Relazione di riferimento AIA
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29 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Relazione di riferimento AIA ID 8413 | Rev. 00 del 20.05.2019 Note, Circolari e documento allegato alla luce del nuovo Decreto n. 104 del 15/04/2019 MATTM sulla Relazione di riferimento (atteso in GU per l'applicabilità). Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2014, n.46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativo alle emissioni industriali - sono state apportate diverse e sostanziali modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativa alle Autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.). Tra queste, l’introduzione dell’obbligo, previsto all’art. 29-ter (comma 1, lett. m) di presentare, nell’ambito dell’istanza di A.I.A., per le attività che comportano “l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione”. Con il D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 (G.U. - S.G. n. 4 del 7.01.2015) “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha stabilito le modalità con le quali assolvere all'obbligo di predisposizione della relazione di riferimento, ivi incluse le scadenze per l’attuazione delle disposizioni ivi previste, relativamente alle sole installazioni di competenza Statale. Successivamente, il MATTM, a seguito del confronto con le Regioni nell’ambito del Tavolo di coordinamento nazionale per l'uniforme applicazione della disciplina in materia di A.I.A., ha emanato circolari di chiarimento (n. 22295 del 27.10.2014, n. 12422 del 17.06.2015, n. 27569 del 14.11.2016) finalizzate, tra l’altro, a fornire indicazioni applicative in merito all’attuazione del D.M. 272/2014. Il Tar Lazio con la sentenza 20 novembre 2017, n. 11452, ha annullato il decreto (e i relativi effetti) con il quale il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm) aveva stabilito le modalità per la redazione della “relazione di riferimento”. Il TAR ha ritenuto di dover riconoscere natura normativa (e, più precisamente, natura regolamentare), decretandone, conseguentemente, l’illegittimità a causa della mancata osservanza, nell’iter che ha portato alla sua approvazione, dei passaggi procedurali previsti – appunto – per i regolamenti dall’art. 17, legge n. 400/1988 sulla disciplina dell'attività di Governo, compreso l’obbligo della pubblicazione integrale sulla Gazzetta ufficiale. Con Decreto n. 104 del 15/04/2019 recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06" con particolare riferimento alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del predetto decreto, si è inteso sanare l'annullamento del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014. D.Lgs. n. 152/2006: la Relazione di riferimento Articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06 v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; Lo strumento della “relazione di riferimento” è stato introdotto dalla direttiva 2010/75/UE (cosiddetta “direttiva Ied”, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 46/2014) e riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia); esso ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione. La Rdr si applica agli impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda del testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) ai punti:
5 (Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII) Linee guida EC Relazione riferimento ________ Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06" con particolare riferimento alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'allegato VIII alla Parte Seconda del predetto decreto. Art. 1 Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni 1.Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del medesimo decreto legislativo (di seguito denominata: relazione di riferimento). 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le installazioni collocate interamente in mare su piattaforme offshore, afferenti alla categoria 1.4-bis, dell'allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art.2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e quella di cui all'articolo 268, comma 1, lettera 1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Art.3 Obbligo di presentazione della relazione di riferimento 1. Ai sensi dell'articolo 29-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata la relazione di riferimento relativa: Art. 4 Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento 1. Fuori dai casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento è verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1. 4. In caso di modifiche sostanziali, l'aggiornamento della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di cui all'articolo 4, sono trasmessi all'autorità competente quali patii integranti della nuova domanda da presentare ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Allegato 1 (Articolo 4) PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE PERTINENTI Al fine di individuare le sostanze pericolose pertinenti è effettuata la presente procedura, che si applica nelle seguenti fasi: Fase 1: nella quale si valuta la presenza di sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione, determinandone la classe di pericolosità; All'esito della Fase 3, se risulta la possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, si intende con ciò verificata la presenza di sostanze pericolose pertinenti e la sussistenza dell'obbligo di procedere alla redazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), in relazione a tali sostanze. Di seguito la compiuta descrizione di ogni fase. Fase 1 Nella presente fase occorre verificare: In caso di esito positivo della predetta verifica, si procede ad effettuare la seconda fase della procedura.· Per ciascuna sostanza pericolosa si determina la massima quantità utilizzata, prodotta o rilasciata (ovvero generata quale prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le massime quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità, come individuate in tabella 1, presenti contemporaneamente con riferimento allo scenario di esercizio più gravoso. Tabella 1
