Regolamento (UE) 2025/40
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Regolamento (UE) 2025/40 - Regolamento imballaggi e rifiuti di imballaggio
ID 23335 | 22.01.2025 / In allegato
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE
GU L 2025/40 del 22.01.2025
Entrata in vigore: 11.02.2025
Applicazione a decorrere dal 12 agosto 2026.
Tuttavia, l’articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029.
La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, ad eccezione dei seguenti articoli:
a) l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento;
b) l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all’allegato II, punto 1, primo trattino, di tale direttiva;
c) l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l’articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028;
d) l’articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029.
La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028.
Le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE rimangono in vigore e continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogate dagli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento.
Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l’immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V, punti 2 e 3, fino al 1° gennaio 2030. L’articolo 4, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 1° gennaio 2030.
Immagine - Regolamento (UE) 2025/40 Entrata in vigore e abrogazioni
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Ambito d’applicazione
Articolo 3 Definizioni
Articolo 4 Libera circolazione
CAPO II PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ
Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi
Articolo 6 Imballaggi riciclabili
Articolo 7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
Articolo 8 Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica
Articolo 9 Imballaggi compostabili
Articolo 10 Riduzione al minimo degli imballaggi
Articolo 11 Imballaggi riutilizzabili
CAPO III PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE
Articolo 12 Etichettatura dell’imballaggio
Articolo 13 Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio
Articolo 14 Asserzioni ambientali
CAPO IV OBBLIGHI GENERALI
Articolo 15 Obblighi dei fabbricanti
Articolo 16 Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio
Articolo 17 Rappresentanti autorizzati
Articolo 18 Obblighi degli importatori
Articolo 19 Obblighi dei distributori
Articolo 20 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
Articolo 21 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Articolo 22 Identificazione degli operatori economici
Articolo 23 Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio
CAPO V OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI
Articolo 24 Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi
Articolo 25 Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
Articolo 26 Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili
Articolo 27 Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo
Articolo 28 Obblighi relativi alla ricarica
Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo
Articolo 30 Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo
Articolo 31 Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo
Articolo 32 Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto
Articolo 33 Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto
CAPO VI BORSE DI PLASTICA
Articolo 34 Borse di plastica
CAPO VII CONFORMITÀ DELL’IMBALLAGGIO
Articolo 35 Metodi di prova, misurazione e calcolo
Articolo 36 Presunzione di conformità
Articolo 37 Specifiche comuni
Articolo 38 Procedura di valutazione della conformità
Articolo 39 Dichiarazione di conformità UE
CAPO VIII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
Sezione 1 Disposizioni generali
Articolo 40 Autorità competente
Articolo 41 Segnalazione preventiva
Articolo 42 Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti
Sezione 2 Prevenzione dei rifiuti
Articolo 43 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio
Sezione 3 Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore
Articolo 44 Registro dei produttori
Articolo 45 Responsabilità estesa del produttore
Articolo 46 Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore
Articolo 47 Autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore
Sezione 4 Sistemi di restituzione, raccolta, deposito cauzionale e restituzione
Articolo 48 Sistemi di restituzione e di raccolta
Articolo 49 Raccolta obbligatoria
Articolo 50 Sistemi di deposito cauzionale e restituzione
Sezione 5 Riutilizzo e ricarica
Articolo 51 Riutilizzo e ricarica
Articolo 52 Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio
Articolo 53 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio
Articolo 54 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo
Sezione 7 Informazione e comunicazioni
Articolo 55 Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio
Articolo 56 Comunicazione alla Commissione
Articolo 57 Banche dati sugli imballaggi
CAPO IX PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 58 Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi
Articolo 59 Procedura di salvaguardia dell’Unione
Articolo 60 Imballaggi conformi che presentano un rischio
Articolo 61 Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell’Unione
Articolo 62 Non conformità formale
CAPO X APPALTI PUBBLICI VERDI
Articolo 63 Appalti pubblici verdi
CAPO XI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 64 Esercizio della delega
Articolo 65 Procedura di comitato
CAPO XII MODIFICHE
Articolo 66 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020
Articolo 67 Modifiche della direttiva (UE) 2019/904
CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 68 Sanzioni
Articolo 69 Valutazione
Articolo 70 Abrogazione e disposizioni transitorie
Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione
ALLEGATO I
Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi dell’articolo 3, punto 1)
ALLEGATO II
Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi
ALLEGATO III
Imballaggi compostabili
ALLEGATO IV
Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi
ALLEGATO V
Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
ALLEGATO VI
Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica
ALLEGATO VII
Procedura di valutazione della conformità
ALLEGATO VIII
Dichiarazione di conformità UE n. (*1)…
ALLEGATO IX
Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro di cui all’articolo 44
ALLEGATO X
Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione
ALLEGATO XI
Piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera d)
ALLEGATO XII
Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (secondo le tabelle da 1 a 4)
ALLEGATO XIII
Tavola di concordanza
_____________
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato. Stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.
2. Il presente regolamento contribuisce altresì al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza all’interno dell’Unione, e nel contempo previene o riduce gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull’ambiente e sulla salute umana, sulla base di un elevato livello di protezione dell’ambiente.
3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un’economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE («la gerarchia dei rifiuti»).
Articolo 2 Ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, come pure le prescrizioni normative dell’Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto. Tuttavia, qualora il presente regolamento confligga con la direttiva 2008/68/CE, quest’ultima prevale.
Articolo 3 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «imballaggio»: articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:
a) articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;
b) componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;
c) elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;
d) articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come «imballaggio di servizio»;
e) articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;
f) bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l’uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
g) unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto;
2) «rifiuto»: il rifiuto come definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; gli imballaggi riutilizzabili conferiti al ricondizionamento non sono considerati rifiuti;
3) «imballaggio da asporto»: imballaggio di servizio riempito presso punti di vendita assistiti con bevande o alimenti pronti, che vengono imballati per il trasporto e il consumo immediato in un altro luogo senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione e che sono generalmente consumati dall’imballaggio;
4) «imballaggio per produzione primaria»: articoli progettati e destinati ad essere utilizzati come imballaggi per prodotti non trasformati provenienti dalla produzione primaria quale definita nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;
5) «imballaggio per la vendita»: l’imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un’unità di vendita per l’utilizzatore finale nel punto di vendita;
6) «imballaggio multiplo»: l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all’utilizzatore finale o che l’imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
7) «imballaggio per il trasporto»: l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
8) «imballaggio per il commercio elettronico»: l’imballaggio per il trasporto utilizzato per la consegna di prodotti all’utilizzatore finale nell’ambito della vendita online o di altre modalità di vendita a distanza;
9) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
10) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione;
11) «messa a disposizione sul territorio dello Stato membro»: la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l’uso sul territorio dello Stato membro nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
12) «operatore economico»: il fabbricante, il fornitore, l’importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica;
13) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:
a) fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;
b) se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio;
14) «contratto a distanza»: un contratto a distanza quale definito all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
15) «produttore»: il fabbricante, l’importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:
a) il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure
b) il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a); oppure
c) il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure
d) il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lettera c); oppure
e) il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l’utilizzatore finale, a meno che un’altra persona non sia il produttore come definito alle lettere a), b), c) o d);
16) «fornitore»: la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante;
17) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un imballaggio originario di un paese terzo;
18) «distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato;
19) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire in suo nome e per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;
20) «rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore»: la persona fisica o giuridica, stabilita in uno Stato membro in cui il produttore mette a disposizione per la prima volta un imballaggio o prodotti imballati sul mercato dello Stato membro, o in cui disimballa i prodotti imballati senza essere l’utilizzatore finale, diverso dallo Stato membro o dal paese terzo in cui il produttore è stabilito, che è designata dal produttore a norma dell’articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per l’adempimento degli obblighi del medesimo produttore a norma del capo VIII del presente regolamento;
21) «distributore finale»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce all’utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;
22) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale;
23) «utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto;
24) «imballaggio composito»: l’unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi che fanno parte del peso del materiale di imballaggio principale, che non sono separabili manualmente e che costituiscono pertanto un’unità individuale integrale, a meno che uno dei materiali non costituisca una parte insignificante dell’unità di imballaggio e in nessun caso più del 5 % della massa totale dell’unità di imballaggio, escluse le etichette, le vernici, le pitture, gli inchiostri, gli adesivi e le laccature. Tale disposizione non pregiudica la direttiva (UE) 2019/904;
25) «rifiuto di imballaggio»: l’imballaggio o materiale di imballaggio che è un rifiuto, ad eccezione dei residui della produzione;
26) «prevenzione dei rifiuti di imballaggio»: misure adottate prima che un imballaggio o materiale di imballaggio diventino un rifiuto di imballaggio, che riducono la quantità di rifiuti di imballaggio, riducendo o evitando l’uso di imballaggi per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti, comprese misure riguardanti il riutilizzo dell’imballaggio e misure per estendere il ciclo di vita dell’imballaggio prima che diventi un rifiuto;
27) «riutilizzo»: l’operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati più volte per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti;
28) «imballaggio monouso»: l’imballaggio che non è un imballaggio riutilizzabile;
29) «rotazione»: il ciclo compiuto dagli imballaggi riutilizzabili da quando sono immessi sul mercato insieme al prodotto che sono adibiti a contenere e proteggere e di cui agevolano la manipolazione e la consegna e consentono la presentazione, a quando sono pronti per essere riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi in vista di essere nuovamente forniti all’utilizzatore finale insieme a un altro prodotto;
30) «spostamento»: il trasferimento dell’imballaggio, dal riempimento o carico allo svuotamento o scarico, nell’ambito di una rotazione o autonomamente;
31) «sistemi di riutilizzo»: dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari, unitamente a incentivi, che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto quali sistemi di deposito cauzionale e restituzione che garantiscono che gli imballaggi siano raccolti per il riutilizzo;
32) «ricondizionamento»: qualsiasi operazione di cui all’allegato VI, parte B, necessaria per riportare un imballaggio riutilizzabile a uno stato funzionale ai fini del riutilizzo;
33) «ricarica»: l’operazione mediante la quale un contenitore che svolge la funzione di imballaggio e che è di proprietà dell’utilizzatore finale o è acquistato dall’utilizzatore finale presso il punto di vendita del distributore finale è riempito dall’utilizzatore finale o dal distributore finale con uno o più prodotti che l’utilizzatore finale ha acquistato dal distributore finale;
34) «stazione di ricarica»: il luogo in cui un distributore finale offre agli utilizzatori finali prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;
35) «settore alberghiero, della ristorazione e del catering»: le attività relative ai servizi di alloggio e di ristorazione di cui alla NACE Rev. 2 - Classificazione statistica delle attività economiche;
36) «superficie di vendita»: superficie destinata all’esposizione delle merci in vendita, al relativo pagamento nonché alla circolazione e alla presenza dei clienti, ma sono escluse le zone non aperte al pubblico, come le zone di stoccaggio o altre zone in cui i prodotti non sono esposti, ad esempio i parcheggi; nel contesto degli imballaggi per il commercio elettronico, la zona di stoccaggio e spedizione è considerata superficie di vendita;
37) «progettazione per il riciclaggio»: la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, che garantisce la riciclabilità mediante processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimentati in ambiente operativo;
38) «riciclabilità»: la compatibilità dell’imballaggio con la gestione e il trattamento dei rifiuti fin dalla progettazione, in base alla raccolta differenziata, alla cernita in flussi separati, al riciclaggio su scala e all’uso di materiali riciclati per sostituire le materie prime primarie;
39) «rifiuti di imballaggio riciclati su scala»: rifiuti di imballaggio che sono oggetto di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio in infrastrutture installate, mediante processi consolidati sperimentati in ambiente operativo che garantiscono, a livello di Unione, una quantità annua di materiale riciclato per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II pari o superiore al 30 % per il legno e al 55 % per tutti gli altri materiali; sono compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall’Unione ai fini della gestione dei rifiuti e che possono essere ritenuti atti a soddisfare le prescrizioni dell’articolo 53, paragrafo 11;
40) «riciclaggio di materiali»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, ad eccezione del trattamento biologico dei rifiuti, del ritrattamento di materiale organico, del recupero di energia e del ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
41) «riciclaggio di alta qualità»: qualsiasi processo di riciclaggio che produce materiali riciclati che sono di qualità equivalente ai materiali originali, sulla base di caratteristiche tecniche preservate, e che sono utilizzati in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o altre applicazioni in cui viene mantenuta la qualità del materiale riciclato;
42) «categoria di imballaggio»: la combinazione di materiale e progettazione specifica dell’imballaggio, che determina la riciclabilità con riguardo ai processi consolidati più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio, sperimentati in ambiente operativo, e che è pertinente per la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio;
43) «componente integrato»: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale distinto dal corpo principale dell’unità di imballaggio, che è parte integrante dell’unità di imballaggio e del suo funzionamento, non necessita di essere separato dal corpo principale dell’unità di imballaggio per garantire la funzionalità di detta unità ed è generalmente scartato contemporaneamente al corpo principale dell’unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento;
44) «componente separato»: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale diverso dal corpo principale dell’unità di imballaggio, distinto dal corpo principale di detta unità, che deve essere completamente e permanentemente smontato dal corpo principale dell’unità di imballaggio ed è generalmente scartato prima del corpo principale dell’unità di imballaggio e separatamente da esso, compresi i componenti di imballaggio che possono essere separati gli uni dagli altri semplicemente per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita;
45) «unità di imballaggio»: l’unità, compresi i componenti integrati o separati, che insieme svolgono una funzione di imballaggio, come il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna, il magazzinaggio, il trasporto o la presentazione dei prodotti, e che comprende le singole unità di imballaggio multiplo o di imballaggio per il trasporto qualora siano scartate prima del punto di vendita;
46) «imballaggio innovativo»: una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali nuovi, che determinano un miglioramento significativo nelle funzioni dell’imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione o la consegna dei prodotti, e vantaggi ambientali complessivi dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti con lo scopo principale di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;
47) «materie prime secondarie»: materiali che sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo e cernita e ottenuti mediante processi di riciclaggio e che possono sostituire le materie prime primarie;
48) «rifiuti di plastica post-consumo»: rifiuti che sono di plastica e che sono generati a partire da prodotti di plastica forniti per la distribuzione, il consumo o l’uso e immessi sul mercato di uno Stato membro o di un paese terzo, nel corso di un’attività commerciale a pagamento o gratuita;
49) «imballaggio sensibile al contatto»: l’imballaggio destinato ad essere usato per i prodotti disciplinati dai regolamenti (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio o (UE) 2019/6 o dalle direttive 2001/83/CE, 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o 2008/68/CE ovvero per i prodotti definiti agli articoli 1 e 2 della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione;
50) «imballaggio compostabile»: l’imballaggio che si biodegrada in condizioni di controllo industriale o che può subire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche attraverso digestione anaerobica, ma non necessariamente in un ambiente di compostaggio domestico, combinato, se necessario, con trattamento fisico, con conseguente conversione dell’imballaggio in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua e che non ostacola o mette a rischio la raccolta differenziata e il processo di compostaggio e di digestione anaerobica;
51) «imballaggio compostabile tramite compostaggio domestico»: l’imballaggio che può biodegradarsi in condizioni non controllate che non sono strutture di compostaggio su scala industriale e il cui processo di compostaggio è eseguito da soggetti privati allo scopo di produrre compost per uso proprio;
52) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui sono stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale degli imballaggi, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;
53) «plastica a base biologica»: plastica realizzata a partire da risorse biologiche quali materie prime da biomassa, rifiuti organici o sottoprodotti, indipendentemente dal fatto che siano biodegradabili o non biodegradabili;
54) «bottiglie di plastica monouso per bevande»: bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904;
55) «borse di plastica»: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti di vendita di prodotti;
56) «borse di plastica in materiale leggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;
57) «borse di plastica in materiale ultraleggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron;
58) «borse di plastica in materiale pesante»: borse di plastica con uno spessore fra 50 e 99 micron;
59) «borse di plastica in materiale ultrapesante»: borse di plastica con uno spessore superiore a 99 micron;
60) «contenitori per rifiuti»: contenitori utilizzati per immagazzinare e raccogliere rifiuti, ad esempio contenitori, bidoni e sacchetti;
61) «deposito cauzionale»: la somma definita di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall’utilizzatore finale al momento dell’acquisto del prodotto imballato o riempito, nell’ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l’utilizzatore finale o qualsiasi altra persona restituisce l’imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine;
62) «sistema di deposito cauzionale e restituzione»: il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitato all’utilizzatore finale al momento dell’acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsato quando l’imballaggio interessato è restituito attraverso uno dei canali di raccolta autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali;
63) «specifica tecnica»: il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio deve soddisfare;
64) «norma armonizzata»: la norma come definita all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
65) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili a un imballaggio;
66) «organizzazione per l’adempimento della responsabilità dei produttori»: la persona giuridica che organizza l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente;
67) «ciclo di vita»: le fasi consecutive e collegate della vita di un imballaggio, che prevedono l’acquisizione della materia prima o la generazione a partire da risorse naturali, il pretrattamento, la fabbricazione, l’immagazzinamento, la distribuzione, l’utilizzo, la riparazione, il riutilizzo e la fine del ciclo di vita;
68) «imballaggio che presenta un rischio»: l’imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa dalle prescrizioni dell’articolo 62, paragrafo 1, potrebbe avere ripercussioni negative sull’ambiente, sulla salute o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;
69) «imballaggio che presenta un rischio grave»: l’imballaggio che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati;
70) «piattaforma online»: la piattaforma online come definita all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;
71) «appalti pubblici»: appalti pubblici quali definiti all’articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/24/UE o di cui alla direttiva 2014/25/UE, a seconda dei casi.
