Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Linee guida della Commissione europea Relazione di riferimento

ID 8414 | | Visite: 4852 | Documenti Ambiente UEPermalink: https://www.certifico.com/id/8414

Linee guida Commissione europea Relazione di riferimento

Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali

GU C 136/3 del 6.5.2014

L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali stabilisce che «fatta salva la direttiva 2000/60/CE, la direttiva 2004/35/CE, la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, e della pertinente normativa dell’Unione sulla protezione del suolo, l’autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire l’osservanza dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo al momento della cessazione definitiva delle attività».

I paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 22 della direttiva contengono norme relative alla cessazione definitiva delle attività che comportano l’utilizzo, la produzione o lo scarico di determinate sostanze pericolose, al fine di prevenire e affrontare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di tali sostanze. A tale riguardo, l’elaborazione di una «relazione di riferimento» è uno strumento chiave. Quando un’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di determinate sostanze pericolose e, tenuto conto della possibi lità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, è richiesta la redazione di una relazione di riferi mento prima della messa in servizio dell’installazione oppure, dopo il 7 gennaio 2013, prima che l’autorizza zione rilasciata per l’installazione sia aggiornata per la prima volta. La relazione fungerà da base per effettuare un raffronto con lo stato di contaminazione al momento della cessazione definitiva delle attività. Se le informa zioni fornite in virtù di altre normative nazionali o dell’Unione illustrano lo stato al momento dell’elaborazione della relazione, tali informazioni possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.

L’articolo 3, paragrafo 19, della direttiva chiarisce che la relazione di riferimento deve fornire informazioni sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di determinate sostanze pericolose.
...
Scopo delle presenti linee guida è chiarire concretamente il testo e la finalità della direttiva, per consentirne un’attuazione uniforme da parte degli Stati membri. Tuttavia, esse non rappresentano un’interpretazione giuridica mente vincolante della direttiva, che resta l’unico testo giuridicamente vincolante. Inoltre, solo la Corte di giustizia può fornire un’interpretazione ufficiale della direttiva.
..

INDICE 
1. Introduzione
2. Obiettivo delle linee guida
3. Campo di applicazione delle linee guida
4. Testo rilevante della direttiva relativa alle emissioni industriali
4.1. Frasi e parole chiave utilizzate nella direttiva
4.2. Direttiva Discariche
4.3. Landfill Directive
5. Come elaborare una relazione di riferimento
5.1. Fase 1: identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell’installazione
5.2. Fase 2: identificazione delle sostanze pericolose pertinenti
5.3. Fase 3: valutazione della possibilità di inquinamento locale
5.4. Fase 4: storia del sito
5.5. Fase 5: contesto ambientale
5.6. Fase 6: caratterizzazione del sito
5.7. Fase 7: ricognizione sul campo
5.8. Fase 8: stesura della relazione di riferimento
Appendice: lista di controllo per la ricognizione sul campo e la relazione di riferimento
...
segue in allegato

Collegati

Descrizione Livello Dimensione Downloads
Allegato riservato Linee guida della Commissione europea Relazione di riferimento.pdf
EC 2014
571 kB 29

Tags: Ambiente Reflui

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Delibera n  5 del 19 dicembre 2024
Gen 08, 2025 147

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 ID 23263 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 - Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015 Pubblicata il 19/12/2024 ... Articolo 1… Leggi tutto
Delibera n  4 del 19 dicembre 2024  Abrogazione categoria 3 bis ANGA
Gen 08, 2025 128

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024

Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 / Abrogazione categoria 3-bis ANGA ID 23262 | 08.01.2025 / In allegato Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 - Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali Pubblicata: 19.12.2024 ... Articolo 1 (Abrogazione delle delibere relative… Leggi tutto
Legge 9 gennaio 1991 n  9
Gen 06, 2025 113

Legge 9 gennaio 1991 n. 9

Legge 9 gennaio 1991 n. 9 / Norme attuazione Piano energetico nazionale ID 23522 | 06.01.2025 Legge 9 gennaio 1991 n. 9Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni… Leggi tutto
Indirizzi operatavi posa attivit  in mare di cavi e condotte   MASE Dic  2024
Gen 02, 2025 217

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte

Indirizzi operativi posa attività in mare di cavi e condotte comma 5 dell’art. 109 del D.Lgs. 152/2006 - ISPRA Dic. 2024 ID 23228 | 02.01.2025 Contenuti della documentazione inerente alla movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte di cui al comma 5… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 3214
Dic 27, 2024 157

Regolamento delegato (UE) 2024/3214

Regolamento delegato (UE) 2024/3214 ID 23203 | 27.12.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/3214 della Commissione, del 16 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto… Leggi tutto

Più letti Ambiente