Tecnici manutentori antincendio - Decreto 1 Settembre 2021 / Qualifica | Update 2022
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Tecnici manutentori antincendio - Qualifica / Decreto 1 Settembre 2021 aggiornato al Decreto 15 Sett. 2022 ID 14887 | Rev. 1.0 del 24.09.2022 / Documento completo in allegato Il Documento illustra, con il supporto di schemi e di tabelle, come ottenere la qualificazione di manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, come definiti dal Decreto 1 settembre 2021 (come modificato dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022). Update Rev. 1.0 del 24 Settembre 2022 Il decreto apporta alcune modifiche all’allegato II del decreto 1° settembre 2021, e stabilisce che le disposizioni previste dall’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entreranno in vigore a decorrere dal 25 Settembre 2023. Il Decreto 1 settembre 2021 definisce "tecnico manutentore qualificato" la persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II dello stesso. Il Decreto 1 settembre 2021 prevede che interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio siano eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del Decreto 1 settembre 2021. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I. L’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni. Il datore di lavoro può attuare tali interventi anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili. Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo. ... Soggetti esonerati dal Corso di formazione di cui all'allegato II p. 3 / Solo Valutazione p. 4 I soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto 1 settembre 2021 (25.09.2022) svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4. Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021). Entrata in vigore: 25.09.2022 Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si definiscono: [...] Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori 1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1-bis. Le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023. (*) (*) Comma aggiunto dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 In verde le modifiche apportate dal Decreto Ministero dell'Interno del 15 settembre 2022 Allegato II QUALIFICAZIONE DEI MANUTENTORI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO 1. Generalità 1. Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione. 2. Docenti 1. I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente. 3. Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore 1. I percorsi di formazione del manutentore qualificato devono essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare i compiti e le attività elencate nel seguente Prospetto 1. I compiti indicati nel Prospetto 1 si declinano per ciascuna figura di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, in base ai corrispondenti livelli di autonomia e responsabilità definiti nelle norme tecniche applicabili. [...] 2. Il Prospetto 2 riporta le conoscenze, abilità e competenze generali che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1. Per il dettaglio delle conoscenze, abilità e competenze specifiche delle singole figure di tecnico manutentore qualificato a seconda della tipologia di impianto, attrezzatura e altro sistema di sicurezza antincendio, si rimanda alle pertinenti norme tecniche applicabili. 3. I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro. 4. Con decreto del Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere aggiornati o definiti ulteriori contenuti minimi della formazione, riferiti anche ad impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio di tipo innovativo. Schema 1 - Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio Schema 2 – Compiti e attività del tecnico manutentore [...] Segue in allegato Conoscenze abilità e competenze Prospetto 2. Conoscenze, abilità e competenze generali del tecnico manutentore qualificato [...] Segue in allegato Schema 4 – Corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato Contenuti minimi e durata dei corsi di formazione teorico pratica per il tecnico manutentore qualificato Allegato II I prospetti che seguono riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro. [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021 Matrice Revisioni:
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