Si applicano le definizioni di «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «trattamento», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all’articolo 3, punti 9), 10), 11), 14), 16), 17) e 21), rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.
Si applicano le definizioni di «vigilanza del mercato», «autorità di vigilanza del mercato», «fornitore di servizi di logistica», «misura correttiva», «rischio», «richiamo» e «ritiro» di cui all’articolo 3, punti 3), 4), 11), 16), 18), 22) e 23), rispettivamente, del regolamento (UE) 2019/1020.
Si applicano le definizioni di «sostanze che destano preoccupazione» e «supporto dati» di cui all’articolo 2, punti 27) e 29), rispettivamente, del regolamento (UE) 2024/1781.
2. Nell’allegato I figura un elenco indicativo di articoli che rientrano nella definizione di imballaggio di cui al paragrafo 1, primo comma, punto 1), del presente articolo.
Articolo 4 Libera circolazione
1. Un imballaggio è immesso sul mercato solo se è conforme al presente regolamento.
2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, etichettatura e informazione di cui agli articoli da 5 a 12.
3. Se gli Stati membri decidono di mantenere o introdurre prescrizioni nazionali di sostenibilità o di informazione oltre quelle stabilite nel presente regolamento, dette prescrizioni non sono in conflitto con quelle stabilite nel presente regolamento e gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l’immissione sul mercato di imballaggi conformi al presente regolamento per motivi di non conformità a dette prescrizioni nazionali.
4. In occasione di fiere campionarie, esposizioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano che siano esposti imballaggi non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messi in vendita finché non saranno stati resi conformi.
CAPO II PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ
Articolo 5 Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi
1. Gli imballaggi immessi sul mercato sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell’imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l’impatto negativo sull’ambiente dovuto alle microplastiche.
2. La Commissione monitora la presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e adotta, se del caso, le pertinenti misure di follow-up.
Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica. Tale relazione può elencare le sostanze che destano preoccupazione presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e indicare in che misura esse potrebbero presentare un rischio inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente.
La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all’articolo 65 del presente regolamento illustrando nel dettaglio le sue conclusioni e valuta opportune misure di follow-up, tra cui:
a) per le sostanze che destano preoccupazione presenti nei materiali di imballaggio che incidono principalmente sulla salute umana o sull’ambiente, il ricorso alle procedure di cui all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per adottare nuove restrizioni;
b) per le sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti, l’introduzione di restrizioni tra i criteri di progettazione per il riciclaggio conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento.
Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza incida negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui è presente, entro il 31 dicembre 2025 ne informa la Commissione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e, se disponibili, si avvale delle pertinenti valutazioni del rischio o di altri dati pertinenti.
3. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di limitare, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, punto (a), l’uso di sostanze che destano preoccupazione che potenzialmente incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti, per motivi diversi da quelli connessi prevalentemente alla sicurezza chimica di tali sostanze. Gli Stati membri corredano tali richieste di una relazione che identifica le sostanze, ne documenta gli usi e illustra il modo in cui l’uso di tali sostanze negli imballaggi ostacola il riciclaggio, per motivi diversi da quelli connessi prevalentemente alla sicurezza chimica. La Commissione esamina la richiesta e presenta i risultati di tale valutazione al comitato di cui all’articolo 65.
4. Fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell’imballaggio non supera 100 mg/kg.
5. A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l’immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell’Unione:
a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);
b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché
c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all’articolo 3, punti 9), 11) e 13), del regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all’importatore, definito, rispettivamente, all’articolo 3, punti 1), 13) e 17) del presente regolamento, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all’allegato VII del presente regolamento.
Per «PFAS» si intende qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X′, dove X = -OR o -NRR′ e X′ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C (O) -, -OR″, -SR″ o -NR″R‴; e dove R/R′/R″/R‴ è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-);
Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettua una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all’uso delle PFAS stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o del regolamento (UE) 2019/1021.
6. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’allegato VII.
7. Al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 per modificare il presente regolamento al fine di ridurre il valore limite della somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
8. Al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 per integrare il presente regolamento al fine di determinare le condizioni alle quali la somma delle concentrazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo non si applica ai materiali riciclati o ai cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata e determinare i tipi di imballaggio o i formati di imballaggio, sulla base delle categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 dell’allegato II del presente regolamento, esentati dalle prescrizioni di cui al medesimo paragrafo 4. Tali atti delegati sono giustificati in base a un’analisi caso per caso, limitati nel tempo, dispongono adeguate prescrizioni in materia di marcatura e informazione e contengono prescrizioni relative alla comunicazione periodica al fine di garantire il riesame periodico dell’esenzione. Gli atti delegati adottati conformemente al presente paragrafo sono adottati unicamente al fine di modificare le deroghe stabilite nelle decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE.
9. Entro il 12 agosto 2033, la Commissione effettua una valutazione per stabilire se il presente articolo e i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, hanno contribuito in maniera sufficiente a ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti dei materiali di imballaggio.
Articolo 6 Imballaggi riciclabili
1. Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili.
2. Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle condizioni seguenti:
a) è progettato per il riciclaggio di materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie, conformemente al paragrafo 4; e
b) quando diventa rifiuto, può essere oggetto di raccolta differenziata a norma dell’articolo 48, paragrafi 1 e 5, cernito in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclato su scala, in base alla metodologia stabilita conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 sono considerati conformi alla condizione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo.
Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 sono considerati conformi a entrambe le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
La lettera a) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 o da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4, primo comma, se posteriore.
La lettera b) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2035 o, per quanto riguarda la prescrizione relativa al riciclato su scala, dal 1° gennaio 2035 o da cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5, se posteriore.
3. Il fabbricante valuta la riciclabilità degli imballaggi sulla base degli atti delegati a norma del paragrafo 4 del presente articolo e degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo. La riciclabilità degli imballaggi è espressa nelle classi di prestazione di riciclabilità A, B o C, di cui alla tabella 3 dell’allegato II.
Fatto salvo il paragrafo 10, a decorrere dal 1° gennaio 2030 o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4, se tale data è posteriore, gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A, B o C, figuranti alla tabella 3 dell’allegato II non sono immessi sul mercato.
Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2038 gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A o B, di cui alla tabella 3 dell’allegato II, non sono immessi sul mercato.
4. Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione, dopo aver preso in considerazione le norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione, adotta atti delegati conformemente all’articolo 64 per integrare il presente regolamento mediante la previsione di:
a) criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità sulla base della tabella 3 dell’allegato II e dei parametri elencati nella tabella 4 dell’allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato. I criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità saranno elaborati sulla base del materiale predominante e:
i) tengono conto della capacità del rifiuto di imballaggio di essere separato in diversi flussi di materiali per il riciclaggio, cernito e riciclato, in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale e possano essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o altre applicazioni in cui viene mantenuta la qualità del materiale riciclato, ove fattibile;
ii) tengono conto dei processi consolidati di raccolta e cernita sperimentati in ambiente operativo e riguardano tutti i componenti degli imballaggi;
iii) tengono conto delle tecnologie di riciclaggio disponibili, delle prestazioni economiche e ambientali di tali tecnologie, compresa la qualità del risultato, della disponibilità dei rifiuti, dell’energia necessaria e delle emissioni di gas a effetto serra;
iv) se del caso, individuano sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti;
v) se del caso, impongono restrizioni alla presenza di tali sostanze, o gruppi di sostanze, negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi per motivi non connessi prevalentemente alla sicurezza chimica; tali restrizioni possono servire anche a ridurre i rischi inaccettabili per la salute umana o l’ambiente, fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità per unità di imballaggio, in termini di peso, compresi criteri specifici per il materiale e relativi all’efficienza della cernita per determinare se l’imballaggio debba essere considerato riciclabile ai sensi del paragrafo 2;
c) una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1 dell’allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione di riciclabilità;
d) un quadro relativo alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 45, paragrafo 1, sulla base delle classi di prestazione di riciclabilità dell’imballaggio.
Nell’adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dell’esito dell’eventuale valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 2.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 per modificare la tabella 1 dell’allegato II al fine di adeguarla agli sviluppi scientifici e tecnici della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché delle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio. In tali atti delegati la Commissione può stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio per categorie di imballaggio supplementari o di creare sottocategorie all’interno delle categorie elencate nella tabella 1 dell’allegato II.
Gli operatori economici si conformano ai nuovi criteri di progettazione per il riciclaggio, o ai criteri aggiornati, al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore del pertinente atto delegato.
5. Entro il 1° gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzione:
a) al fine di stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II, integrare la tabella 3 dell’allegato II con soglie per la valutazione del riciclato su scala e, se necessario, aggiornare le classi di prestazione di riciclabilità nel loro insieme che sono descritte nella tabella 3 dell’allegato II. Detta metodologia si basa almeno sugli elementi seguenti:
i) i quantitativi di imballaggi per categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell’allegato II immessi sul mercato dell’Unione complessivamente e di ciascuno Stato membro;
ii) i quantitativi di rifiuti di imballaggi riciclati calcolati al punto di calcolo di cui all’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 56, paragrafo 7, lettera a), per categoria di imballaggio elencata nella tabella 2 dell’allegato II, nell’Unione complessivamente e in ciascuno Stato membro;
b) al fine di stabilire il meccanismo di catena di custodia che garantisce il riciclaggio su scala dell’imballaggio
Il meccanismo di catena di custodia di cui alla lettera b) si basa almeno sugli elementi seguenti:
i) una documentazione tecnica che riguarda la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti che sono inviati agli impianti di cernita e riciclaggio;
ii) un processo di verifica che consenta ai fabbricanti di ottenere i dati necessari dagli operatori a valle che garantiscono il riciclaggio su scala dell’imballaggio.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
I dati di cui al primo comma del presente paragrafo sono disponibili e facilmente accessibili al pubblico.
6. La Commissione valuta la granularità dei dati che devono essere comunicati ai fini della metodologia del riciclato su scala. Ove opportuno, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 64 per modificare la tabella 2 dell’allegato II e la tabella 3 dell’allegato XII al fine di adeguarle allo sviluppo tecnico e scientifico.
7. Entro il 2035 la Commissione può, alla luce dello sviluppo delle tecnologie di cernita e riciclaggio, rivedere la soglia minima secondo cui gli imballaggi sono considerati riciclati su scala e, se necessario, presentare una proposta legislativa concernente tale revisione.
8. Al fine di aumentare il livello di riciclabilità degli imballaggi, 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo e degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo, i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 45 sono modulati in conformità delle classi di prestazione di riciclabilità, come specificate negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo e negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo.
Per quanto riguarda i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 45 in relazione agli imballaggi di cui al paragrafo 11, lettera g), del presente articolo, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della fattibilità economica del riciclaggio di tali imballaggi.
9. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all’allegato VII.
Se un’unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni relative al riciclato su scala tiene conto di tutti i componenti integrati. Una valutazione distinta è effettuata in relazione ai componenti integrati che possono separarsi gli uni dagli altri per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita.
Se un’unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni relative al riciclato su scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato.
Tutti i componenti di un’unità di imballaggio sono compatibili con i processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimentati in ambiente operativo e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell’unità di imballaggio.
10. In deroga ai paragrafi 2 e 3, a decorrere dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi innovativi non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 possono essere resi disponibili sul mercato per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.
Quando è fatto ricorso a tale deroga, l’operatore economico ne dà notifica all’autorità competente prima di immettere l’imballaggio innovativo sul mercato, fornendo tutti i dettagli tecnici che dimostrano che l’imballaggio è un imballaggio innovativo. Tale notifica include un calendario per conformarsi alle prescrizioni relative al riciclato su scala in termini di raccolta e riciclaggio dell’imballaggio innovativo. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali responsabili della vigilanza del mercato.
Se l’autorità competente ritiene che l’imballaggio non sia un imballaggio innovativo, l’operatore economico si conforma ai criteri esistenti di progettazione per il riciclaggio.
Se l’autorità competente ritiene che l’imballaggio sia un imballaggio innovativo, ne informa la Commissione.
La Commissione valuta le richieste delle autorità competenti in relazione alla natura innovativa degli imballaggi e aggiorna gli atti delegati di cui al paragrafo 4, o ne adotta di nuovi, a seconda del caso.
La Commissione monitora l’impatto della deroga di cui al primo comma sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare tale comma.
Gli Stati membri mirano costantemente a migliorare le infrastrutture di raccolta e cernita per gli imballaggi innovativi con benefici ambientali attesi.
11. Il presente articolo non si applica:
a) al confezionamento primario quale definito all’articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all’articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6;
b) agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;
c) agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746;
d) all’imballaggio esterno quale definito all’articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all’articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale;
e) agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013;
f) agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;
g) agli imballaggi per la vendita fabbricati a partire da legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica, porcellana o cera; tuttavia, a tali imballaggi si applica il paragrafo 8.
