Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Il Regolamento CLP non si applica ai rifiuti e ai rifiuti ADR

ID 2540 | | Visite: 7262 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/2540

Temi: Ambiente , Rifiuti

Il Regolamento CLP non si applica ai rifiuti

Al fine di armonizzare la normativa europea con il “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals: GHS)” viene predisposto e pubblicato il Regolamento (CE) N. 1272/2008 (noto come Regolamento CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (noto come Regolamento REACH).

Il Regolamento CLP si caratterizza per una modifica radicale nell’identificazione delle classi di pericolosità e nelle loro articolazioni.

Per quanto concerne i rifiuti, all’articolo 1, punto 3, è specificato che:

"I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE(*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti, non costituiscono una sostanza(1), una miscela(2) o un articolo(3) ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento".

(*)Direttiva  2006/12/CE abrogata dalla Direttiva 2008/98/CE.

(1)Sostanza
un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

(2) Miscela:
una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

(3) Articolo:
un oggetto a cui durante la produzione sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica;

Art. 60 Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono abrogate con effetto dal 1° giugno 2015 salvo transitori (Articolo 61):

Art. 61 In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017".

In accordo anche con la Decisione 2014/955/UE:

"A decorrere dal 1° giugno 2015 la direttiva 67/548/CEE è sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per tener conto dei progressi tecnici e scientifici. A titolo di deroga, la direttiva 67/548/CEE può applicarsi a certe miscele fino al 1° giugno 2017, se queste sono state classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015".

Regolamento CLP: Trasporto

Il Regolamento CLP non si applica al trasporto, ma:

I test per i pericoli chimico-fisici sono quelli indicati nel Manuale dei Test e dei Criteri dell’ONU.

Le classi di pericolo basate sulle proprietà chimico-fisiche sono le stesse del trasporto e includono pericoli non contemplati dall'attuale normativa UE (es.: sostanze e miscele corrosive sui metalli; sostanze e miscele auto-riscaldanti)

I pittogrammi di pericolo del trasporto prevalgono su quelli CLP.

Consegue, inoltre che, i rifiuti, per essere classificati "merci pericolose", devono seguire i criteri di classificazione dei pericoli presenti nella normativa sul trasporto di merci pericolose, che sono diversi da quelli presenti nelle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE (Articolo 1 p.3) ed eventuali raccordi con la prossima Nuova Direttiva Rifiuti.

Il Sistema GHS e il Trasporto

Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP

Direttiva 67/548/CEE

Direttiva 2006/12/CE

Direttiva 2008/98/CE

Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014

Nuova Direttiva Rifiuti: Proposta

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Apr 17, 2024 84

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024

Rettifica regolamento (UE) 2023/1542 - 17.04.2024 ID 21698 | 17.04.2024 Rettifica del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga… Leggi tutto
DPCM 22 febbraio 2024
Apr 12, 2024 120

DPCM 22 febbraio 2024

DPCM 22 febbraio 2024 ID 21682 | 12.04.2024 DPCM 22 febbraio 2024 - Adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. (GU… Leggi tutto
Regolamento delegato  UE  2024 873
Apr 04, 2024 221

Regolamento delegato (UE) 2024/873

Regolamento delegato (UE) 2024/873 / Procedure di assegnazione gratuita quote di emissioni ID 21631 | 04.04.2024 Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme… Leggi tutto
The implementation of the DNSH priciple EU 2024
Apr 02, 2024 111

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ principle in selected EU instruments

The implementation of the ‘Do No Significant Harm’ (DNS) principle in selected EU instruments / A comparative analysis ID 21608 | 02.04.2024 / In allegato In its more common formulation in the European Union (EU) policy context, the Do No Significant Harm principle aims to ensure that EU policies… Leggi tutto

Più letti Ambiente