Legge 21 aprile 2023 n. 49 / Legge equo compenso professionisti / In GU
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28 Novembre 2024 | ||
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Legge 21 aprile 2023 n. 49 / Legge equo compenso professionisti ID 19415 | 05.05.2023 Legge 21 aprile 2023 n. 49 Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. (GU n.104 del 05.05.2023) Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/2023 Art. 1. Definizione 1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: Art. 2. Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3. Art. 3. Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo Art. 1 Oggetto e definizioni 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attivita' tipiche o riservate per legge e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Info e download Collegati Legge 31 dicembre 2012 n. 247 Decreto-Legge 24 gennaio 2012 n. 1 Legge 14 gennaio 2013 n. 4 |
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