... 1.2. Indicazioni generali su campionamento e analisi dei campioni Le procedure di campionamento prevedono lo scarto in campo del materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi chimiche sono effettuate sulla frazione < 2 mm del materiale campionato, ma è comunque determinata la percentuale di "scheletro" (frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm). La concentrazione di contaminante è quindi riferita alla massa totale del campione di terreno (< 2 cm) riferita al peso secco. Il set analitico delle analisi da effettuare sui campioni prelevati deve accertare la presenza di sostanze pericolose pertinenti e determinare le caratteristiche fisico-chimiche del suolo, in particolare il contenuto di carbonio organico, il pH e la granulometria. Il set analitico è integrato anche con altre sostanze pericolose, che non interessano le attività correnti, in particolare nel caso in cui gli impatti su suolo e acque sotterranee prodotti da attività pregresse non possano essere chiaramente distinti da quelli prodotti dalle attività in esercizio. Qualora la numerosità dei campioni lo consenta (n ≥ 10), il valore della concentrazione rappresentativa delle sostanze pericolose pertinenti, per ogni spessore indagato, è un indicatore statistico della tendenza centrale della distribuzione. Negli altri casi (n < 10) si tiene conto di tutti i valori di concentrazione riscontrati nei campioni analizzati per ciascuno strato (campioni compositi e puntuali) e il valore rappresentativo per il sito è scelto a partire da tali valori, in modo da rendere possibile un confronto quantitativo con il valore che sarà determinato al momento della cessazione definitiva della attività, determinato con i medesimi criteri. 2. Criteri per la caratterizzazione del suolo in riferimento alla storia del sito. Fe1me restando le indicazioni generali di cui al paragrafo 1, in considerazione degli usi passati del sito, si applicano anche le indicazioni riportate nei seguenti paragrafi. 2.1 Nuove installazioni in aree rispetto alle quali non si hanno informazioni circa la presenza di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose pertinenti Nel caso di nuova installazione (articolo 5, comma 1, lettera i-sexies, del decreto legislativo 152/06) in un'area rispetto alla quale non si ha notizia di presenza, attuale o pregressa, di attività che abbiano gestito sostanze pericolose pertinenti, si ritengono adeguate le strategie illustrate al punto 1.1 lettere a), b) o d). 2.2 Nuove installazioni in aree con accertata presenza di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose Nel caso di nuove installazioni in aree rispetto alle quali risulta la presenza, attuale o pregressa, di insediamenti produttivi in cui sono state impiegate sostanze pericolose, devono essere fornite le eventuali informazioni sullo stato del sito già disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza. 2.3 Installazioni esistenti Nel caso di installazioni esistenti (articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 152/06), devono essere prodotte le eventuali informazioni sullo stato del sito già disponibili, ove validate da Enti pubblici nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza. 2.4 Aggiornamento della relazione di r[ferimento e presentazione di nuova relazione. In attuazione dell'articolo 29-ter, comma 1 e 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel caso specifico di installazioni che hanno già presentato la relazione di riferimento e che, per qualunque motivo, si trovino a gestire nuove sostanze pericolose pertinenti, deve essere presentato un aggiornamento della relazione di riferimento, integrata con le nuove sostanze pericolose pertinenti ovvero, se le modifiche introducono un nuovo processo produttivo che modifica il modello concettuale della caratterizzazione, una nuova relazione di riferimento. 3. Criteri generali per la caratterizzazione delle acque sotterranee La strategia di campionamento da adottare, per la caratterizzazione delle acque sotte1Tanee, deve tenere conto della dimensione e delle condizioni idrogeologiche del sito. Nel caso in cui all'interno del sito dell'impianto, oppure a monte idrogeologico dello stesso, sia stata accertata una contaminazione significativa delle acque di falda da sostanze organiche (ad esempio composti clorurati o idrocarburi) caratterizzata dalla presenza di fase separata, le attività di indagine devono essere integrate con la valutazione della presenza della fase stessa. Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019 Collegati |
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