12. Entro il 1° gennaio 2035 la Commissione effettua un riesame delle eccezioni di cui al paragrafo 11 tenendo conto per lo meno dell’evoluzione delle tecnologie di cernita e riciclaggio e dell’esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri. Su tale base valuta l’adeguatezza del loro mantenimento e, se del caso, presenta una proposta legislativa.
Articolo 7 Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica
1. Entro il 1° gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, se posteriore, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
c) 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
d) 35 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).
2. Entro il 1° gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
a) 50 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
b) 25 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
c) 65 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
d) 65 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
3. Ai fini del presente articolo, il contenuto riciclato è recuperato da rifiuti di plastica post-consumo che:
a) sono stati raccolti all’interno dell’Unione a norma del presente regolamento o delle norme nazionali di recepimento delle direttive 2008/98/CE e (UE) 2019/904, a seconda dei casi, oppure sono stati raccolti in un paese terzo in conformità di norme relative alla raccolta differenziata volte a promuovere un riciclaggio di alta qualità equivalenti a quelle cui fanno riferimento il presente regolamento e le direttive 2008/98/CE e (UE) 2019/904, a seconda dei casi; e
b) se del caso, sono stati riciclati in un impianto situato nell’Unione cui si applica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure sono stati riciclati in un impianto situato in un paese terzo cui si applicano le norme relative alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno associate alle operazioni di riciclaggio e dette norme sono equivalenti a quelle relative ai limiti di emissione e ai livelli di prestazioni ambientali stabiliti in conformità della direttiva 2010/75/UE che sono applicabili a un impianto stabilito nell’Unione che svolge la stessa attività. Tale condizione si applica solo nel caso in cui tali limiti e livelli sarebbero applicabili a un impianto situato nell’Unione che svolge la stessa attività di un impianto analogo situato in un paese terzo.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) al confezionamento primario quale definito all’articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all’articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6;
b) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici, di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e di dispositivi oggetto di indagine di cui al regolamento (UE) 2017/745;
c) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746;
d) all’imballaggio esterno quale definito all’articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all’articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale;
e) agli imballaggi di plastica compostabile;
f) agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;
g) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati esclusivamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali, nonché agli imballaggi per bevande e alimenti tipicamente usati per i bambini nella prima infanzia, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013;
h) agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario per la produzione di medicinali oggetto della direttiva 2001/83/CE e per i medicinali veterinari oggetto del regolamento (UE) 2019/6 se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.
5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) agli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati al regolamento (CE) n. 1935/2004;
b) a qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell’intera unità di imballaggio.
6. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è dimostrata dai fabbricanti o dagli importatori nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all’allegato VII.
7. I contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 45 possono essere modulati in base alla percentuale di contenuto riciclato utilizzato nell’imballaggio. Tale eventuale modulazione tiene conto dei criteri di sostenibilità delle tecnologie di riciclaggio e dei costi ambientali ai fini del contenuto riciclato.
8. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo riciclati e raccolti all’interno dell’Unione conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché il formato della documentazione tecnica di cui all’allegato VII. A tal fine, la Commissione tiene conto dell’uso di materie prime secondarie risultanti di qualità sufficiente rispetto al materiale originale che possono essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie. La metodologia di verifica può includere l’obbligo di effettuare audit da parte di terzi indipendenti sui fabbricanti di contenuto riciclato nell’Unione e di imballaggi di plastica immessi sul mercato come unità di vendita separata da altri prodotti, al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all’atto delegato a norma del paragrafo 9 del presente articolo.
In fase di adozione degli atti di esecuzione, la Commissione valutale tecnologie di riciclaggio disponibili, tenendo in considerazione le prestazioni economiche e ambientali di tali tecnologie, compresa la qualità del risultato, la disponibilità dei rifiuti, l’energia necessaria e le emissioni di gas a effetto serra e altri impatti ambientali pertinenti.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
9. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 8, secondo comma, adotta atti delegati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, per integrare il presente regolamento stabilendo criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica.
Ai fini del presente articolo, il contenuto riciclato è recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo che sono stati riciclati:
a) in impianti situati nell’Unione che utilizzano tecnologie di riciclaggio che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti a norma del presente paragrafo; oppure
b) in impianti situati in un paese terzo che utilizzano tecnologie di riciclaggio conformemente a norme equivalenti ai criteri di sostenibilità stabiliti negli atti delegati.
10. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia per valutare, verificare e certificare, anche mediante audit da parte di terzi, l’equivalenza delle norme applicate nel caso in cui il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo sia riciclato o raccolto al di fuori dell’Unione. La valutazione prende in considerazione le norme di protezione dell’ambiente e della salute umana, comprese le norme volte a garantire che il riciclaggio sia effettuato in modo ecologicamente corretto, le norme sul riciclaggio di alta qualità, ad esempio in materia di efficienza delle risorse, e le norme di qualità per i settori del riciclaggio. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
11. Entro il 1° gennaio 2029 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, se posteriore, il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato contenuto negli imballaggi di cui al paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 8.
12. Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione valuta la necessità di deroghe alle percentuali minime di contenuto riciclato di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione dell’elenco di eccezioni di cui al paragrafo 4 per specifici imballaggi di plastica.
Sulla base di tale valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, qualora tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica non siano autorizzate a norma delle pertinenti norme dell’Unione o non sufficientemente disponibili nella pratica, tenendo conto di eventuali prescrizioni in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi di plastica sensibili al contatto, compresi gli imballaggi per prodotti alimentari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 per modificare il presente regolamento al fine di:
a) prevedere deroghe all’ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), del presente articolo, per specifici imballaggi di plastica; nonché
b) se del caso, modificare l’elenco delle eccezioni e di cui al paragrafo 4.
13. Se la mancanza di disponibilità o i prezzi eccessivi di specifiche materie plastiche riciclate rendono eccessivamente difficile il rispetto delle percentuali minime di contenuto riciclato di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 64 per modificare i paragrafi 1 e 2 adeguando di conseguenza le percentuali minime. Nel valutare la giustificazione di tale adeguamento, la Commissione considera le richieste di persone fisiche o giuridiche, che devono essere corredate di informazioni e dati pertinenti sulla situazione del mercato per tali rifiuti di plastica post-consumo e delle migliori prove disponibili in merito ai relativi rischi per la salute umana o animale, per la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare o per l’ambiente. La Commissione adotta tale atto delegato solo in casi eccezionali, laddove insorgerebbero gravi effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla sicurezza dell’approvvigionamento alimentare o sull’ambiente.
14. Entro il 12 febbraio 2032 tenendo conto dell’evoluzione dello stato dell’arte della tecnologia e dell’esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione in cui riesamina l’attuazione della percentuale minima di contenuto riciclato per il 2030 di cui al paragrafo 1e valuta in che misura tali percentuali portino a soluzioni che promuovono imballaggi sostenibili che siano efficaci e di facile attuazione, la fattibilità del conseguimento delle percentuali minime per il 2040 sulla base dell’esperienza maturata nel conseguimento delle percentuali minime per il 2030 e dell’evoluzione delle circostanze, l’importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe di cui al presente articolo e la necessità o l’opportunità di fissare nuove percentuali minime di contenuto riciclato. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifica il presente articolo, in particolare le percentuali minime di contenuto riciclato per il 2040.
15. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione riesamina la situazione relativa all’uso di materiali di imballaggio riciclati negli imballaggi diversi dalla plastica e, su tale base, valuta l’opportunità di stabilire misure, o di fissare obiettivi, per aumentare l’uso del contenuto riciclato in tali altri imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa.
Articolo 8 Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica
1. Entro il 12 febbraio 2028, la Commissione riesamina lo stato di sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica tenendo conto dei criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. Sulla base del riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al fine di:
a) stabilire prescrizioni di sostenibilità per le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
b) stabilire obiettivi per incrementare l’uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;
c) introdurre la possibilità di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento utilizzando materie prime di plastica a base biologica anziché il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2022/1616;
d) modificare, se del caso, la definizione di plastica a base biologica di cui all’articolo 3, punto 3).
Articolo 9 Imballaggi compostabili
1. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, entro il 12 febbraio 2028, qualora gli imballaggi di cui all’articolo 3, punto 1), lettera f), e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli siano immessi sul mercato, tali imballaggi ed etichette adesive sono compatibili con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e sono compatibili, se richiesto dagli Stati membri, con le norme di compostaggio domestico di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
2. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che gli imballaggi seguenti siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili:
a) gli imballaggi di cui all’articolo 3, punto 1), lettera g), costituiti da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero;
b) gli imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) per i quali gli Stati membri hanno già introdotto l’obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.
3. Entro il 12 febbraio 2028, gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali biodegradabili, sono progettati per il riciclaggio dei materiali a norma dell’articolo 6 senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.
4. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all’allegato VII.
5. La Commissione può valutare la possibilità di includere altri imballaggi al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, se giustificato e opportuno alla luce degli sviluppi tecnologi e normativi che incidono sull’eliminazione degli imballaggi compostabili e alle condizioni stabilite nell’allegato III e, se del caso, presenta una proposta legislativa.
6. Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni sugli imballaggi compostabili. Nel formulare tale richiesta la Commissione dovrebbe chiedere che, in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici, si tenga conto di parametri quali i tempi di ritenzione, le temperature e il rimescolamento, che riflettano le condizioni effettive nei compostaggi domestici e negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, compresi i processi di digestione anaerobica. La Commissione chiede inoltre che tali norme includano anche la verifica che l’imballaggio compostabile sottoposto alla decomposizione biologica secondo i parametri specificati determini, in ultima analisi, la conversione in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano, e sali minerali, biomassa e acqua.
Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione chiede inoltre alle organizzazioni europee di normazione di preparare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni in materia di compostaggio domestico degli imballaggi di cui al paragrafo 1.
Articolo 10 Riduzione al minimo degli imballaggi
1. Entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l’importatore provvede affinché l’imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.
2. Il fabbricante o l’importatore provvede affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione di cui all’allegato IV del presente regolamento e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se:
a) il modello dell’imballaggio è protetto da un disegno o modello comunitario a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, o da disegni o modelli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come anche da accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, oppure la cui forma è un marchio che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (67), compresi marchi registrati ai sensi di accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, i disegni e modelli e ai marchi sono protetti prima dell’11 febbraio 2025; e l’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo inciderebbe sulla progettazione dell’imballaggio in un modo tale da alterarne la novità o il carattere individuale, o inciderebbe sul marchio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di altre imprese; o
b) il prodotto imballato o la bevanda appartiene a indicazioni geografiche protette a norma di atti legislativi dell’Unione, compresi il regolamento (UE) n. 1308/2013 per il vino, il regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose, o il regolamento (UE) 2023/2411 per i prodotti artigianali e industriali, o rientra nei regimi di qualità di cui al regolamento (UE) 2024/1143.
3. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare, se del caso, norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al presente regolamento. Per i tipi e i formati di imballaggio più comuni, tali norme dovrebbero specificare i limiti massimi adeguati di peso e volume e, se del caso, lo spessore del materiale e lo spazio vuoto massimo.
4. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è dimostrata nella documentazione tecnica di cui all’allegato VII, che contiene gli elementi seguenti:
a) una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l’imballaggio sulla base dei criteri di prestazione e della metodologia di cui all’allegato IV;
b) per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti, l’individuazione delle prescrizioni di progettazione che impediscono un’ulteriore riduzione del peso o del volume dell’imballaggio;
c) risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti, come la modellizzazione e simulazioni, utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell’imballaggio.
Per gli imballaggi riutilizzabili, la valutazione della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo tiene conto delle caratteristiche degli imballaggi riutilizzabili e in primo luogo delle prescrizioni di cui all’articolo 11.
Articolo 11 Imballaggi riutilizzabili
1. L’imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall’11 febbraio 2025, è considerato riutilizzabile se soddisfa le condizioni seguenti:
a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato più volte;
b) è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d’uso normalmente prevedibili;
c) soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene;
d) può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l’ulteriore funzionamento e il riutilizzo;
e) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare;
f) può essere ricondizionato conformemente all’allegato VI, parte B, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
g) consente l’apposizione dell’etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull’imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l’uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;
h) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni; nonché
i) quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili di cui all’articolo 6.
2. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’articolo 64 per integrare il presente regolamento stabilendo un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, per i formati di imballaggio più frequentemente destinati al riutilizzo, tenendo conto di requisiti igienici e di altro tipo, quali la logistica.
3. La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all’allegato VII.
CAPO III PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE
Articolo 12 Etichettatura dell’imballaggio
1. A decorrere dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 6 o 7 del presente articolo, se posteriore, l’imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. L’etichetta si compone di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità. Per gli imballaggi di cui all’articolo 9, paragrafo 1 e, se del caso, gli imballaggi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, l’etichetta indica che tale materiale è compostabile, che non è adatto al compostaggio domestico, e che gli imballaggi compostabili non devono essere smaltiti nella natura. Ad eccezione degli imballaggi per il commercio elettronico, tale obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi che sono soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione.
Gli imballaggi immessi sul mercato e contenenti sostanze che destano preoccupazione sono contrassegnati mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale conformemente alla metodologia di cui al secondo comma del paragrafo 7.
Oltre all’etichetta armonizzata di cui al presente paragrafo, gli operatori economici possono apporre sull’imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.
Gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all’articolo 50, paragrafo 1, sono contrassegnati da un’etichetta chiara e inequivocabile. Oltre all’etichetta nazionale, l’imballaggio può essere contrassegnato da un’etichetta colorata armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Gli Stati membri possono esigere che gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano contrassegnati con tale etichetta colorata armonizzata, a condizione che ciò non crei distorsioni del mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.
2. L’imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029, o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6, se posteriore, è contrassegnato da un’etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l’imballaggio è riutilizzabile. Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema locale, nazionale o a livello dell’Unione per il riutilizzo e informazioni sui punti di raccolta sono messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato, che faciliti la tracciabilità dell’imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tale calcolo non è fattibile. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati e distinti dagli imballaggi monouso presso il punto di vendita.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, la prescrizione che impone di recare un’etichetta e un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto e digitale non si applica ai sistemi a circuito aperto che non dispongono di un gestore del sistema conformemente all’allegato VI.
4. Se un imballaggio contemplato dall’articolo 7 è immesso sul mercato a decorrere dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, se posteriore, ed è contrassegnato da un’etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta e, ove applicabile, il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale sono conformi alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6 del presente articolo e si basa sulla metodologia stabilita a norma dell’articolo 7, paragrafo 8. Se un imballaggio è contrassegnato da un’etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6 del presente articolo.
5. Le etichette di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull’imballaggio in modo visibile, leggibile e duraturo in modo che non possano essere facilmente cancellati. Le informazioni ivi contenute sono inoltre disponibili agli utilizzatori finali prima dell’acquisto del prodotto tramite le vendite online. Qualora l’affissione, la stampa o l’incisione non sia possibile od opportuna in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, l’etichetta, il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale è apposto sull’imballaggio multiplo. Qualora persino ciò non sia possibile o non sia giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell’imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni per i gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità visive, le informazioni sono fornite mediante un unico codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati.
