Cappe per la manipolazione di sostanze chimiche: Prestazioni e Valori - UNI/TS 11710
Appunti Sicurezza lavoro | ||
Newsletter n. 101683 del 19 Aprile 2025 | ||
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Cappe per la manipolazione di sostanze chimiche: Prestazioni e Valori - UNI/TS 11710 ID 23794 | 14.04.2025 / Documento completo allegato Documento di approfondimento sulle specifiche prestazionali richieste per cappe da utilizzare nella manipolazione di sostanze chimiche in attività industriali, di ricerca e didattiche, in particolare i valori limite di accettabilità per: - contenimento e robustezza del contenimento; Il documento è stato redatto in accordo alla UNI/TS 11710:2023 “Cappe per la manipolazione di sostanze chimiche - Valori limite per contenimento, velocità frontale e ricambi d’aria”. Metodologie e procedure per la conduzione delle prove di verifica dei requisiti di cui sopra sono definite nella norma UNI EN 14175-3:2019 “Cappe di aspirazione - Parte 3: Metodi per prove di omologazione”. Per cappe di uso speciale (ad esempio quelle utilizzate in processi di produzione in continuo), potrebbero essere necessari requisiti aggiuntivi a quelli sopra elencati, da definire caso per caso in funzione della specifica tipologia di impiego. La UNI/TS 11710:2023 non si applica ad armadi aspirati. Secondo il D. Lgs. 81/08 il Datore di lavoro ha l'obbligo di prediligere, per la riduzione del rischio, dispositivi di protezione collettiva (DPC) e attrezzature adeguate al tipo di lavoro da svolgere. I requisiti qui discussi guidano alla scelta e definiscono i parametri di accettabilità anche considerando tali dispositivi. Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale […] Art. 75 - Obbligo di uso 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. […] Art. 223- Valutazione dei rischi 1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; 2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche. 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. 4. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e dal regolamento (CE) n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. 5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione. 7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. Estratto UNI/TS 11710:2023 [...] 4 Requisiti prestazionali di cappe utilizzate per la manipolazione di sostanze chimiche Secondo il D. Lgs. 81/08 e smi il Datore di lavoro ha l'obbligo di prediligere, per la riduzione del rischio, dispositivi di protezione collettiva (DPC) e attrezzature adeguate al tipo di lavoro da svolgere. I requisiti qui discussi guidano alla scelta e definiscono i parametri di accettabilità anche nel tempo di tali dispositivi. I dati riportati in questo documento si riferiscono ad una condizione di lavoro che preveda manipolazioni all'interno del vano cappa effettuate ad una distanza non inferiore a 25 cm dal fronte cappa, con apertura del saliscendi frontale di 50 cm dal piano di lavoro. Le prove di verifica dei requisiti precisati di seguito dovrebbero essere condotte sul luogo di installazione della cappa, secondo quanto indicato in UNI EN 14175-4, ovvero in condizioni dinamiche il più possibile vicine alle reali condizioni di lavoro, data l'importanza che rivestono ai fini della valutazione del rischio e della tutela della salute dei lavoratori. Per una trattazione più approfondita si vedano il Manuale UNICHIM 192/3 e la UNI EN 689. L'aspetto più rilevante nella valutazione dell'efficienza della cappa chimica è la capacità di contenimento. [...] 4.2 Velocità frontale La velocità frontale, definita al par. 5.2 della UNI EN 14175-3, rappresenta una specifica a corredo di contenimento e robustezza e può rivelarsi un utile indicatore all'interno di controlli periodici. La verifica di tale specifica va effettuata in fase d'installazione contestualmente alle prove di contenimento. Ai fini di una verifica periodica del mantenimento nel tempo delle prestazioni del dispositivo, il valore di tale specifica dovrà essere sempre considerato unitamente al valore di contenimento. Prefigurando la manipolazione di sostanze infiammabili ovvero di acidi forti, occorre stabilire la portata minima in grado di garantire che il rapporto tra quantità di prodotto evaporata e quantità di aria aspirata sia sempre inferiore al LIE (limite inferiore di esplosività), considerando anche eventuali situazioni di emergenza (ad esempio, sversamenti accidentali); attenzione particolare richiedono le cappe con VAV nella condizione col saliscendi chiuso. La velocità frontale tipica è di circa 0,50 m/s (col saliscendi a 50 cm), la velocità frontale può essere ridotta fino a 0,30 m/s con dispositivi opportunamente ingegnerizzati al fine di massimizzare il contenimento riducendo la portata; non è raccomandato scendere al di sotto di tale velocità in quanto potrebbe essere presente un rischio significativo di esposizione o di formazione di atmosfere esplosive. Situazioni difformi devono essere dimostrate, dopo analisi del rischio, mediante test di contenimento e robustezza in campo e in condizioni dinamiche. 4.3 Ricambi d'aria L'efficienza dei ricambi d'aria (par. 5.5 della UNI EN 14175-3) viene considerata accettabile se l'intervallo di tempo che intercorre tra la lettura dell'80% e quella del 20% della concentrazione media misurata nel tubo di espulsione della cappa è inferiore a 10 secondi. [...] Appendice B - Raccomandazioni per l'installazione di cappe da laboratorio (tratto da UNI CEN/TS 14175-5) Figura 1 Distanza da un passaggio di persone [...] Nota Verificare che la documentazione a corredo della cappa riporti le informazioni sopra indicate, prima di effettuare le prove prestazionali richieste dalla UNI EN 14175-4, al par. "Commissioning test". [...] segue in allegato Fonti Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2025
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