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Regolamento (UE) 2025/40 | Imballaggi e rifiuti di imballaggio

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Regolamento (UE) 2025/40 | Imballaggi e rifiuti di imballaggio Ed. 1.0 2025

ID 23339 | 22.01.2025 / Ed. 1.0 del 22 Gennaio 2025

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE 

(GU L 2025/40 del 22.01.2025)

Entrata in vigore: 11.02.2025

Applicazione a decorrere dal 12 agosto 2026, tuttavia, l’articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029.

Disponibile il Regolamento (UE) 2025/40 in formato PDF stampabile/copiabile riservato Abbonati Ambiente

Testo navigabile con indice dell'articolato e degli allegati linkato.

Download Indice Ed. 1.0 2025

Le nuove norme ridurranno significativamente la generazione di rifiuti di imballaggio, stabilendo obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando determinati tipi di imballaggi monouso e richiedendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati. Il regolamento copre l'intero ciclo di vita degli imballaggi.

Imballaggi sicuri, sostenibili e riciclabili

Le nuove norme comprendono, tra gli altri, i seguenti requisiti per gli imballaggi:

Obiettivi per il 2030 e il 2040 per una percentuale minima di contenuto riciclato (fino al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040)

- riducendo al minimo il peso e il volume degli imballaggi ed evitando imballaggi non necessari
- ridurre al minimo le sostanze preoccupanti , inclusa la limitazione dell'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze per- e polifluorurate alchiliche ( PFAS ) se superano determinate soglie

I requisiti di etichettatura, marcatura e informazione (ad esempio sulla composizione dei materiali o sul contenuto riciclato) dovrebbero facilitare la selezione e le scelte dei consumatori.

Imballaggi in plastica monouso

Le nuove norme introducono restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso per:

- frutta e verdura preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg
- alimenti e bevande riempiti e consumati all'interno di hotel, bar e ristoranti
- porzioni individuali di condimenti, salse, panna e zucchero in alberghi, bar e ristoranti
- piccoli prodotti monouso per la cura della persona e cosmetici utilizzati nel settore alberghiero (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo)
- sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei supermercati per la spesa sfusa)

Obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica

Il regolamento stabilisce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori (ad esempio, obiettivi vincolanti del 40% per gli imballaggi per il trasporto e la vendita e del 10% per gli imballaggi raggruppati).

Secondo le nuove norme, le attività di asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande calde o fredde o con cibo pronto, senza costi aggiuntivi.

Abrogazione e disposizioni transitorie

La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, ad eccezione dei seguenti articoli:

a) l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento;

b) l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all’allegato II, punto 1, primo trattino, di tale direttiva;

c) l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l’articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028;

d) l’articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029.

La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028.

Le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE rimangono in vigore e continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogate dagli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento.

Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l’immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V, punti 2 e 3, fino al 1° gennaio 2030. L’articolo 4, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 1° gennaio 2030.

__________

Articoli / Allegati

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Ambito d’applicazione
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Libera circolazione
CAPO II PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ
Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi
Articolo 6 Imballaggi riciclabili
Articolo 7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
Articolo 8 Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica
Articolo 9 Imballaggi compostabili
Articolo 10 Riduzione al minimo degli imballaggi
Articolo 11 Imballaggi riutilizzabili
CAPO III PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE
Articolo 12 Etichettatura dell’imballaggio
Articolo 13 Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio
Articolo 14 Asserzioni ambientali
CAPO IV OBBLIGHI GENERALI
Articolo 15 Obblighi dei fabbricanti
Articolo 16 Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio
Articolo 17 Rappresentanti autorizzati
Articolo 18 Obblighi degli importatori
Articolo 19 Obblighi dei distributori
Articolo 20 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
Articolo 21 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Articolo 22 Identificazione degli operatori economici
Articolo 23 Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio
CAPO V OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI
Articolo 24 Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi
Articolo 25 Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
Articolo 26 Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili
Articolo 27 Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo
Articolo 28 Obblighi relativi alla ricarica
Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo
Articolo 30 Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo
Articolo 31 Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo
Articolo 32 Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto
Articolo 33 Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto
CAPO VI BORSE DI PLASTICA
Articolo 34 Borse di plastica
CAPO VII CONFORMITÀ DELL’IMBALLAGGIO
Articolo 35 Metodi di prova, misurazione e calcolo
Articolo 36 Presunzione di conformità
Articolo 37 Specifiche comuni
Articolo 38 Procedura di valutazione della conformità
Articolo 39 Dichiarazione di conformità UE
CAPO VIII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
Sezione 1 Disposizioni generali
Articolo 40 Autorità competente
Articolo 41 Segnalazione preventiva
Articolo 42 Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti
Sezione 2 Prevenzione dei rifiuti
Articolo 43 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio
Sezione 3 Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore
Articolo 44 Registro dei produttori
Articolo 45 Responsabilità estesa del produttore
Articolo 46 Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore
Articolo 47 Autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore
Sezione 4 Sistemi di restituzione, raccolta, deposito cauzionale e restituzione
Articolo 48 Sistemi di restituzione e di raccolta
Articolo 49 Raccolta obbligatoria
Articolo 50 Sistemi di deposito cauzionale e restituzione
Sezione 5 Riutilizzo e ricarica
Articolo 51 Riutilizzo e ricarica
Articolo 52 Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio
Articolo 53 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio
Articolo 54 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo
Sezione 7 Informazione e comunicazioni
Articolo 55 Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio
Articolo 56 Comunicazione alla Commissione
Articolo 57 Banche dati sugli imballaggi
CAPO IX PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 58 Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi
Articolo 59 Procedura di salvaguardia dell’Unione
Articolo 60 Imballaggi conformi che presentano un rischio
Articolo 61 Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell’Unione
Articolo 62 Non conformità formale
CAPO X APPALTI PUBBLICI VERDI
Articolo 63 Appalti pubblici verdi
CAPO XI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 64 Esercizio della delega
Articolo 65 Procedura di comitato
CAPO XII MODIFICHE
Articolo 66 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020
Articolo 67 Modifiche della direttiva (UE) 2019/904
CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 68 Sanzioni
Articolo 69 Valutazione
Articolo 70 Abrogazione e disposizioni transitorie
Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione
ALLEGATO I
Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi dell’articolo 3, punto 1)
ALLEGATO II
Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi
ALLEGATO III
Imballaggi compostabili
ALLEGATO IV
Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi
ALLEGATO V
Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
ALLEGATO VI
Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica
ALLEGATO VII
Procedura di valutazione della conformità
ALLEGATO VIII
Dichiarazione di conformità UE n. (*1)…
ALLEGATO IX
Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro di cui all’articolo 44
ALLEGATO X
Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione
ALLEGATO XI
Piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera d)
ALLEGATO XII
Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (secondo le tabelle da 1 a 4)
ALLEGATO XIII
Tavola di concordanza

Formato: pdf
Pagine: +125
Ed.: 1.0 2025
Pubblicato: 22/01/2025
Autore: Ing. Marco Maccarelli
Editore: Certifico s.r.l.
Lingue: Italiano
Abbonati: Ambiente/2X/3X/4X/Full/Full Plus

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