Le informazioni contenute nelle etichette di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e nel codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale sono messe a disposizione in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, stabilite dallo Stato membro in cui l’imballaggio è destinato a essere messo a disposizione sul mercato.
Se le informazioni sono fornite per via elettronica conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono raccolti dati personali adeguati e pertinenti solo allo scopo limitato di consentire all’utilizzatore l’accesso alle pertinenti informazioni sulla conformità di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo in relazione all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) le informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.
Qualora un atto giuridico dell’Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste per il prodotto imballato e per l’imballaggio, e queste due informazioni sono facilmente distinguibili.
6. Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un’etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura, anche se forniti mediante mezzi digitali, per gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo. Nell’elaborare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle specificità degli imballaggi compositi. Nell’elaborare l’etichetta armonizzata per gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione le eventuali differenze esistenti in merito al deposito cauzionale addebitato dagli Stati membri. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
7. Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali aperte e standardizzate, anche per gli imballaggi compositi e i componenti integrati o separati degli imballaggi.
Entro il 1° gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzioni per stabilire la metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale. Tale metodologia garantisce che la marcatura comprenda almeno il nome e la concentrazione della sostanza che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un’unità di imballaggio.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
8. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell’UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un’etichettatura armonizzata. La Commissione adotta, se del caso, orientamenti per chiarire gli aspetti che possono indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali.
9. Entro il 12 febbraio 2027, gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore possono essere identificati, in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Tale identificazione è conseguita solo mediante un simbolo corrispondente in un codice QR o altra tecnologia standardizzata, aperta, di marcatura digitale al fine di indicare che il produttore rispetta i propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore. Il suddetto simbolo è chiaro e inequivocabile e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell’imballaggio.
10. Gli imballaggi soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all’articolo 50, paragrafo 1, possono essere identificati, in virtù del diritto nazionale, mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e inequivocabile e non induce in errore i consumatori o altri utilizzatori in merito alla riciclabilità e alla riutilizzabilità dell’imballaggio negli Stati membri in cui deve essere restituito. Gli Stati membri non vietano l’apposizione di etichette relative ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione in vigore in altri Stati membri.
11. Il presente articolo non si applica al confezionamento primario né all’imballaggio o confezionamento esterno quali definiti nei regolamenti (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 e (UE) 2019/6 e nella direttiva 2001/83/CE, se non vi è spazio sull’imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti legislativi dell’Unione, o se l’etichettatura dell’imballaggio potrebbe compromettere l’uso sicuro dei medicinali per uso umano o dei medicinali veterinari.
12. Gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 che sono fabbricati nell’Unione o importati prima della scadenza dei termini di cui a tali paragrafi, e che non sono conformi ai criteri stabiliti in tali paragrafi, possono essere messi a disposizione sul mercato fino a tre anni dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui a tali paragrafi.
Articolo 13 Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio
1. Entro il 12 agosto 2028, o 30 mesi dall’’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, se tale data è posteriore, gli Stati membri provvedono affinché etichette armonizzate che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati siano apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. Un contenitore per la raccolta dei rifiuti di imballaggio può recare più di un’etichetta. Tale obbligo non si applica ai contenitori soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione.
2. Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire etichette armonizzate e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura dei contenitori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell’elaborare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle specificità dei sistemi di raccolta istituiti negli Stati membri nonché delle specificità degli imballaggi compositi. L’etichettatura dei contenitori corrisponde all’etichettatura dell’imballaggio di cui all’articolo 12, paragrafo 6, ad eccezione dell’etichettatura degli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Articolo 14 Asserzioni ambientali
Le asserzioni ambientali quali definite all’articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE concernenti le proprietà degli imballaggi per le quali il presente regolamento stabilisce prescrizioni giuridiche possono essere formulate in relazione agli imballaggi immessi sul mercato se soddisfano le seguenti prescrizioni:
a) le asserzioni sono fornite solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili di cui al presente regolamento, conformemente ai criteri, alle metodologie e alle regole di calcolo ivi stabiliti; e
b) le asserzioni specificano se si riferiscono all’unità di imballaggio, a parte dell’unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall’operatore economico.
La conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all’allegato VII del presente regolamento.
CAPO IV OBBLIGHI GENERALI
Articolo 15 Obblighi dei fabbricanti
1. I fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabiliti negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
2. Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 38 e redigono la documentazione tecnica di cui all’allegato VII.
Se la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 38 ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano una dichiarazione di conformità UE ai sensi dell’articolo 39.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e la dichiarazione di conformità UE nel modo seguente:
a) nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato;
b) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione di imballaggi in serie continui a essere conforme al presente regolamento. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell’imballaggio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche tecniche comuni o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità o la cui applicazione è verificata. I fabbricanti, se ritengono che la conformità dell’imballaggio possa essere compromessa, effettuano o fanno effettuare per loro conto una nuova valutazione secondo la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 38.
5. I fabbricanti assicurano che sull’imballaggio sia apposto un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione, o ancora, se le dimensioni o la natura dell’imballaggio non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento a corredo del prodotto imballato.
6. I fabbricanti riportano sull’imballaggio o mediante un codice QR o altro supporto dati il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l’indirizzo postale presso cui possono essere contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati. Ove ciò non sia possibile, le informazioni prescritte sono fornite insieme con quelle rese disponibili tramite il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto e digitale di cui all’articolo 12, paragrafi 1, 2, 4 o 5, o in un documento a corredo del prodotto imballato. L’indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato.
7. I fabbricanti garantiscono che le informazioni fornite a norma dei paragrafi 5 e 6 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altri atti giuridici dell’Unione sull’etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 12 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l’autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l’imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.
9. In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, l’obbligo di rendere conforme, ritirare o richiamare gli imballaggi ritenuti non conformi alle prescrizioni applicabili stabilite negli articoli da 5 a 12 o norma degli stessi non si applica agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell’11 febbraio 2025.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio alle prescrizioni stabilite negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, compresa la documentazione tecnica, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell’autorità nazionale. I fabbricanti collaborano con l’autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni stabilite negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
11. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli imballaggi per il trasporto personalizzati per dispositivi medici e sistemi medici configurabili destinati all’uso in ambienti industriali e sanitari.
12. Qualora la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale rientri nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale sia situato nell’Unione, la persone fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio è considerata il fabbricante ai fini del presente articolo.
Articolo 16 Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio
1. I fornitori forniscono al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell’imballaggio e dei materiali di imballaggio al presente regolamento, compresa la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli da 5 a 11, in una o più lingue di facile comprensione per il fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico.
2. Se del caso, la documentazione e le informazioni richieste a norma di atti giuridici dell’Unione applicabili agli imballaggi sensibili al contatto fanno parte delle informazioni e della documentazione da fornire al fabbricante a norma del paragrafo 1.
Articolo 17 Rappresentanti autorizzati
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i compiti seguenti:
a) tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica nel modo seguente:
i) nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato; e
ii) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato;
b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in merito a qualsiasi misura intrapresa in merito ai casi di non conformità dell’imballaggio che rientra nel suo mandato;
c) a seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, fornire a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie per dimostrare la conformità dell’imballaggio in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità;
d) a seguito di una richiesta di un’autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
e) porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento.
Gli obblighi di cui all’articolo 15, paragrafo 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritto a norma degli articoli da 5 a 11 non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Articolo 18 Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
2. Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, gli importatori assicurano che:
a) sia stata eseguita dal fabbricante la procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 38 e tale fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta agli articoli da 5 a 11 o a norma degli stessi;
b) l’imballaggio sia etichettato conformemente all’articolo 12;
c) l’imballaggio sia corredato dei documenti prescritti; e
d) il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 5 e 6.
L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un imballaggio non sia conforme alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.
3. Gli importatori riportano sull’imballaggio il proprio nome e la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l’indirizzo postale al quale possono esser contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati. Ove non sia possibile indicare tali informazioni sull’imballaggio, esse sono fornite tramite il supporto dati standardizzato, aperto, digitale di cui all’articolo 12 o in un documento a corredo del prodotto imballato.
4. Gli importatori garantiscono che le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altri atti giuridici dell’Unione sull’etichettatura del prodotto imballato né si confondano con esse.
5. Gli importatori garantiscono che, mentre l’imballaggio è sotto la loro responsabilità, vuoto o contenente un prodotto, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Gli importatori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l’imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.
7. Gli importatori tengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all’allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli da 5 a 11 possa essere resa disponibile a dette autorità, nel modo seguente:
a) nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato; e
b) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’imballaggio è stato immesso sul mercato.
8. Gli importatori forniscono all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie, compresa la documentazione tecnica, per dimostrare la conformità dell’imballaggio alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell’autorità nazionale.
9. Gli importatori collaborano con l’autorità nazionale competente in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
Articolo 19 Obblighi dei distributori
1. Quando mettono imballaggi a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima di mettere imballaggi a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:
a) il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l’imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all’articolo 44;
b) l’imballaggio sia etichettato conformemente all’articolo 12; e
c) il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 18, paragrafo 3.
3. Se il distributore, prima di mettere gli imballaggi a disposizione sul mercato, ritiene o ha motivo di credere che essi non siano conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi, o che il fabbricante o l’importatore non rispetti le prescrizioni applicabili di cui, rispettivamente, all’articolo 15, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 18, paragrafo 3, non mette gli imballaggi a disposizione sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi o fino a quando il fabbricante o l’importatore non ottemperi a dette prescrizioni.
I distributori garantiscono che, mentre gli imballaggi, vuoti o contenenti un prodotto, sono sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
4. Le informazioni comunicate dal produttore non possono essere utilizzate dal distributore per scopi diversi dalla verifica della conformità alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi. In particolare, è vietato l’uso improprio di tali informazioni da parte dei distributori a fini commerciali.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno messo a disposizione sul mercato insieme con il prodotto imballato non sia conforme alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.
I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l’imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle misure correttive adottate.
6. I distributori forniscono all’autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione cui hanno accesso e che sono pertinenti per dimostrare la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea.
I distributori collaborano con l’autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.
Articolo 20 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica
I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi, vuoti o contenenti un prodotto, imballati da essi manipolati alle prescrizioni stabiliti agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi.
Articolo 21 Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell’articolo 15.
Qualora un importatore o distributore di cui al primo comma rientri nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio all’importatore o distributore sia situato nell’Unione, la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio è considerato fabbricante ai fini dell’articolo 15.
Articolo 22 Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato che ne fanno richiesta le informazioni seguenti:
a) l’identità di qualsiasi operatore economico che ha fornito loro imballaggi o prodotti imballati;
b) l’identità di qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito imballaggi o prodotti imballati.
2. Gli operatori economici devono poter comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), come segue:
a) nel caso di un imballaggio monouso: per cinque anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato fornito loro l’imballaggio;
b) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per dieci anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato loro fornito loro o l’imballaggio.
Articolo 23 Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio
I gestori dei rifiuti di imballaggio trasmettono annualmente alle autorità competenti le informazioni sui rifiuti di imballaggio elencati nella tabella 3 dell’allegato XII del presente regolamento, eccetto le informazioni sull’imballaggio messo a disposizione sul territorio di uno Stato membro per la prima volta, tramite uno o più registri elettronici, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.
I gestori dei rifiuti di imballaggio trasmettono annualmente ai produttori, nel caso dell’adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell’adempimento di tali obblighi, nel caso dell’adempimento collettivo di detti obblighi, tutte le informazioni necessarie per conformarsi agli obblighi di informazione di cui all’articolo 44, paragrafo 10.
In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri possono prevedere che, qualora le autorità pubbliche siano responsabili dell’organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio, i gestori dei rifiuti di imballaggio forniscano su base annua a tali autorità pubbliche tutte le informazioni necessarie per conformarsi agli obblighi di informazione di cui all’articolo 44, paragrafo 10, o mediante altri mezzi a integrazione del registro o dei registri elettronici, conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.
CAPO V OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI
Articolo 24 Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi
1. Entro il 1° gennaio 2030 o 3 anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2, se posteriore, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50 %.
2. Entro il 12 febbraio 2028, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto di cui al paragrafo 1. Tale metodologia tiene conto delle particolari caratteristiche degli imballaggi che devono essere collocati in uno spazio vuoto sufficientemente ampio per conformarsi alle prescrizioni giuridiche applicabili o per proteggere il prodotto, come, in particolare, i prodotti imballati di forma irregolare, gli imballaggi contenenti più prodotti o imballaggi per la vendita, gli imballaggi contenenti prodotti liquidi, i prodotti imballati il cui contenuto è facilmente danneggiabile e i prodotti imballati che a causa delle loro dimensioni ridotte possono essere danneggiati da prodotti più grandi, e lo spazio minimo sugli imballaggi per il trasporto necessario per apporre le etichette di spedizione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
3. Ai fini del calcolo della proporzione di cui al paragrafo 1 si applicano le definizioni seguenti:
a) spazio vuoto: la differenza tra il volume totale dell’imballaggio multiplo, dell’imballaggio per il trasporto o dell’imballaggio per il commercio elettronico e il volume dell’imballaggio per la vendita ivi contenuto;
b) proporzione dello spazio vuoto: il rapporto tra lo spazio vuoto quale definito alla lettera a) e il volume totale dell’imballaggio multiplo, dell’imballaggio per il trasporto o dell’imballaggio per il commercio elettronico.
Lo spazio occupato da materiali di riempimento, quali ritagli di carta, cuscini d’aria, involucri a bolle d’aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.
4. Entro il 12 febbraio 2028, gli operatori economici che riempiono l’imballaggio per la vendita provvedono affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell’imballaggio, compresa la protezione del prodotto. Nell’imballaggio per la vendita, per proporzione dello spazio vuoto si intende la differenza tra il volume interno totale dell’imballaggio per la vendita e il volume del prodotto imballato.
Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio riempito da materiali di riempimento, come ritagli di carta, cuscini d’aria, involucri a bolle d’aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.
Per l’imballaggio per la vendita di prodotti soggetti ad assestamento durante il trasporto o per i quali è necessario uno spazio vuoto superiore per proteggere il prodotto alimentare, o altri prodotti che presentano tali caratteristiche:
a) la conformità al presente paragrafo è valutata considerando il livello di riempimento dell’imballaggio al momento del riempimento;
b) l’aria tra i prodotti alimentari imballati o al loro interno o i gas protettivi non sono considerati spazio vuoto.
5. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico o che usano imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema per il riutilizzo sono esonerati dall’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Essi garantiscono tuttavia che gli imballaggi per la vendita siano conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10.
6. Entro il 12 febbraio 2032 la Commissione riesamina la proporzione dello spazio vuoto di cui al paragrafo 1 nonché le esenzioni di cui al paragrafo 5 e valuta la possibilità di stabilire proporzioni dello spazio vuoto per gli imballaggi per la vendita, in particolare per giocattoli, cosmetici, kit per il fai-da-te e prodotti elettronici.
Articolo 25 Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V.
2. In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono mantenere le restrizioni adottate prima del 1o gennaio 2025 relative all’immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V ma realizzati con materiali non elencati nell’allegato V.
3. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b).
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire alle microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati all’allegato V, punto 3, del presente regolamento se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall’uso di tali imballaggi o ottenere l’accesso all’infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.
5. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione valuta l’impatto ambientale positivo delle restrizioni e delle deroghe ed esenzioni a tali restrizioni, e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili agli imballaggi sensibili al contatto. Sulla base di tale valutazione, e al fine di ridurre i rifiuti di imballaggio, la Commissione riesamina la presente disposizione e l’allegato V al fine di adattarli al progresso tecnologico e scientifico. Sulla base di tale riesame, la Commissione valuta l’opportunità di stabilire nuove restrizioni per quanto riguarda l’utilizzo di specifici formati di imballaggio e l’importanza di mantenere le deroghe e le esenzioni di cui al presente articolo e, se necessario, presenta una proposta legislativa.
6. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblica orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che illustrino più nel dettaglio l’allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell’ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e forniscono un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall’allegato V, punto 2.
Articolo 26 Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili
1. Gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel territorio di uno Stato membro garantiscono l’esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi in tale Stato membro, che comprenda un incentivo ad assicurare la raccolta di tale imballaggio e che soddisfi le prescrizioni di cui all’allegato VI. Gli operatori economici si considerano adempienti rispetto al presente paragrafo qualora si avvalgano dei sistemi di riutilizzo esistenti siano già operativi negli Stati membri.
2. La descrizione della conformità del sistema alle prescrizioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo è inclusa nella documentazione tecnica sugli imballaggi riutilizzabili da fornire a norma dell’articolo 11, paragrafo 3. A tal fine, il fabbricante richiede le pertinenti conferme scritte ai partecipanti al sistema di cui all’allegato VI.
Articolo 27 Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo
1. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo e garantiscono che i sistemi di riutilizzo in cui possono essere riutilizzati gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato VI, parte A.
2. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili garantiscono che tali imballaggi siano ricondizionati conformemente all’allegato VI, parte B, prima di renderli nuovamente disponibili all’uso da parte degli utilizzatori finali.
3. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili possono designare terzi responsabili di uno o più sistemi comuni di riutilizzo.
Qualora gli operatori economici abbiano nominato un terzo di cui al primo comma, gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti dai terzi per loro conto.
4. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili in sistemi a circuito chiuso in conformità delle prescrizioni di cui all’allegato VI sono tenuti a restituire l’imballaggio a uno o più punti di raccolta identificati dai partecipanti al sistema e approvati dal gestore del sistema.
Articolo 28 Obblighi relativi alla ricarica
1. Gli operatori economici che offrano la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica comunicano agli utilizzatori finali quanto segue («norme relative alla ricarica»):
a) i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti offerti mediante ricarica;
b) le norme igieniche per la ricarica;
c) la responsabilità dell’utilizzatore finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l’uso dei contenitori di cui alla lettera a).
Le norme relative alla ricarica sono regolarmente aggiornate e chiaramente esposte nei locali di ricarica o altrimenti comunicate agli utilizzatori finali.
2. Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica garantiscono che le stazioni di ricarica siano conformi alle prescrizioni di cui all’allegato VI, parte C, e a tutte le prescrizioni stabilite in altri atti giuridici dell’Unione per la vendita di prodotti tramite ricarica.
3. Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica garantiscono che se imballaggi o contenitori sono messi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica, tali imballaggi e tali contenitori non siano forniti gratuitamente se gli imballaggi non soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato VI o siano forniti nell’ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione.
4. Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall’utilizzatore finale se non rispetta le norme relative alla ricarica comunicate dall’operatore economico a norma del paragrafo 1, in particolare se gli operatori economici ritengono che il contenitore sia non igienico o non consono alla vendita di cibo o bevande. Gli operatori economici non si assumono alcuna responsabilità per i problemi di igiene o di sicurezza alimentare che derivano dall’uso di contenitori forniti dall’utilizzatore finale.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m2 si adoperano per destinare il 10 % di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari.
Articolo 29 Obiettivi di riutilizzo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell’Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
A decorrere dal 1° gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 70 % degli imballaggi di cui al primo comma in formato riutilizzabile nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2030, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto dei prodotti, nei formati elencati al paragrafo 1 del presente articolo, nel territorio dell’Unione tra diversi siti in cui l’operatore svolge la sua attività o tra qualsiasi dei siti in cui l’operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata, quale definita all’articolo 3 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025, garantiscono che tali imballaggi siano riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2030, in deroga al paragrafo 1, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nei formati elencati al paragrafo 1, al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico all’interno dello stesso Stato membro garantiscono che tali imballaggi siano riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi per la vendita:
a) usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;
b) usati per il trasporto di macchine di grandi dimensioni, di attrezzature e prodotti per i quali gli imballaggi sono progettati su misura per soddisfare i requisiti individuali dell’operatore economico che li ha ordinati;
c) in formato flessibile, usati per il trasporto, che sono a contatto diretto con gli alimenti e i mangimi quali definiti all’articolo 2 e all’articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002, o con ingredienti alimentari quali definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (69);
d) sotto forma di scatole di cartone.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, escluso il cartone, al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione provvedono affinché almeno il 10 % di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
A decorrere dal 1° gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 25 % degli imballaggi di cui al primo comma in formato riutilizzabile nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro garantisce che almeno il 10 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
A decorrere dal 1° gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per mettere a disposizione almeno il 40 % dei prodotti di cui al primo comma in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
I distributori finali assicurano che i prodotti imballati fabbricati con il proprio marchio contribuiscono su base equa e proporzionata al conseguimento degli obiettivi di cui al presente paragrafo.
7. Gli obiettivi stabiliti al paragrafo 6 non si applicano:
a) alle bevande considerate altamente deperibili a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011 nonché al latte e ai prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti vegetali sostitutivi del latte di cui ai codici 2202 99 11 e 2202 99 15 della nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;
b) alle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti 1, da 3 a 9, 11, 12, 15, 16 e 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
c) ai prodotti vitivinicoli aromatizzati definiti nel regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) ai prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall’uva e da ortaggi e ad altre bevande fermentate di cui al codice NC 2206 00;
e) alle bevande alcoliche corrispondenti alla voce NC 2208.
8. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblica orientamenti, in consultazione con gli Stati membri, sui tipi di prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dei paragrafi 6 e 7.
9. I distributori finali di cui al paragrafo 6 riprendono gratuitamente tutti gli imballaggi riutilizzabili dello stesso tipo, forma e dimensione degli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato, nell’ambito di tale specifico sistema di riutilizzo presso il punto vendita, garantendo il recupero e la restituzione di tali imballaggi lungo l’intera catena di distribuzione. I distributori finali garantiscono che gli utilizzatori finali siano in grado di restituire gli imballaggi nel luogo in cui avviene l’effettiva consegna dell’imballaggio o nelle sue immediate vicinanze. Il distributore finale rimborsa integralmente i depositi cauzionali associati o adotta misure per notificare la restituzione dell’imballaggio conformemente alle norme di governance dello specifico sistema di riutilizzo al fine di rimborsare, se del caso, eventuali depositi cauzionali associati.
10. Se, in un dato anno civile, un distributore finale ha una superficie di vendita non superiore a 100 m2, tale distributore finale è esentato dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6 in tale anno civile. Sulla base delle particolari condizioni della distribuzione finale e di alcuni settori manifatturieri, anche a livello nazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 per modificare la soglia relativa alla superficie di vendita.
11. Gli Stati membri possono esentare i distributori finali dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6 se la loro superficie di vendita è situata su un’isola con meno di 2 000 abitanti.
Gli Stati membri possono inoltre esentare i distributori finali dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6 se la loro superficie di vendita è situata in un comune con una densità di popolazione inferiore a 54 abitanti/km2. Tuttavia, gli obiettivi di cui al paragrafo 6 si applicano ai distributori finali con una superficie di vendita in centri abitati con più di 5 000 abitanti.
Se un distributore finale che è stato esentato a norma del primo o secondo comma vende i prodotti di cui al paragrafo 6 in imballaggi riutilizzabili, provvede al ritiro di tali imballaggi conformemente al paragrafo 9. Se il distributore finale che è stato esentato ai sensi del primo o secondo comma ha più di una superficie di vendita e solo una o solo alcune di tali superfici sono situate su tale isola o in tale comune, le bevande pertinenti messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in tali superfici di vendita non sono calcolate al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 6.
12. Gli Stati membri possono consentire ai distributori finali di formare raggruppamenti al fine di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 6, purché ciascun raggruppamento:
a) non superi il 40 % della quota di mercato della pertinente categoria di bevande;
b) sia costituito da un massimo di cinque distributori finali; e
c) riguardi solo le categorie di bevande messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro da tutti i membri del raggruppamento.
La condizione di cui alla lettera b) non si applica se i distributori finali operano sotto lo stesso marchio.
Se uno Stato membro accorda ai distributori finali la possibilità di formare raggruppamenti a norma del primo comma, ciascun raggruppamento fornisce all’autorità competente dello Stato membro almeno le informazioni seguenti:
a) i distributori finali inclusi nel raggruppamento; e
b) il distributore finale nominato responsabile del raggruppamento e punto di contatto.
Gli Stati membri possono richiedere la fornitura di ulteriori informazioni necessarie per l’esecuzione degli obblighi di cui al paragrafo 6 in combinato disposto con il presente paragrafo.
I distributori finali garantiscono che i loro accordi di raggruppamento siano conformi agli articoli 101 e 102 TFUE. Fatta salva l’applicabilità generale a tali raggruppamenti delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, tutti i membri di un raggruppamento garantiscono in particolare che né la condivisione dei dati né lo scambio di informazioni, incluso in rapporto ai dati relativi alle vendite future, avvengano nel contesto dei loro accordi di raggruppamento, tranne per quanto riguarda le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento.
Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 64 che integrano il presente regolamento stabilendo e specificando le condizioni dettagliate e gli obblighi di comunicazione da applicare agli accordi di raggruppamento di cui al presente paragrafo, tenendo conto del tipo e della quantità di imballaggi che ciascun distributore finale immette sul mercato ogni anno civile e dell’ubicazione dei distributori finali.
13. Gli operatori economici sono esentati dall’obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo per un anno civile se, nel corso di tale anno civile:
a) hanno messo a disposizione nel territorio di uno Stato membro non più di 1 000 kg di imballaggi; e
b) rientravano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025.
Sulla base delle particolari condizioni della distribuzione finale e di alcuni settori manifatturieri, anche a livello nazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 per modificare le soglie di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
14. Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dagli obblighi di cui al presente articolo per un periodo di 5 anni, alle condizioni seguenti:
a) lo Stato membro che concede l’esenzione supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per materiale da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali l’obiettivo per il 2030, secondo la relazione pubblicata dalla Commissione tre anni prima di tale data;
b) lo Stato membro che concede l’esenzione è sulla buona strada per conseguire i pertinenti obiettivi di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 43 e può dimostrare di aver ridotto i rifiuti di imballaggio generati pro capita di almeno il 3 % entro il 2028 rispetto ai rifiuti di imballaggio generati pro capita nel 2018; e
c) gli operatori economici hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52.
Il periodo di 5 anni può essere rinnovato dallo Stato membro se tutte le condizioni sono soddisfatte.
15. Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 51, gli Stati membri possono fissare obiettivi per gli operatori economici che vadano oltre gli obiettivi minimi stabiliti nei paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo, nella misura in cui tali obiettivi più ambiziosi siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all’articolo 43.
16. Alle condizioni di cui all’articolo 51, gli Stati membri possono fissare obiettivi per gli operatori economici riguardanti le bevande messe a disposizione in imballaggi per la vendita che non rientrano nel paragrafo 6 del presente articolo, se tali obiettivi supplementari siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all’articolo 43.
17. Gli obiettivi di cui al presente articolo sono calcolati per il periodo di un anno civile.
18. Al fine di tener conto degli sviluppi e dei dati scientifici ed economici più recenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 64 per integrare il presente regolamento stabilendo:
a) esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle di cui al presente articolo, a causa di particolari vincoli economici riscontrati in un settore specifico in relazione al rispetto degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo;
b) esenzioni per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo in caso di questioni di igiene e sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento di tali obiettivi;
c) esenzioni per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo in caso di questioni ambientali che impediscano il conseguimento di tali obiettivi.
19. Entro il 1° gennaio 2034, tenendo conto dell’evoluzione dello stato dell’arte della tecnologia e dell’esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione in cui riesamina l’attuazione degli obiettivi per il 2030 di cui al presente articolo. In tale relazione valuta, anche dalla prospettiva dell’analisi del ciclo di vita degli imballaggi monouso e degli imballaggi riutilizzabili, quanto segue:
a) la misura in cui gli obiettivi del 2030 abbiano portato a soluzioni che promuovono imballaggi sostenibili che siano efficaci e di facile attuazione;
b) la fattibilità del conseguimento degli obiettivi del 2040 sulla base dell’esperienza maturata nel conseguimento degli obiettivi per il 2030 e dell’evoluzione delle circostanze;
c) l’importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe di cui al presente articolo; e
d) la necessità o la pertinenza di fissare nuovi obiettivi di riutilizzo e ricarica di altre categorie di imballaggio.
La relazione della Commissione comprende una valutazione d’impatto sull’occupazione. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifica il presente articolo, in particolare gli obiettivi per il 2040. Entro dicembre 2032 gli Stati membri forniscono alla Commissione dati sulla valutazione d’impatto sull’occupazione relativa all’attuazione degli obiettivi di riutilizzo nei loro rispettivi territori nazionali. Prima di presentare i dati alla Commissione, gli Stati membri informano e consultano le parti sociali nazionali che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro nei settori interessati dagli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi.
Articolo 30 Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo
1. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 5, l’operatore economico che utilizza l’imballaggio calcola, separatamente per ciascun obiettivo:
a) il numero di unità equivalenti di qualsiasi dei formati di imballaggio di cui all’articolo 29, paragrafo 1 o 5, se del caso, che costituiscono imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo, utilizzati in un anno civile;
b) il numero di unità equivalenti di qualsiasi dei formati di imballaggio di cui all’articolo 29, paragrafo 1 o 5, se del caso, diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo, utilizzati in un anno civile.
2. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, e all’articolo 33, il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori tali prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:
a) il numero totale di unità di vendita o il volume totale di bevande in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in un anno civile;
b) il numero totale di unità di vendita o il volume totale di bevande messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) in un anno civile.
3. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia di calcolo degli obiettivi di riutilizzo di cui all’articolo 29.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
4. L’obbligo di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo di cui all’articolo 29 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se posteriore.
Articolo 31 Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo
1. Gli operatori economici di cui all’articolo 29, paragrafi da 1 a 8, presentano, all’autorità competente di cui all’articolo 40, una relazione contenente i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo di cui all’articolo 29, per ogni anno civile.
2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti i dati.
3. Il primo anno di riferimento per la comunicazione è l’anno civile 2030.
4. Le autorità competenti istituiscono sistemi elettronici attraverso i quali i dati sono loro comunicati e specificano i formati da utilizzare.
5. Le autorità competenti possono chiedere agli operatori economici di fornire tutte le informazioni supplementari necessarie per garantire l’attendibilità dei dati comunicati.
6. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione di cui al paragrafo 1.
7. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione istituisce un osservatorio europeo sul riutilizzo. L’osservatorio è responsabile di monitorare l’attuazione delle misure stabilite nel presente regolamento, di raccogliere dati sulle pratiche di riutilizzo e di contribuire allo sviluppo di migliori pratiche in materia di riutilizzo.
Articolo 32 Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto
1. Entro il 12 febbraio 2027:
a) i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire;
b) i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti, garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire.
2. Qualora i consumatori portino il proprio contenitore al fine di essere riempito, i distributori finali di cui al paragrafo 1 offrono loro i prodotti a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto alla vendita dell’unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.
I distributori finali informano i consumatori presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in un contenitore ricaricabile fornito dal consumatore.
Articolo 33 Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto
1. Entro il 12 febbraio 2028 i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, offrono ai consumatori l’opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
2. I distributori finali informano i consumatori presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili.
3. I distributori finali offrono i prodotti destinati a riempire un imballaggio riutilizzabile a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all’unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.
4. I distributori finali sono esentati dall’applicazione del presente articolo se rientrano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all’11 febbraio 2025.
5. A decorrere dal 2030 i distributori finali si adoperano per offrire il 10 % dei prodotti in vendita in un formato di imballaggio riutilizzabile.
6. Alle condizioni di cui all’articolo 51, gli Stati membri possono fissare obiettivi per gli operatori economici che vadano oltre gli obiettivi minimi stabiliti nel paragrafo 5 del presente articolo, nella misura in cui obiettivi più ambiziosi siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all’articolo 43.
CAPO VI BORSE DI PLASTICA
Articolo 34 Borse di plastica
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire nel loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero.
Una riduzione consolidata si considera conseguita se il consumo annuo non supera 40 borse di plastica in materiale leggero pro capite, o l’obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 1 tengono conto dell’impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all’articolo 4 tali misure possono includere restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie.
3. In aggiunta alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono adottare misure, quali strumenti economici e obiettivi nazionali di riduzione, riguardanti qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dallo spessore del materiale, conformemente agli obblighi derivanti dal TFUE.
4. Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi di cui al paragrafo 1 le borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie a fini igienici o fornite come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi al fine di evitare lo spreco di alimenti.
5. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione elabora una relazione sui materiali di imballaggio, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, suscettibili di avere un impatto più dannoso sull’ambiente rispetto alle borse di plastica in materiale leggero e, se del caso, presenta una proposta legislativa che definisce obiettivi di riduzione e misure per conseguirli.
CAPO VII CONFORMITÀ DELL’IMBALLAGGIO
Articolo 35 Metodi di prova, misurazione e calcolo
Ai fini della conformità e della verifica della conformità degli imballaggi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi, le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza.
Articolo 36 Presunzione di conformità
1. I metodi di prova, misurazione e calcolo di cui all’articolo 35 che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni contemplate da tali norme o da parti di esse.
2. Se i metodi di prova, misurazione e calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuati da organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, essi sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli imballaggi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 e agli articoli 24 e 26, o a norma degli stessi, contemplate da tali norme o da parti di esse.
Articolo 37 Specifiche comuni
1. Gli imballaggi conformi a specifiche comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26 o norma degli stessi, nella misura in cui le prescrizioni sono contemplate dalle specifiche comuni o da parti di esse.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire specifiche comuni per le prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) una tra le condizioni seguenti:
i) nessun riferimento alle norme armonizzate che coprono le pertinenti prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, del presente regolamento, o a norma degli stessi, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un periodo ragionevole; o
ii) la norma esistente non soddisfa le prescrizioni cui la richiesta intende riferirsi; e
b) a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere una norma armonizzata per le prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26 del presente regolamento, o a norma degli stessi, e:
i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o
ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme armonizzate richieste:
- non sono adottate entro il termine fissato nella richiesta,
- non soddisfano la richiesta, oppure
- non sono pienamente in linea con le prescrizioni cui intendono riferirsi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
3. Prima di predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione informa il comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Qualora un’organizzazione europea di normazione adotti una norma armonizzata e proponga la norma armonizzata alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le parti di essi che contemplano le stesse prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi.
5. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una specifica comune non soddisfi completamene le prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l’atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.
Articolo 38 Procedura di valutazione della conformità
La valutazione della conformità degli imballaggi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi, è effettuata secondo la procedura di cui all’allegato VII.
Articolo 39 Dichiarazione di conformità UE
1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, o norma degli stessi.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all’allegato VIII, contiene gli elementi specificati nel modulo di cui all’allegato VII ed è continuamente aggiornata. È stilata o tradotta in una o più lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l’imballaggio è immesso o messo a disposizione.
3. Se all’imballaggio o al prodotto imballato si applicano più atti dell’Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata, se del caso, un’unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tutti gli atti dell’Unione di cui trattasi. La dichiarazione indica gli atti dell’Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. La dichiarazione può consistere in un fascicolo comprendente le pertinenti singole dichiarazioni di conformità UE.
4. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’imballaggio alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
5. Le autorità competenti si adoperano per controllare l’accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni di conformità all’anno, valutata secondo un approccio basato sul rischio, e adottano le misure necessarie per rimediare alla non conformità, come il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.
CAPO VIII GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
Sezione 1 Disposizioni generali
Articolo 40 Autorità competente
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell’attuazione e dell’esecuzione degli obblighi di cui al presente capo, all’articolo 6, paragrafo 10, all’articolo 29, paragrafi da 1 a 7 e 9, e agli articoli da 30 a 34.
2. Gli Stati membri stabiliscono i particolari dell’organizzazione e del funzionamento della o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali che disciplinano:
a) la registrazione dei produttori in conformità dell’articolo 44;
b) l’organizzazione e il monitoraggio degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 44, paragrafi 7 e 8;
c) la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell’articolo 45;
d) l’autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore in conformità dell’articolo 47;
e) la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell’articolo 56.
3. Entro il 12 luglio 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti.
Articolo 41 Segnalazione preventiva
1. La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 43 e 52, al più tardi tre anni prima della scadenza di ciascun termine ivi specificato.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:
a) una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;
b) un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;
c) esempi di migliori pratiche applicate in tutta l’Unione, che potrebbero fornire linee guida per progredire verso il conseguimento degli obiettivi.
Articolo 42 Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti
1. Gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE un capitolo specifico sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che comprenda le misure adottate conformemente agli articoli 48, 50 e 52 del presente regolamento.
2. Gli Stati membri includono nei programmi di prevenzione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all’articolo 29 della direttiva 2008/98/CE un capitolo specifico sulla prevenzione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e degli imballaggi gettati nei rifiuti, che comprenda le misure adottate conformemente agli articoli 43 e 51 del presente regolamento.
Sezione 2 Prevenzione dei rifiuti
Articolo 43 Prevenzione dei rifiuti di imballaggio
1. Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori corrispondenti del 2018 comunicati alla Commissione a norma della decisione 2005/270/CE, almeno del:
a) 5 % entro il 2030;
b) 10 % entro il 2035;
c) 15 % entro il 2040.
2. Al fine di sostenere gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione stabilisce un fattore di correzione per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto all’anno di base 2018 mediante atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 7, lettera c). Tale fattore di correzione si basa sul tasso di produzione di rifiuti di imballaggio per turista e sulla variazione del numero di turisti relativo all’anno di base 2018 e tiene conto del potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio nel turismo.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4, gli Stati membri che hanno già istituito sistemi separati per la gestione dei rifiuti di imballaggio domestici, da un lato, e dei rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, dall’altro, possono mantenere tali sistemi.
4. Nel conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro si adopera per ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica prodotti.
5. Oltre alle misure specificate nel presente regolamento, gli Stati membri, in linea con gli obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti e al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, attuano misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l’impatto ambientale degli imballaggi. Tali misure possono includere il ricorso a strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, fra cui le misure di cui agli allegati IV e IV bis della direttiva 2008/98/CE, o altri strumenti e misure appropriati, compresi gli incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e gli obblighi imposti ai produttori o alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di adottare piani di prevenzione dei rifiuti. Le misure sono proporzionate e non discriminatorie e sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza. Tali misure non comportano un passaggio a materiali di imballaggio più leggeri utilizzati per conseguire l’obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio.
6. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo e fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri incentivano ristoranti, mense, bar, caffè e servizi di ristorazione a servire ai loro clienti acqua di rubinetto, se disponibile, a titolo gratuito o a prezzi modici, in formato riutilizzabile o ricaricabile.
7. Ai fini del paragrafo 5, gli Stati membri possono introdurre misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio che vadano oltre gli obiettivi minimi di cui al paragrafo 1, agendo conformemente al presente regolamento.
8. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, chiedere alla Commissione di utilizzare un anno di base diverso dal 2018 per il calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Se uno Stato membro presenta tale richiesta, la Commissione può, fatti salvi i paragrafi 5 e 7, autorizzare gli Stati membri a utilizzare l’anno di base diverso ai fini del calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro fornisca prove documentate attestanti:
a) un aumento significativo dei rifiuti di imballaggio nel corso dell’anno che richiede di utilizzare come base ai fini del calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1;
b) che l’aumento significativo dei rifiuti di imballaggio dimostrato a norma della lettera a) è dovuto unicamente a modifiche delle procedure di comunicazione;
c) che l’aumento significativo dei rifiuti di imballaggio dimostrato a norma della lettera a) non è dovuto a un aumento dei consumi; e
d) una migliore comparabilità dei dati tra gli Stati membri.
9. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione riesamina gli obiettivi di cui al paragrafo 1 e valuta la necessità di includere obiettivi specifici per determinati materiali di imballaggio. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa.
Sezione 3 Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore
Articolo 44 Registro dei produttori
1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 14, ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale finalizzato a verificare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo.
Ciascun registro nazionale fornisce i collegamenti ai siti web di altri registri nazionali dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore.
2. I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al paragrafo 1 del presente articolo in ciascuno Stato membro nel cui territorio mettono a disposizione per la prima volta un imballaggio o prodotti imballati, o in cui disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali, presentando una domanda di registrazione all’autorità competente responsabile del registro dello Stato membro in questione. Se un produttore ha incaricato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adempiere in loro nome e per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 46, paragrafo 1, gli obblighi di cui al presente articolo sono assolti da tale organizzazione, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui è istituito il registro.
3. Gli Stati membri possono prevedere che gli obblighi di cui al presente articolo, sulla base di un mandato scritto, possano essere adempiuti, in nome e per conto dei produttori, da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore.
4. Se i produttori o, se del caso, conformemente all’articolo 45, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore non sono registrati in uno Stato membro, essi non mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, o disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali, in tale Stato membro.
5. La domanda di registrazione contiene le informazioni da trasmettere conformemente all’allegato IX, parte A. Uno Stato membro può richiedere ai produttori di fornire informazioni o documenti supplementari se tali informazioni o documenti sono necessari per controllare e garantire la conformità al presente regolamento e alle norme adottate da tale Stato membro ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2.
6. Se un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore rappresenta più di un produttore, esso trasmette separatamente, oltre alle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 5, il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori che rappresenta.
7. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, come previsto dal diritto nazionale a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, presenta le informazioni di cui all’allegato IX, parte B, punto 1all’autorità competente responsabile del registro, entro il 1o giugno e per ogni intero anno civile precedente.
Gli Stati membri possono esigere che le informazioni trasmesse a norma del presente paragrafo siano sottoposte a audit e certificate da revisori indipendenti sotto la supervisione delle autorità competenti di cui all’articolo 40, paragrafo 1, sulla base di eventuali norme nazionali.
8. Qualora un produttore abbia messo a disposizione per la prima volta nel territorio dello Stato membro una quantità di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, inferiore a 10 tonnellate nel corso di un anno civile, o qualora un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), lettera e), disimballi una quantità di imballaggi inferiore a 10 tonnellate nel corso di un anno civile, il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, come previsto dal diritto nazionale in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, presenta le informazioni di cui all’allegato IX, parte B, punto 2, all’autorità competente responsabile del registro entro il 1o giugno per ogni intero anno civile precedente.
In deroga al primo comma, uno Stato membro può, per un determinato anno civile, stabilire una soglia massima inferiore rispetto a quella di cui al primo comma se uno Stato membro non dispone altrimenti di dati accurati sufficienti per:
a) adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 56, paragrafi 1 e 2, in tale anno civile; e
b) garantire che la banca dati di cui all’articolo 57 sia completa e fornisca i dati di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera a).
9. Qualora sia necessario per motivi di bilancio, uno Stato membro può esigere che il produttore presenti trimestralmente le informazioni di cui all’allegato IX, parti B, punti 1 e 2, all’autorità competente responsabile del registro.
10. I produttori, nel caso dell’adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell’adempimento di tali obblighi, nel caso dell’adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, o i gestori del sistema di riutilizzo, nel caso in cui tali sistemi adempiano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, presentano le informazioni di cui all’allegato IX, parte B, punto 3,annualmente all’autorità competente, per ogni anno civile precedente.
Qualora in virtù del diritto nazionale le autorità pubbliche sono responsabili dell’organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio, gli Stati membri possono prevedere che tali autorità presentino le informazioni di cui all’allegato IX, parte B, punto 3.
11. L’autorità competente responsabile del registro:
a) riceve le domande di registrazione di cui al paragrafo 2 mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web dell’autorità competente;
b) concede le registrazioni e fornisce un numero di registrazione entro un termine massimo di 12 settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6;
c) può stabilire modalità relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui ai paragrafi 5 e 6;
d) può esigere dai produttori il pagamento di importi proporzionati e basati sui costi per il trattamento delle domande di registrazione di cui al paragrafo 2;
e) riceve e controlla le informazioni presentate a norma dei paragrafi 7 e 8.
12. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all’autorità competente eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l’eventuale cessazione definitiva della messa a disposizione per la prima volta, sul nel territorio dello Stato membro, degli imballaggi o dei prodotti imballati riportati nella registrazione. Un produttore è rimosso dal registro tre anni dopo la fine dell’anno civile in cui termina la registrazione, se ha cessato di essere produttore.
13. Gli Stati membri provvedono affinché l’elenco dei produttori registrati sia facilmente accessibile, pubblicamente disponibile e a titolo gratuito, fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale. L’elenco dei produttori registrati è presentato in un formato leggibile meccanicamente, classificabile e consultabile, e rispetta gli standard aperti per l’uso da parte di terzi.
14. Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato delle iscrizioni e delle comunicazioni al registro e specificano la granularità dei dati da fornire e i tipi di imballaggio e le categorie di materiali che devono essere oggetto delle informazioni fornite.
Il formato delle informazioni da presentare a norma del presente articolo è interoperabile, è basato su norme aperte e dati leggibili meccanicamente ed è trasferibile mediante una rete interoperabile per lo scambio di dati senza blocco da fornitore.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Articolo 45 Responsabilità estesa del produttore
1. I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell’ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, che mettono a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro o che disimballano senza essere utilizzatori finali.
