ANGA: Delibera n. 7 del 16.11.2022 e Circolare n. 9 del 21.11.2022
Pubblicate il 22 novembre 2022 dall'Albo nazionale gestori ambientali:
- Delibera n. 7 del 16.11.2022 Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019 / Esonero dalle verifiche Legale rappresentate. In vigore dal 22.11.2022 - Circolare n. 9 del 21.11.2022 Applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione n.6/2017 in materia di Responsabile tecnico
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Delibera n. 7 del 16.11.2022 Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 e n. 4 del 25 giugno 2019.
Articolo 1 (Modifiche alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017)
a) Il comma 5 dell’articolo 2 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017 è così sostituito: “È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”; b) dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5-bis: “Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”; c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il comma 5-ter: “Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato A, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B.”; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato C ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato D.
Articolo 2 (Modifiche alla deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019)
L’articolo 2 della deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019 è così modificato: a) al comma 5 la lettera a) è così sostituita: “a) La verifica iniziale è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente”; b) al comma 5 è aggiunta la seguente lettera c): “La verifica di aggiornamento è costituita dal superamento del modulo obbligatorio per tutte le categorie e almeno un modulo specialistico, che possono essere superati anche separatamente purché entro la data di scadenza della rispettiva validità”.
Articolo 3 (Entrata in vigore e revoche)
1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data di pubblicazione. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione è revocata la Circolare n. 59/Albo/Pres del 12 gennaio 2018.
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Circolare n. 9 del 21 novembre 2022 Applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione n.6/2017 in materia di Responsabile tecnico.
Con riferimento alla deliberazione riportata in oggetto, si ritiene di precisare quanto segue.
1. Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico
a) Il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico e abbia mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente, nonché nei venti anni precedenti abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) viene dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico solo per l’impresa dallo stesso rappresentata; b) le domande relative alla dispensa dalle verifiche, già presentate alla data di entrata in vigore della Deliberazione n. 7/2022, sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni, purché in possesso dei requisiti previsti; c) in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e nell’attesa dell’utilizzo delle procedure telematiche, la domanda di dispensa è inviata per mezzo PEC alla Sezione regionale dove ha sede l’impresa di cui si ha legale rappresentanza; d) in applicazione del comma 1 dell'articolo 18 del DM 120/2014 e dell’art 2 comma 1 della deliberazione n. 1/2020, l'impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
2. Requisiti del responsabile tecnico
Il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.
3. Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d)
a) Il computo dell’esperienza maturata decorre dalla data di comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento, che, come disposto dalla delibera, deve essere trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva, non risultando, pertanto, possibile che possa ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa; b) l’esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell’impresa indipendentemente dalla classe d’iscrizione nella quale l’impresa stessa è iscritta; l’esperienza maturata nella categoria 5 è valida anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 4; c) in caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l’impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all’allegato “B” alla delibera al fine di esprimere la volontà dei soggetti interessati a proseguire il periodo di affiancamento del medesimo dipendente. Decorso inutilmente detto termine, l’attività di affiancamento è sospesa restando valido il periodo maturato; d) ai fini dell’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell’Allegato “A” alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10; e) per “dipendente” si intende il dipendente dell’impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell’allegato “A” alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.
4. Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico
Il responsabile tecnico di cui all’art. 3, comma 1, della delibera n.6/2017, è dispensato dall’obbligo del possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante alla data del 16 ottobre 2017, (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d’iscrizione.
5. Disposizioni transitorie
a) I responsabili tecnici conservano l’idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto delle domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell’iscrizione dell’impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico fino alla data del 16/10/2023 termine del periodo transitorio; b) il responsabile tecnico che alla data dell’entrata in vigore della delibera n.6/2017 ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.
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Fonte: Albo Nazionale gestori ambientali
Info e download Delibera n. 7 del 16 Novembre 2022
Info e download Circolare n. 9 del 21 Novembre 2022
Collegati Delibera n. 7 del 16 novembre 2022 Decreto 3 giugno 2014, n. 120 TUA | Testo Unico Ambiente
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