Temperature sopra i 35 gradi: possibile chiedere (CIGO) / Note - Doc
Appunti Sicurezza lavoro | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Temperature sopra i 35 gradi: possibile chiedere CIGO / Note - Doc ID 20012 | 20.07.2023 / In allegato Nota completa Temperature sopra i 35 gradi: possibile chiedere la cassa integrazione ordinaria (CIGO): è’ quanto previsto dalla circolare 139 del 01.08.2016 e nel messaggio HERMES 1856 del 2017 dell’Inps che chiarisce le linee guida in questi casi. Necessaria Documentazione / Bollettini / VR. Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla cassa integrazione ordinaria”. Si possono rilevare “anche le cosiddette temperature percepite” ricavabili, spiega ancora il messaggio, “anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°) che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla Cassa integrazione ordinaria. Possono essere rilevare anche le cosiddette "temperature percepite", ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore. Circolare n.139 del 01.08.2016 6.4 Eventi meteo Circa le sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici, l’azienda deve documentare le ragioni che hanno determinato la contrazione dell’attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. A tale proposito, al fine di agevolare le Aziende nell’espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo. Le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto. Messaggio Hermes n. 1856 del 03.05.2017 Temperature percepite Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO. A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore. Bollettini meteo L’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di CIGO determinate da “eventi meteo”, alla relazione tecnica di cui all’art. 2, comma 1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati. Tenuto conto che l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’ istanza di concessione della CIGO, l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo. Inoltre si veda: Comunicato stampa INAIL 26 Luglio 2022 Messaggio INPS n. 2999 del 28.07.2022 Guida informativa per la gestione del rischio caldo - progetto Worklimate La guida contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause. segue in allegato Collegati |
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