2. Oltre ai costi di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, i contributi finanziari versati dal produttore coprono i costi seguenti:
a) costi di etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio di cui all’articolo 13 del presente regolamento; e
b) costi per lo svolgimento di indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/595 della Commissione e degli atti di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 56, paragrafo 7, lettera a), del presente regolamento nel caso in cui tali atti di esecuzione prevedano l’obbligo di effettuare dette indagini.
I costi da coprire sono stabiliti in modo trasparente, proporzionale, non discriminatorio ed efficiente.
3. Un produttore di cui all’articolo 3, paragrafo1, punto 15), lettere c) e d), nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro dove il produttore mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi o i prodotti imballati diverso dallo Stato membro in cui è stabilito il produttore. Gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi nominino, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta.
4. Ai fini della conformità all’articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento e che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono dai produttori che offrono imballaggi o prodotti imballati ai consumatori situati nell’Unione le seguenti informazioni, prima di autorizzare tali produttori a utilizzare i loro servizi:
a) informazioni sulla registrazione dei produttori di cui all’articolo 44 del presente regolamento nello Stato membro in cui ha sede il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro;
b) un’autocertificazione del produttore con cui quest’ultimo conferma di offrire unicamente imballaggi per i quali sono soddisfatte le prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi da 1, 2 e 3 nello Stato membro in cui si trova il consumatore.
Se un produttore vende i suoi prodotti attraverso un mercato online, gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono, sulla base di un mandato scritto, essere adempiuti dal fornitore della piattaforma online, in nome e per conto del produttore.
5. Gli Stati membri possono disporre che, qualora sia prevista una riconciliazione automatizzata dei dati con il registro nazionale all’interno dello Stato membro, essa si applichi per la verifica delle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).
6. Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 e prima di consentire ai produttori di utilizzare i suoi servizi, il fornitore di piattaforme online compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni ricevute sono complete e attendibili.
7. I produttori che offrono imballaggi o prodotti imballati a consumatori situati nell’Unione trasmettono ai fornitori di servizi di logistica le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), del presente articolo, al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per uno dei servizi di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020.
8. Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo e al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per uno dei servizi di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020, il fornitore di servizi di logistica compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo sono affidabili e complete utilizzando qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione o mediante l’elenco dei produttori registrati accessibile al pubblico a norma dell’articolo 44, paragrafo 13, del presente regolamento, o chiedendo al produttore di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini del presente regolamento i produttori sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni fornite.
Qualora ottenga sufficienti indicazioni o abbia motivo di credere che le informazioni di cui al paragrafo 7 ottenute dal produttore interessato siano inesatte, incomplete o non aggiornate, il fornitore di servizi di logistica chiede al produttore di porre rimedio a tale situazione senza ritardo o entro il termine stabilito dal diritto dell’Unione o nazionale, se del caso.
Se il produttore non rettifica o non completa tali informazioni, il fornitore di servizi di logistica sospende tempestivamente la prestazione del suo servizio al produttore in relazione all’offerta di imballaggi o prodotti imballati a consumatori situati nell’Unione fino a quando la sua richiesta non sia stata pienamente soddisfatta. Il fornitore di servizi di logistica comunica al produttore i motivi della sospensione.
9. Fatto salvo l’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel caso in cui un fornitore di servizi di logistica sospenda la prestazione dei suoi servizi a norma del paragrafo 8 del presente articolo, il produttore interessato ha il diritto di impugnare la decisione del fornitore di servizi di logistica dinanzi a un tribunale dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di logistica.
Articolo 46 Organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore
1. I produttori possono incaricare un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell’articolo 47 di adempiere in loro nome e per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri possono adottare misure che rendono obbligatorio incaricare un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.
2. Se nel territorio di uno Stato membro sono autorizzate una o più organizzazioni per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro provvede affinché l’organizzazione o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e i produttori che non hanno incaricato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità estesa del produttore, considerati nel loro complesso, coprano l’intero territorio dello Stato membro per quanto riguarda le attività di cui all’articolo 47, paragrafo 3, e agli articoli 48 e 50. Gli Stati membri designano un terzo indipendente che controlli l’adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore in modo coordinato o affida tale controllo all’autorità competente.
3. Le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.
4. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore pubblicano sui loro siti web, almeno una volta l’anno informazioni sulla quantità di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, messi a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, o disimballati da un produttore senza essere un utilizzatore finale, e sui livelli di recupero e di riciclaggio dei materiali in relazione alla quantità di imballaggi per cui hanno assolto gli obblighi in materia di responsabilità del produttore.
Gli Stati membri possono disporre che le autorità pubbliche responsabili dell’organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio pubblichino sui loro siti web, almeno una volta all’anno, informazioni sui livelli di recupero e di riciclaggio dei materiali in relazione alla quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nel loro territorio.
5. Le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore assicurano la parità di trattamento dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere sproporzionato ai produttori di piccole quantità di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, comprese le piccole e medie imprese.
Articolo 47 Autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore
1. Un produttore, nel caso dell’adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell’adempimento di tali obblighi, nel caso dell’adempimento collettivo di detti obblighi, presenta domanda di autorizzazione all’adempimento della responsabilità estesa del produttore all’autorità competente.
2. Quando adottano le misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui all’articolo 40, paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono le prescrizioni e i dettagli della procedura di autorizzazione. Tali prescrizioni e dettagli possono essere diversi per l’adempimento individuale e collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri stabiliscono inoltre le modalità di verifica della conformità, comprese le informazioni che i produttori o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore devono fornire a tal fine. La procedura di autorizzazione comprende prescrizioni per la verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e termini temporali per tale verifica, che non devono superare 18 settimane dalla presentazione di un fascicolo di domanda completo. Tale verifica è effettuata da un’autorità competente o da un esperto indipendente che redige una relazione di verifica sui risultati. Detto esperto è indipendente dall’autorità competente e dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore o dai produttori autorizzati all’adempimento individuale.
3. Le misure che gli Stati membri devono stabilire a norma del paragrafo 2 comprendono misure volte a garantire che:
a) siano rispettate le prescrizioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE;
b) le misure messe in atto o pagate dal produttore o dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore siano sufficienti per consentire la restituzione e la gestione di tutti i rifiuti di imballaggio, a titolo gratuito per i consumatori, a norma dell’articolo 48, paragrafi 1 e 5, e dell’articolo 50, con una frequenza proporzionale all’estensione territoriale e al volume interessati, considerando la quantità e i tipi di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, messi a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori rappresentati dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, o di imballaggi disimballati da tale produttore o produttori senza essere utilizzatori finali;
c) siano vigenti gli accordi necessari a tal fine, compresi gli accordi preliminari, con distributori, autorità pubbliche o terzi che gestiscono i rifiuti per loro conto;
d) sia disponibile la necessaria capacità di cernita e riciclaggio per garantire che i rifiuti di imballaggio raccolti siano successivamente sottoposti al trattamento preliminare e al riciclaggio di alta qualità;
e) sia rispettata la prescrizione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
4. Il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione o dei termini dell’autorizzazione o la cessazione definitiva delle attività. Sulla base di alcune o di tutte le siffatte modifiche notificate, l’autorità competente può decidere di modificare l’autorizzazione.
5. L’autorità competente può decidere di revocare l’autorizzazione, in particolare se il produttore o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore non soddisfa più le prescrizioni relative all’organizzazione del trattamento dei rifiuti di imballaggio o non adempie altri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore a norma dei regimi istituiti conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e alla presente sezione, come gli obblighi relativi alle comunicazioni all’autorità competente, o gli obblighi di notificare eventuali modifiche ai termini dell’autorizzazione o se il produttore ha cessato definitivamente l’attività.
6. Il produttore, nel caso dell’adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, o l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell’adempimento di tali obblighi, nel caso dell’adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, forniscono un’adeguata garanzia destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti che incombono al produttore, o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche per cessazione definitiva delle attività, o per insolvenza. Gli Stati membri possono specificare prescrizioni supplementari in relazione alla garanzia. La garanzia può assumere la forma di un fondo pubblico finanziato dai contributi a carico dei produttori e di cui uno Stato membro è garante in solido.
Sezione 4 Sistemi di restituzione, raccolta, deposito cauzionale e restituzione
Articolo 48 Sistemi di restituzione e di raccolta
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi e infrastrutture per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4, 10 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.
Gli imballaggi che soddisfano i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento sono raccolti per il riciclaggio. L’incenerimento e il conferimento in discarica di tali imballaggi sono vietati, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata per i quali il riciclaggio non è fattibile o non produce il miglior risultato in termini ambientali.
2. Al fine di agevolare il riciclaggio di alta qualità, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi e infrastrutture per una raccolta e una cernita comprensive al fine di facilitare il riciclaggio e garantire la disponibilità di materie prime di plastica per il riciclaggio. Tali sistemi e infrastrutture possono conferire un accesso prioritario ai materiali riciclati destinati a essere utilizzati in applicazioni in cui la qualità che contraddistingue il materiale riciclato è preservata o recuperata in modo che quest’ultimo possa essere ulteriormente riciclato e utilizzato nello stesso modo e per un’applicazione simile, con una perdita minima in termini di quantità, qualità o funzione.
3. Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di restituzione e raccolta differenziata di cui al paragrafo 1 del presente articolo per alcuni formati di rifiuti, a condizione che la raccolta di frazioni di imballaggio nel loro insieme, o la raccolta di rifiuti di imballaggi o loro frazioni unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi la capacità di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata.
4. Gli Stati membri possono provvedere affinché i rifiuti di imballaggio che non sono oggetto di raccolta differenziata siano smistati prima delle operazioni di smaltimento o di recupero di energia al fine di rimuovere gli imballaggi progettati per essere riciclati.
5. I sistemi e le infrastrutture di cui al paragrafo 1:
a) sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati, delle autorità pubbliche competenti e di terzi che gestiscono i rifiuti per loro conto;
b) coprono l’intero territorio dello Stato membro e tutti i rifiuti di imballaggio provenienti da tutti i tipi di imballaggio e di attività e tengono conto dell’entità della popolazione, del volume previsto e della composizione dei rifiuti di imballaggio, nonché dell’accessibilità per gli utilizzatori finali e della prossimità a questi ultimi; comprendono la raccolta differenziata negli spazi pubblici, nei locali commerciali e nelle aree residenziali, e presentano una capacità sufficiente;
c) accettano i prodotti importati a condizioni non discriminatorie, in particolare per quanto riguarda le modalità previste e le eventuali tariffe imposte per l’accesso, e sono concepiti in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza.
6. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione dei sistemi pubblici di gestione dei rifiuti all’organizzazione dei sistemi di cui al paragrafo 1.
7. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che soddisfano le norme di qualità in materia di uso di materiali riciclati nei settori interessati.
Articolo 49 Raccolta obbligatoria
Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri stabiliscono obiettivi obbligatori di raccolta e prendono i provvedimenti necessari per garantire che la raccolta dei materiali di cui all’articolo 52 sia coerente con gli obiettivi di riciclaggio di cui a tale articolo e con gli obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato di cui all’articolo 7.
Articolo 50 Sistemi di deposito cauzionale e restituzione
1. Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all’anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno civile:
a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; e
b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri.
Gli Stati membri possono utilizzare la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti dall’immissione dell’imballaggio sul mercato per calcolare, conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 7, lettera a), gli obiettivi di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione per i formati di imballaggio pertinenti di cui al paragrafo 1, e che un deposito cauzionale sia addebitato presso il punto vendita.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esentare gli operatori economici del settore alberghiero, della ristorazione e del catering dalla riscossione di un deposito cauzionale qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l’imballaggio oggetto di deposito cauzionale è aperto presso la struttura;
b) il prodotto è consumato presso la struttura; e
c) l’imballaggio vuoto oggetto di deposito cauzionale è restituito presso la struttura.
4. Il paragrafo 2 non si applica all’imballaggio per:
a) categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punti 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16 e 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti nel regolamento (UE) n. 251/2014;
b) prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall’uva e dagli ortaggi e altre bevande fermentate di cui al codice NC 2206 00;
c) bevande alcoliche corrispondenti alla voce NC 2208; e
d) latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell’allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esentare le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori di metallo monouso per bevande con capacità inferiore a 0,1 litri dalla partecipazione ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione, qualora tale partecipazione non sia tecnicamente fattibile.
5. Gli Stati membri possono essere esentati dall’obbligo di cui al paragrafo 2 alle condizioni seguenti:
a) il tasso di raccolta differenziata a norma dell’articolo 48del pertinente formato di imballaggio presentato alla Commissione a norma dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera c), è pari all’80 % o superiore in peso degli imballaggi di questo formato messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di detto Stato membro nell’anno civile 2026; e
b) entro il 1° gennaio 2028, lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con misure concrete, compreso il loro calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1.
Ai fini della lettera a), qualora le informazioni relative al tasso di raccolta differenziata del pertinente formato di imballaggio non siano state ancora presentate alla Commissione, lo Stato membro fornisce una spiegazione motivata relativa alla modalità con cui le condizioni di esenzione di cui al presente paragrafo possono essere altrimenti soddisfatte. La spiegazione motivata si basa sui dati nazionali convalidati e comprende una descrizione delle misure attuate.
6. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 5, lettera b), la Commissione può richiedere allo Stato membro di rivederlo se ritiene che non rispetti le prescrizioni di cui al paragrafo 5, lettera b). Lo Stato membro presenta un piano di attuazione rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.
7. Se in uno Stato membro il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi di cui al paragrafo 1 diminuisce e rimane inferiore al 90 % in peso di un determinato formato di imballaggio immesso sul mercato per tre anni civili consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro che la deroga non è più applicabile. Un sistema di deposito cauzionale e restituzione è istituito entro il 1o gennaio del secondo anno civile successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile.
8. Gli Stati membri si adoperano per istituire e mantenere sistemi di deposito cauzionale e restituzione, in particolare per le bottiglie in vetro monouso per bevande e i cartoni per bevande. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile.
9. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e agendo conformemente al presente regolamento, adottare disposizioni che vadano oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo, quali la possibilità di includere gli imballaggi di cui al paragrafo 4e gli imballaggi per altri prodotti o realizzati con altri materiali.
10. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di restituzione e le opportunità di riutilizzo di imballaggi con finalità e formato simili a quelli di cui al paragrafo 1 siano pratici per gli utilizzatori finali come i punti di restituzione e le opportunità di riutilizzo lo sono per la restituzione degli imballaggi monouso a un sistema di deposito cauzionale e restituzione.
11. Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri provvedono affinché almeno i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento soddisfino i requisiti minimi elencati nell’allegato X.
Le prescrizioni minime elencate nell’allegato X non si applicano ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento che raggiungono l’obiettivo del 90 % di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro il 1° gennaio 2029. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso siano conformi alle prescrizioni minime di cui all’allegato X al momento del loro primo riesame. Se l’obiettivo del 90 % non è raggiunto entro il 1o gennaio 2029, i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso rispettano le prescrizioni minime di cui all’allegato X al più tardi entro il 1° gennaio 2035.
Entro il 1° gennaio 2038 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta l’attuazione del presente articolo e individua le modalità per massimizzare l’interoperabilità dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione.
