Il Manuale della Qualità impianto di radiologia (D.Lgs.101/2020 Art. 164 e Allegato XXVIII)
Appunti Sicurezza lavoro | ||
23 Novembre 2024 | ||
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Il Manuale della Qualità impianto di radiologia D.Lgs.101/2020 ID 22504 | 02.09.2024 / in allegato Scopo del documento presente è suggerire le modalità di compilazione del manuale di qualità per un impianto di radiologia secondo le indicazioni dell’Art. 164 e dell’allegato XXVIII del D.Lgs. 101/2020. È indicata la redazione di un manuale di qualità per ciascun Responsabile di Impianto Radiologico (RIR). In caso di unico manuale di qualità aziendale o dipartimentale, questo deve essere firmato da tutti i RIR. Per quanto riguarda i riferimenti e i documenti citati si precisa che si fa riferimento a quelli pubblicati ad oggi. Questi dovranno necessariamente essere aggiornati in caso di pubblicazione di nuovi documenti o linee guida che verranno redatti dalle associazioni scientifiche nazionali e internazionali, oltre che dalle Autorità e dagli organismi regolatori competenti. Art. 164 - Documentazione (Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187, articolo 8, comma 9) 1. Il responsabile dell'impianto radiologico: a) provvede affinché, all'interno del manuale di qualità, siano inseriti almeno gli elementi contenuti nell'allegato XXVIII parte I, tenendo conto delle indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica o, nei casi consentiti, dall'esperto di radioprotezione; Allegato XXVIII - Documentazione del manuale di qualità L’allegato XXVIII è suddiviso in due parti: la Parte I riguarda le informazioni minime che devono caratterizzare il manuale di qualità e la Parte II riguarda le registrazioni dei dati e delle verifiche. Parte I - Informazioni minime che devono caratterizzare il manuale di qualità allestito in ottemperanza all’articolo 164, comma 1, lettera a) a) elenco delle attrezzature medico-radiologiche soggette a controllo di qualità; Parte II - Registrazioni in ottemperanza all’articolo 164, comma 1, lettere b) e c). a) risultati delle prove di accettazione delle attrezzature medico-radiologiche effettuate a far corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Durata della conservazione: intero periodo di esercizio delle attrezzature; Gruppo di lavoro SIRM - AIFM Collegati _______________________________________________________________________________ |
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