Decreto 30 giugno 2021 RTV di PI GNL / Testo consolidato Marzo 2023
Appunti Prevenzione Incendi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Decreto 30 giugno 2021 RTV di PI GNL / Consolidato Marzo 2023 ID 19110 | Ed. 1.0 2023 - 03.03.2023 Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 Testo consolidato 2023 con le modifiche apportate dal Decreto 16 febbraio 2023 (GU n. 52 del 02.03.2023) regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione in vigore dal 01.04.2023. Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 Ed. 1.0 del 03 Marzo 2023 Il testo consolidato 2023 del Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 tiene conto della seguente modifica di cui al: - Decreto 16 febbraio 2023 - Modifiche all'allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto» (GU n. 52 del 02.03.2023). Entrata in vigore: 01.04.2023. Download Indice Ed. 1.0 Marzo 2023 Le disposizioni contenute nel Decreto Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio o di esplosione, gli impianti sono realizzati e gestiti in modo da: - minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione; Le disposizioni si applicano agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto: - di nuova realizzazione; Attività n 13 del DPR 01/08/2011 n. 151 - Criteri di assoggettabilità Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
1 Vedasi, in merito alla possibilità di installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione ed alla sua assoggettabilità, il DL 31/05/2010, n. 78. I gas combustibili che per lo più vengono utilizzati attualmente per il rifornimento degli automezzi sono il gpl ed il gas naturale. Per quanto attiene il rifornimento stradale di gas naturale il decreto di riferimento è, adesso, il DM 24/05/02 che ha sostituito i seguenti decreti che si sono nel tempo succeduti: il DM 08/06/93 e la parte terza del DM 24/11/84. La sempre maggiore richiesta di gas naturale, soprattutto per autotrazione, e la difficoltà di alcuni siti di essere raggiunti da condotte, ha portato all’emanazione della Nota 18/05/2015, n. 5870 (sostitutiva della lettera circolare 21/03/2013, n. 3819) che riporta le misure antincendio per impianti di distribuzione di tipo l-gnl, l-gnc e l-gnc/gnl per autotrazione. Il DL 31 maggio 2010 dà la possibilità di installare piccoli impianti di distribuzione di gas naturale (VRA), senza serbatoio di accumulo, senza necessità di autorizzazione in materia di prevenzione incendi per gli impianti aventi una portata di ricarica inferiore a 3 Nm3/h; le misure antincendio sono riportate nel DM 30/04/2012. Un altro combustibile gassoso previsto per l’autotrazione è l’idrogeno; per gli impianti di distribuzione che lo utilizzano è stato prima emanato il DM 31/08/2006, successivamente sostituito dal DM 23 ottobre 2018. Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all’uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell’ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; per tali motivi è stata emanata la Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000 con allegate le “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.” Valutata l’efficacia delle linee guida di cui alla Nota n. 5870 del 18/05/2015 è stato emanato il DM 30/06/2021 che, quindi, sostituisce detta Nota. Formato: pdf Collegati |
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