Il Regolamento CLP non si applica ai rifiuti e rifiuti ADR: Note
Appunti Ambiente | ||
24 Novembre 2024 |
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Il Regolamento CLP non si applica ai rifiuti e rifiuti ADR Il Regolamento CLP (CE) N. 1272/2008 esclude dalla definizione di sostanze, miscele e articoli, i rifiuti, la conseguente classificazione deve essere effettuata in accordo con la Direttiva quadro Rifiuti e altre, il trasporto come merce pericolosa secondo i criteri ADR. Il Regolamento CLP si caratterizza per una modifica radicale nell’identificazione delle classi di pericolosità e nelle loro articolazioni. Per quanto concerne i rifiuti, all’articolo 1, punto 3, è specificato che: "I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non costituiscono una sostanza(1), una miscela(2) o un articolo(3) ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento". (1)Sostanza: (2) Miscela: (3) Articolo: Art. 60 Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono abrogate con effetto dal 1° giugno 2015 salvo transitori (Articolo 61): Art. 61 In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017". In accordo anche con la Decisione 2014/955/UE: Consegue, inoltre che, i rifiuti, per essere classificati "merci pericolose", devono seguire i criteri di classificazione dei pericoli presenti nella normativa sul trasporto di merci pericolose, che sono diversi da quelli presenti nelle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (Articolo 1 p.3) ed eventuali raccordi con la prossima Nuova Direttiva Rifiuti. |
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