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Registro unico telematico veicoli fuori uso DPR n. 177/2022 / Note

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Registro unico telematico veicoli fuori uso DPR n  177 2022 Note

Registro unico telematico veicoli fuori uso DPR n. 177/2022 / Note Giugno 2024

ID 20325 | Update 02.06.2024 / Scheda allegata

La nuova disciplina del registro unico telematico e le semplificazioni per la cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso di cui all'Art. 5 D.P.R. 23 settembre 2022 n. 177, sarà avviato, dal 6 giugno 2024.

Dal 27.07.2023 è iniziata la fase sperimentale come riportato nella Circolare MIT prot. n. 30382 del 30 agosto 2023.

La Circolare MIT prot. 15356 del 29 maggio 2024 fornisce le istruzioni operative del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso. 
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D.P.R. 23 settembre 2022 n. 177
Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso. (GU n. 272 del 21.11.2022). Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2022
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Update 02.06.2024

Circolare MIT prot. 15356 del 29 maggio 2024 / Istruzioni operative

La Circolare MIT prot. 15356 del 29 maggio 2024 persegue la finalità di fornire indicazioni operative a tutti gli Operatori professionali, con riguardo sia alle modalità di tenuta del RVFU sia alle modalità di gestione delle formalità di radiazione dall’ANV e dal PRA e di fornire informazioni utili sia alle Autorità cui la legislazione vigente affida compiti di vigilanza in materia di trattamento e smaltimento dei veicoli fuori uso, sia agli Uffici Motorizzazione Civile (UMC) e agli Uffici PRA per il controllo e la validazione delle pratiche di radiazione dei veicoli stessi.

A decorrere dal 7 giugno 2024, diverrà obbligatorio l’utilizzo del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), istituito presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione a norma dell’art. 5, comma 10, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”), come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 (“Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”), e la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177 (“Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022.

Il RVFU sostituirà integralmente il registro previsto dall’art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), con il quale attualmente viene annotata su supporto cartaceo la presa in carico dei veicoli avviati a demolizione, il cui utilizzo continuerà ad essere obbligatorio sino a tutto il 6 giugno 2024.

Il richiamato DPR n. 177/2022 prevede, inoltre, la facoltà, per i Centri di raccolta dei veicoli fuori uso, di provvedere direttamente alla radiazione dei veicoli stessi dall’archivio del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e dall’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV). Detta facoltà è prevista esclusivamente per i veicoli fuori uso iscritti al PRA.
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Update 04.09.2023

Circolare MIT prot. n. 30382 del 30 agosto 2023 / Fase sperimentale dal 27 Luglio 2023

Allo scopo di testare tali nuove procedure e funzionalità, dal 27 luglio 2023, è stata avviata una fase sperimentale condotta da un numero ristretto di operatori indicati nelle suindicate circolari, che avranno la facoltà di utilizzare tale nuova modalità. I centri di raccolta partecipanti alla sperimentazione potranno utilizzare il registro telematico su alcuni veicoli che prendono in carico, continuando ad utilizzare il registro cartaceo per tutti gli altri. Pertanto i predetti partecipanti avranno alcuni dei veicoli presi in carico con il registro telematico, per i quali il certificato di rottamazione sarà emesso esclusivamente in formato digitale per evitare duplicazioni, ed altri presi in carico secondo le consuete procedure attraverso il registro cartaceo che continua a seguire le regole di cui all’art. 264 del regolamento di esecuzione del CDS (DPR 16 dicembre 1992 n. 495).
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Avviato entro il 6 giugno 2024

D.P.R. 23 settembre 2022 n. 177
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Art. 5 Disposizioni finali e transitorie

1. Con uno o piu' decreti del direttore della Direzione generale per la motorizzazione sono stabilite:

a) le modalita' di svolgimento delle attivita' di rilascio del codice identificativo del concessionario, del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato e del centro di raccolta, e di abilitazione del collegamento telematico con il CED, da completare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) le modalita' per la graduale implementazione e ottimizzazione delle procedure telematiche previste dal presente regolamento, da completare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (06 giugno 2024 / ndr).

2. Il registro unico e' avviato il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, lettera b)
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La nuova disciplina del registro unico telematico e le semplificazioni per la cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso sarà avviato, quindi, entro il 6 giugno 2024.

Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209

Art. 5 Raccolta
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10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da tenersi in conformita' alle disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica (DPR n. 177/2022 / ndr), da adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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