Registro unico telematico veicoli fuori uso DPR n. 177/2022 / Note Settembre 2023
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26 Novembre 2024 | ||
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Registro unico telematico veicoli fuori uso DPR n. 177/2022 / Note ID 20325 | 04.09.2023 / Scheda allegata La nuova disciplina del registro unico telematico e le semplificazioni per la cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso di cui all'Art. 5 D.P.R. 23 settembre 2022 n. 177, sarà avviato, dal 6 giugno 2024. Dal 27.07.2023 è iniziata la fase sperimentale come riportato nella Circolare MIT prot. n. 30382 del 30 agosto 2023. D.P.R. 23 settembre 2022 n. 177 (GU n. 272 del 21.11.2022) Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2022 Update 04.09.2023 Circolare MIT prot. n. 30382 del 30 agosto 2023 / Fase sperimentale dal 27 Luglio 2023 Allo scopo di testare tali nuove procedure e funzionalità, dal 27 luglio 2023, è stata avviata una fase sperimentale condotta da un numero ristretto di operatori indicati nelle suindicate circolari, che avranno la facoltà di utilizzare tale nuova modalità. I centri di raccolta partecipanti alla sperimentazione potranno utilizzare il registro telematico su alcuni veicoli che prendono in carico, continuando ad utilizzare il registro cartaceo per tutti gli altri. Pertanto i predetti partecipanti avranno alcuni dei veicoli presi in carico con il registro telematico, per i quali il certificato di rottamazione sarà emesso esclusivamente in formato digitale per evitare duplicazioni, ed altri presi in carico secondo le consuete procedure attraverso il registro cartaceo che continua a seguire le regole di cui all’art. 264 del regolamento di esecuzione del CDS (DPR 16 dicembre 1992 n. 495). Avviato entro il 6 giugno 2024 D.P.R. 23 settembre 2022 n. 177 Art. 5 Disposizioni finali e transitorie 1. Con uno o piu' decreti del direttore della Direzione generale per la motorizzazione sono stabilite: a) le modalita' di svolgimento delle attivita' di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; 2. Il registro unico e' avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b). Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 Art. 5 Raccolta 10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica (DPR n. 177/2022 / ndr), da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Collegati |
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