Modello Dichiarazione di Prestazione (DoP) Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011
Appunti Sicurezza | ||
22 Novembre 2024 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del suo prodotto che vuole offrire al mercato. Il fabbricante, rilasciando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione. Sulla base delle informazioni contenute nel DoP, gli utenti si assumeranno la piena responsabilità di tale decisione. La DoP costituisce quindi l'elemento chiave per il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione, fornendo con la necessaria trasparenza e stabilendo un chiaro sistema di ripartizione delle responsabilità tra i soggetti. Articolo 5 In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora: a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili. Puoi accedere al nuovo sito www.certifico.com con email e password di una tua qualsiasi registrazione ai nostri siti. |
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