Decreto 11 aprile 2024 / Decreto autovelox - in GU
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24 Novembre 2024 | ||
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Decreto 11 aprile 2024 / Decreto autovelox - in GU ID 21938 | 28.05.2024 / In allegato testo in GU Modalita' di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (GU n.123 del 28.05.2024) Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione ALLEGATO A COLLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO ALLEGATO A COLLOCAZIONE DELLE POSTAZIONI DI CONTROLLO 1. Individuazione dei tratti di strada dove collocare le postazioni di controllo Per le strade di tipo C, D, E, E-bis , F e F-bis (extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani), oltre alle condizioni tecniche di cui al punto 2, ai fini dell’individuazione dei tratti di strada su cui collocare postazioni di controllo ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, deve ricorrere una o più delle seguenti, ulteriori specifiche condizioni: a) elevato livello di incidentalità, documentato da un’accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali avvenuti nel quinquennio precedente con particolare riferimento alla velocità come causa principale o concausa attraverso la produzione di dati statistici; b) documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, tenendo conto, tra l’altro, delle seguenti condizioni: 1) presenza di più corsie per senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza. Sulle strade ad unica corsia per senso di marcia, l’assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate; c) presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale. 2. Condizioni tecniche per la collocazione delle postazioni di controllo 2.1. Collocazione delle postazioni mobili sulle strade extraurbane 2.1.1. La postazione mobile può essere collocata esclusivamente su strade o singoli tratti di strada in cui il limite di velocità imposto dall’ente proprietario ai sensi dell’art. 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non sia inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato previsto per le strade extraurbane dal medesimo art. 142, comma 1. 2.1.2. In deroga a quanto previsto dal punto 2.1.1, è consentita la collocazione su strade o singoli tratti di strada con limiti di velocità inferiori a quelli previsti dal medesimo punto, solo quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale che ne giustificano l’imposizione, a condizione che i limiti di velocità siano segnalati con i rispettivi segnali di inizio «limite di velocità» (Figura II 50) e «fine limitazione di velocità» (Figura II 71) di cui al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, relativamente ad un tratto stradale di estesa minima pari a: 2.1.3. Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 25, comma 2, ultimo inciso della legge 29 luglio 2010, n. 120. 2.1.4. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere almeno pari a: 2.2. Collocazione delle postazioni mobili sulle strade urbane 2.2.1. Strade di tipo D (strade urbane di scorrimento): la postazione mobile può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l’installazione in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo 2.2.2. Strade di tipo E ed F (strade urbane di quartiere e urbane locali): è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite massimo di velocità consentita è pari a 50 km/h. 2.2.3. Strade urbane di tipo E -bis (strade urbane ciclabili): è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite massimo di velocità è pari a quello proprio del corrispondente tipo di strada (30 km/h). 2.2.4. Strade urbane di tipo F -bis (itinerari ciclopedonali): è possibile collocare la postazione mobile solo se il limite di velocità consentito che non può essere comunque inferiore a 30 km/h, è indicato attraverso la specifica segnaletica verticale e riferito ad un tratto stradale di estesa minima di almeno 250 metri. 2.2.5. La distanza minima tra due diversi dispositivi, sul medesimo tratto stradale, deve essere pari almeno a 1000 metri sulle strade di tipo D e a 500 metri per le strade di tipo E e F, anche nei confronti di eventuali postazioni fisse. 2.2.6. La distanza tra il segnale del limite di velocità e la postazione di controllo deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada, e deve essere comunque non inferiore a 200 metri per le strade di tipo D (strade urbane di scorrimento) e a 75 metri per tutte le altre strade. ALLEGATO B MODALITÀ DI USO DEI DISPOSITIVI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL CONTROLLO
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