Modello relazione annuale amianto / Rev. 1.0 Ottobre 2024
Appunti Ambiente | |||||||||||||
Newsletter n. 98435 del 22 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Modello relazione annuale amianto / Rev. 1.0 Ottobre 2024 ID 3594 | Rev. 1.0 21.10.2024 / Modello in allegato Modello relazione annuale amianto, basato sullo schema unificato di relazione di cui alla Circolare Interministeriale n. 124976 del 17/02/1993 emanata ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 3, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, da consegnare / produrre entro il 28 Febbraio di ogni anno all'Ente di competenza, dai soggetti elencati. Indice Certifico Srl - Rev. 1.0 2024 Attenzione, fare riferimento alle indicazioni regionali, es: Vedi Regione E-R (SIRSA) 1. L'allegato schema A) costituisce il modello unificato della relazione annuale che le imprese utilizzatrici o che esplicano attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto debbono inviare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle unità sanitarie locali competenti a norma dell’art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257. L'obbligo è per le sole imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente. Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti; 2. Le unita sanitarie locali vigilano sui rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità. 3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno. Matrice revisioni
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