzionamento manuale (programmazione) e il funzionamento automatico (esecuzione del programma). La possibilità – contemplata dalle versioni precedenti – del funzionamento manuale ad alta velocità con ripari parzialmente inattivi (cosiddetto “monitoraggio del processo”) non è più consentita. Ogni stazione operativa portatile (pendant, pannello di controllo, smartphone, tablet ecc.) in grado di innescare movimenti o dare luogo ad altre situazioni potenzialmente pericolose deve essere dotata di un dispositivo di arresto d’emergenza come da ISO 13850 e di un pulsante di consenso a tre livelli. Funzioni di sicurezza per applicazioni collaborative Termini come “funzionamento collaborativo” e simili sono stati rimossi da entrambi i documenti, in quanto descrivono solo il tipo di applicazione e non la modalità o una caratteristica del robot. In via di principio gli esperti sono concordi nell’affermare che non esistono “robot collaborativi”, una “modalità collaborativa” né tanto meno una velocità definibile come “collaborativa”. Per quanto riguarda le applicazioni collaborative sicure, la serie di norme descrive ora solo tre funzioni di sicurezza: conduzione a mano, monitoraggio di distanza e velocità nonché limitazione di forza e pressione. La quarta funzione contemplata in origine – il monitoraggio dell’arresto sicuro – non viene più indicata poiché necessaria anche per le applicazioni non collaborative. Sguardo al futuro A marzo del 2022 le bozze finali di entrambe le parti sono state presentate all’HAS consultant per una valutazione. In caso di giudizio positivo verranno inoltrate a ISO e CEN per la votazione finale. La pubblicazione e l’armonizzazione avranno luogo nel migliore dei casi nel secondo o terzo trimestre del 2023. Per ora non è possibile indicare una finestra di tempo per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. (1) Gli integratori provvedono a dotare il robot di utensili e lo integrano fisicamente, elettricamente e/o dal punto di vista dei comandi nell’ambiente di lavoro predefinito. Solo allora il robot diventa una macchina completa e può recare il marchio CE. Fonte: KAN DE Rev. 2a 2011 in vigore data news EN ISO 10218-1:2011 EN ISO 10218-2:2011 Armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE
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