
Regolamento (UE) 2025/40 | Imballaggi e rifiuti Ed. 1.0 2025
ID 23339 | 22.01.2025 / Ed. 1.0 del 22 Gennaio 2025
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L 2025/40 del 22.01.2025)
Entrata in vigore: 11.02.2025
Applicazione a decorrere dal 12 agosto 2026, tuttavia, l’articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029.
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Testo navigabile con indice dell'articolato e degli allegati linkato.
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Le nuove norme ridurranno significativamente la generazione di rifiuti di imballaggio, stabilendo obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando determinati tipi di imballaggi monouso e richiedendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati. Il regolamento copre l'intero ciclo di vita degli imballaggi.
Imballaggi sicuri, sostenibili e riciclabili
Le nuove norme comprendono, tra gli altri, i seguenti requisiti per gli imballaggi:
Obiettivi per il 2030 e il 2040 per una percentuale minima di contenuto riciclato (fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040)
- riducendo al minimo il peso e il volume degli imballaggi ed evitando imballaggi non necessari - ridurre al minimo le sostanze preoccupanti , inclusa la limitazione dell'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze per- e polifluorurate alchiliche ( PFAS ) se superano determinate soglie
I requisiti di etichettatura, marcatura e informazione (ad esempio sulla composizione dei materiali o sul contenuto riciclato) dovrebbero facilitare la selezione e le scelte dei consumatori.
Imballaggi in plastica monouso
Le nuove norme introducono restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso per:
- frutta e verdura preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg - alimenti e bevande riempiti e consumati all'interno di hotel, bar e ristoranti - porzioni individuali di condimenti, salse, panna e zucchero in alberghi, bar e ristoranti - piccoli prodotti monouso per la cura della persona e cosmetici utilizzati nel settore alberghiero (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo) - sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei supermercati per la spesa sfusa)
Obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica
Il regolamento stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori (ad esempio, obiettivi vincolanti del 40% per gli imballaggi per il trasporto e la vendita e del 10% per gli imballaggi raggruppati).
Secondo le nuove norme, le attività di asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande calde o fredde o con cibo pronto, senza costi aggiuntivi.
Abrogazione e disposizioni transitorie
La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, ad eccezione dei seguenti articoli:
a) l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento;
b) l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all’allegato II, punto 1, primo trattino, di tale direttiva;
c) l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l’articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028;
d) l’articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029.
La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028.
Le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE rimangono in vigore e continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogate dagli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento.
Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l’immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V, punti 2 e 3, fino al 1° gennaio 2030. L’articolo 4, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 1° gennaio 2030.
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Articoli / Allegati
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Ambito d’applicazione Articolo 3 Definizioni Articolo 4 Libera circolazione CAPO II PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi Articolo 6 Imballaggi riciclabili Articolo 7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica Articolo 8 Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica Articolo 9 Imballaggi compostabili Articolo 10 Riduzione al minimo degli imballaggi Articolo 11 Imballaggi riutilizzabili CAPO III PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE Articolo 12 Etichettatura dell’imballaggio Articolo 13 Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio Articolo 14 Asserzioni ambientali CAPO IV OBBLIGHI GENERALI Articolo 15 Obblighi dei fabbricanti Articolo 16 Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio Articolo 17 Rappresentanti autorizzati Articolo 18 Obblighi degli importatori Articolo 19 Obblighi dei distributori Articolo 20 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica Articolo 21 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Articolo 22 Identificazione degli operatori economici Articolo 23 Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio CAPO V OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI Articolo 24 Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi Articolo 25 Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio Articolo 26 Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili Articolo 27 Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo Articolo 28 Obblighi relativi alla ricarica Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo Articolo 30 Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo Articolo 31 Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo Articolo 32 Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto Articolo 33 Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto CAPO VI BORSE DI PLASTICA Articolo 34 Borse di plastica CAPO VII CONFORMITÀ DELL’IMBALLAGGIO Articolo 35 Metodi di prova, misurazione e calcolo Articolo 36 Presunzione di conformità Articolo 37 Specifiche comuni Articolo 38 Procedura di valutazione della conformità Articolo 39 Dichiarazione di conformità UE CAPO VIII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO Sezione 1 Disposizioni generali Articolo 40 Autorità competente Articolo 41 Segnalazione preventiva Articolo 42 Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti Sezione 2 Prevenzione dei rifiuti Articolo 43 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio Sezione 3 Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore Articolo 44 Registro dei produttori Articolo 45 Responsabilità estesa del produttore Articolo 46 Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore Articolo 47 Autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore Sezione 4 Sistemi di restituzione, raccolta, deposito cauzionale e restituzione Articolo 48 Sistemi di restituzione e di raccolta Articolo 49 Raccolta obbligatoria Articolo 50 Sistemi di deposito cauzionale e restituzione Sezione 5 Riutilizzo e ricarica Articolo 51 Riutilizzo e ricarica Articolo 52 Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio Articolo 53 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio Articolo 54 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo Sezione 7 Informazione e comunicazioni Articolo 55 Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio Articolo 56 Comunicazione alla Commissione Articolo 57 Banche dati sugli imballaggi CAPO IX PROCEDURE DI SALVAGUARDIA Articolo 58 Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi Articolo 59 Procedura di salvaguardia dell’Unione Articolo 60 Imballaggi conformi che presentano un rischio Articolo 61 Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell’Unione Articolo 62 Non conformità formale CAPO X APPALTI PUBBLICI VERDI Articolo 63 Appalti pubblici verdi CAPO XI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO Articolo 64 Esercizio della delega Articolo 65 Procedura di comitato CAPO XII MODIFICHE Articolo 66 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020 Articolo 67 Modifiche della direttiva (UE) 2019/904 CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 68 Sanzioni Articolo 69 Valutazione Articolo 70 Abrogazione e disposizioni transitorie Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione ALLEGATO I Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi dell’articolo 3, punto 1) ALLEGATO II Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi ALLEGATO III Imballaggi compostabili ALLEGATO IV Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi ALLEGATO V Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio ALLEGATO VI Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica ALLEGATO VII Procedura di valutazione della conformità ALLEGATO VIII Dichiarazione di conformità UE n. (*1)… ALLEGATO IX Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro di cui all’articolo 44 ALLEGATO X Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione ALLEGATO XI Piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera d) ALLEGATO XII Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (secondo le tabelle da 1 a 4) ALLEGATO XIII Tavola di concordanza
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Formato: pdf Pagine: +125 Ed.: 1.0 2025 Pubblicato: 22/01/2025 Autore: Ing. Marco Maccarelli Editore: Certifico s.r.l. Lingue: Italiano Abbonati: Ambiente/2X/3X/4X/Full/Full Plus
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