12. Le prescrizioni minime elencate nell’allegato X del presente regolamento non si applicano alle regioni ultraperiferiche riconosciute all’articolo 349, terzo comma, TFUE, tenendo conto delle loro specificità locali.
Sezione 5 Riutilizzo e ricarica
Articolo 51 Riutilizzo e ricarica
1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l’istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 27 e 28 e all’allegato VI e non compromettono l’igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere:
a) l’uso di sistemi di deposito cauzionale e restituzione conformi alle prescrizioni minime di cui all’allegato X per gli imballaggi riutilizzabili e per formati di imballaggio diversi da quelli di cui all’articolo 50, paragrafo 1;
b) l’impiego di incentivi economici, compresi obblighi per i distributori finali, che prevedono il pagamento per l’uso di imballaggi monouso e l’informazione dei consumatori sul costo di tali imballaggi presso il punto di vendita;
c) gli obblighi per i fabbricanti o i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di riutilizzo di cui all’articolo 29, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore e i sistemi di deposito cauzionale e restituzione destinino una quota minima del loro bilancio al finanziamento di azioni di riduzione e prevenzione.
Sezione 6 obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio
Articolo 52 Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riciclaggio seguenti su tutto il loro territorio:
a) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;
b) entro il 31 dicembre 2025, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti:
i) 50 % per la plastica;
ii) 25 % per il legno;
iii) 70 % per i metalli ferrosi;
iv) 50 % per l’alluminio;
v) 70 % per il vetro;
vi) 75 % per la carta e il cartone;
c) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;
d) entro il 31 dicembre 2030, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti:
i) 55 % per la plastica;
ii) 30 % per il legno;
iii) 80 % per i metalli ferrosi;
iv) 60 % per l’alluminio;
v) 75 % per il vetro;
vi) 85 % per la carta e il cartone.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettere a) e c), uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), di un massimo di cinque anni, alle condizioni seguenti:
a) la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio è limitata a un massimo di 15 punti percentuali rispetto a un singolo obiettivo o divisi tra due obiettivi;
b) la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio non determina un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo inferiore al 30 %;
c) la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio non determina un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), inferiore al 60 % e un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera d), punti v) e vi), inferiore al 70 %; e
d) al più tardi 24 mesi prima del rispettivo termine di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), del presente articolo, lo Stato membro comunica alla Commissione l’intenzione di rinviare il termine e le presenta un piano di attuazione conformemente all’allegato XI del presente regolamento, che può essere combinato con un piano di attuazione presentato a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.
3. Ove uno Stato membro chieda di rinviare il termine stabilito al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, può chiedere allo Stato membro di rivedere il piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all’allegato XI. Lo Stato membro presenta un piano di attuazione rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. Qualora la Commissione ritenga che il piano di attuazione rivisto non rispetti ancora le prescrizioni di cui all’allegato XI, e che sia improbabile che lo Stato membro sia in grado di conseguire gli obiettivi nell’arco del periodo del rinvio a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione respinge il piano di attuazione e gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obiettivi entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere d), del presente articolo.
4. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione riesamina gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), onde aumentarli o stabilire ulteriori obiettivi. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa.
5. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l’uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:
a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
b) la revisione delle regole esistenti che impediscono l’uso di tali materiali.
6. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e agendo conformemente al presente regolamento, adottare disposizioni che vadano oltre gli obiettivi minimi stabiliti nel presente articolo.
Articolo 53 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio
1. Il calcolo per determinare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, è effettuato conformemente alle regole stabilite nel presente articolo.
2. Gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno civile. Il calcolo dei rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro è esaustivo.
La metodologia per calcolare i rifiuti di imballaggio prodotti si basa sugli approcci seguenti:
a) gli imballaggi messi a disposizione nel territorio di uno Stato membro, o sono disimballati da un produttore senza essere un utilizzatore finale, in quello specifico anno; oppure
b) la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso anno in tale Stato membro.
I calcoli effettuati a norma del presente paragrafo sono adattati per garantire la comparabilità, affidabilità ed esaustività dei risultati conformemente alle prescrizioni e alle verifiche da stabilire ad opera dell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 7, lettera a).
3. Gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati in un determinato anno civile. Il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di rifiuto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell’operazione di riciclaggio con la quale i materiali di rifiuto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.
4. L’imballaggio composito e gli altri imballaggi costituiti da più di un materiale sono calcolati e comunicati per ciascun materiale contenuto nell’imballaggio. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell’unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell’unità di imballaggio.
5. Ai fini del paragrafo 3, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all’atto dell’immissione dei rifiuti nell’operazione di riciclaggio.
In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:
a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;
b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l’operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
6. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Detto sistema può essere costituito da registri elettronici istituiti a norma dell’articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE o da specifiche tecniche per i requisiti di qualità dei rifiuti differenziati. Può anche consistere in tassi di scarto medio per i rifiuti cerniti rispettivamente per diversi tipi di rifiuti e diverse pratiche di gestione dei rifiuti, a condizione che non si possano altrimenti ottenere dati attendibili. I tassi di scarto medio sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 10, della direttiva 2008/98/CE.
7. La quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili avviati al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, gli Stati membri lo possono computare come riciclato a condizione che il suo utilizzo comporti benefici per l’agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.
8. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere computata come riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che non sono più qualificati come rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati.
9. Gli Stati membri possono tenere conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l’incenerimento di rifiuti in proporzione alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualità di cui alla decisione (UE) 2019/1004.
10. Ove i rifiuti di imballaggio siano inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato membro possono essere computati come riciclati esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.
11. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall’Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 3 e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 o del regolamento (UE) 2024/1157, se del caso, l’esportatore fornisce prove documentali a dimostrazione del fatto che la spedizione di rifiuti è conforme alle prescrizioni di quel regolamento, compresa la prescrizione per cui il trattamento dei rifiuti di imballaggio in un paese terzo deve essere avvenuto in condizioni equivalenti agli obblighi della pertinente legislazione ambientale dell’Unione.
Articolo 54 Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo
1. Uno Stato membro può decidere di conseguire un livello rettificato degli obiettivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
Il livello rettificato è calcolato sottraendo:
a) dagli obiettivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e c), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato; e
b) dagli obiettivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettere b) e d), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita costituiti da tale materiale immessi sul mercato.
Non si tengono in considerazione più di cinque punti percentuali della quota media di imballaggi per la vendita riutilizzabili ai fini del calcolo del livello rettificato degli obiettivi.
2. Uno Stato membro può tenere conto delle quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), all’articolo 52, paragrafo 1, lettera c) e all’articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto ii).
Sezione 7 Informazione e comunicazioni
Articolo 55 Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio
1. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e all’articolo 12 del presente regolamento, i produttori o, se incaricate dell’adempimento degli obblighi della responsabilità estesa del produttore a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, ovvero le autorità pubbliche nominate dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, mettono a disposizione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, le seguenti informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di imballaggio per gli imballaggi forniti dai produttori nel territorio di uno Stato membro:
a) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche;
b) le modalità di riutilizzo disponibili per gli imballaggi;
c) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata dei materiali dei rifiuti di imballaggio, compresa la manipolazione degli imballaggi contenenti prodotti o rifiuti pericolosi;
d) il significato delle etichette e dei simboli indicati sull’imballaggio tramite apposizione, stampa o incisione conformemente all’articolo 12 del presente regolamento o presenti nei documenti a corredo del prodotto imballato;
e) l’impatto di uno smaltimento scorretto dei rifiuti di imballaggio, per esempio la dispersione nell’ambiente o in rifiuti urbani indifferenziati, sull’ambiente e sulla salute o sulla sicurezza delle persone e l’impatto negativo sull’ambiente degli imballaggi monouso, in particolare delle borse di plastica;
f) le proprietà di compostaggio e le opzioni adeguate di gestione dei rifiuti per gli imballaggi compostabili a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento; i consumatori sono informati del fatto che gli imballaggi compostabili non sono adatti al compostaggio domestico e che gli imballaggi compostabili non devono essere smaltiti nella natura.
Gli obblighi di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo, si applicano a decorrere dal 12 agosto 2028 o dalla data di applicazione della pertinente disposizione dell’articolo 12, se posteriore.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate e trasmesse mediante:
a) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica;
b) informazione pubblica;
c) programmi e campagne educativi;
d) segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori finali e i consumatori.
3. Qualora le informazioni siano fornite pubblicamente, è garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.
Articolo 56 Comunicazione alla Commissione
1. Per ogni anno civile gli Stati membri presentano alla Commissione i dati seguenti:
a) dati sull’attuazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettere da a) a d), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili a norma della tabella 2 dell’allegato XII;
b) il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero, di borse di plastica in materiale pesante e di borse di plastica in materiale ultrapesante pro capite, separatamente per ciascuna categoria di cui alla tabella 4 dell’allegato XII;
c) il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi di cui alla tabella 5 dell’allegato XII soggetti all’obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all’articolo 50, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono trasmettere dati anche sul consumo annuo di borse di altro materiale.
2. Per ogni anno civile, gli Stati membri presentano alla Commissione i dati seguenti:
a) le quantità di imballaggi messi a disposizione per la prima volta nel territorio dello Stato membro in questione, o disimballati da un produttore senza essere un utilizzatore finale, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 3 dell’allegato XII;
b) la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti per ciascun materiale di imballaggio di cui all’articolo 52;
c) le quantità di rifiuti di imballaggio riciclati e i tassi di riciclaggio per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 3 dell’allegato XII.
3. Il primo anno di riferimento concerne:
a) per quanto riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2, il secondo anno civile completo successivo all’entrata in vigore dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente al paragrafo 7;
b) per quanto riguarda l’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera c), l’anno civile 2028.
4. Gli Stati membri presentano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in formato elettronico entro 19 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.
5. I dati presentati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità. La relazione di controllo della qualità è presentata nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.
6. I dati presentati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione sull’applicazione dell’articolo 53, paragrafi 7 e 11, e comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso.
7. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:
a) le norme per il calcolo, la verifica e la presentazione dei dati conformemente al paragrafo 1, lettere a) e c), e al paragrafo 2, compresa la metodologia per determinare la quantità dei rifiuti di imballaggio prodotti e il formato della presentazione di tali dati;
b) la metodologia per il calcolo del consumo annuo pro capite di borse di plastica in materiale leggero pro capite di cui al paragrafo 1, lettera b), e il formato della presentazione di tali dati;
c) il fattore di correzione di cui all’articolo 43, paragrafo 2, per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto all’anno di base.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
8. Gli Stati membri prescrivono che i gestori dei sistemi di riutilizzo e tutti gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi negli Stati membri forniscano alle autorità competenti dati accurati e attendibili che consentano agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente articolo, tenendo conto, se del caso, dei particolari problemi incontrati dalle piccole e medie imprese nel comunicare dati dettagliati.
Articolo 57 Banche dati sugli imballaggi
1. Entro 12 mesi dalla data di adozione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 56, paragrafo 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituite banche dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, se non già esistenti, su base armonizzata, al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 56.
2. Le banche dati di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:
a) informazioni sull’entità, sulle caratteristiche e sull’evoluzione dei flussi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri;
b) i dati elencati nell’allegato XII.
3. Le banche dati sugli imballaggi sono accessibili al grande pubblico in un formato leggibile meccanicamente che consenta un accesso a dati aggiornati relativi alla comunicazione e al costo di gestione dei rifiuti di imballaggio e che garantisca l’interoperabilità e il riutilizzo dei dati. Sono fornite nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato mediante:
a) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica; oppure
b) relazioni pubbliche.
Le prescrizioni di cui al primo comma lasciano impregiudicate le informazioni commercialmente sensibili o la legislazione in materia di protezione dei dati.
CAPO IX PROCEDURE DI SALVAGUARDIA
Articolo 58 Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi
1. Fatto salvo l’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l’imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per l’ambiente o la salute umana, esse lo sottopongono a valutazione senza indebito ritardo, tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate a tale rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.
Ai fini del primo comma, le autorità responsabili dell’applicazione del presente regolamento danno seguito ai reclami o alle segnalazioni relativi a una presunta non conformità dell’imballaggio al presente regolamento e verificano che siano state adottate le opportune misure correttive.
Se, nel corso della valutazione eseguita a norma del primo comma, riscontrano che l’imballaggio non rispetta le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza ritardo all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità adottando misure correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato ragionevole e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità, per garantire la conformità dell’imballaggio a dette prescrizioni.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora vi sia un rischio per la salute umana connesso a imballaggi sensibili al contatto soggetti a normative specifiche volte a tutelare la salute umana, e tale rischio sia trasferito al contenuto imballato, le autorità di vigilanza del mercato non eseguono una valutazione in relazione al rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio. Al contrario, avvertono le autorità competenti per la valutazione di tali rischi, ossia le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 o (UE) 2019/6 o alla direttiva 2001/83/CE.
3. Se ritengono che la non conformità non sia limitata al loro territorio, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all’operatore economico di adottare.
4. L’operatore economico garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli imballaggi non conformi che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.
5. Se l’operatore economico non adotta misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, terzo comma, o se la non conformità persiste, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare la messa a disposizione dell’imballaggio nel loro territorio, per ritirarlo o per richiamarlo.
Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.
6. Le informazioni da inviare alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per l’identificazione dell’imballaggio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio che comporta, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall’operatore economico e, se del caso, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del presente regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:
a) non conformità dell’imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso;
b) carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
7. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato le misure a norma del paragrafo 5, informano senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell’imballaggio interessato e, nel caso in cui gli Stati membri si oppongano alle misure adottate a norma del paragrafo 5, delle loro obiezioni.
8. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5 o 7, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro le misure provvisorie adottata da uno Stato membro, tali misure sono ritenute giustificate.
Gli Stati membri possono prevedere un periodo di applicazione delle misure provvisorie superiore o inferiore a tre mesi in considerazione delle specificità delle prescrizioni in questione.
9. Gli Stati membri provvedono affinché l’imballaggio sia ritirato dal mercato nazionale o siano adottate senza ritardo altre misure restrittive appropriate nei confronti dell’imballaggio o del fabbricante interessato.
Articolo 59 Procedura di salvaguardia dell’Unione
1. Se in esito alla procedura di cui all’articolo 58, paragrafi 5 e 6, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro, a norma dell’articolo 58, o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria al diritto dell’Unione, la Commissione si consulta senza ritardo con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina se la misura nazionale sia giustificata.
L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
2. La Commissione indirizza l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 a tutti gli Stati membri e la comunica senza ritardo ad essi e all’operatore economico interessato.
Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l’imballaggio non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione.
Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.
3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell’imballaggio è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all’articolo 36 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità dell’imballaggio è attribuita a carenze delle specifiche tecniche comuni di cui all’articolo 37, la Commissione modifica o abroga senza ritardo le specifiche tecniche comuni interessate.
Articolo 60 Imballaggi conformi che presentano un rischio
1. Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 58, uno Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi presenti, tuttavia, un rischio per l’ambiente o per la salute umana, chiede tempestivamente all’operatore economico interessato:
a) di adottare, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l’imballaggio interessato, al momento dell’immissione sul mercato, non presenti più tale rischio;
b) di rendere conforme l’imballaggio;
c) di ritirare l’imballaggio dal mercato; o
d) di richiamare l’imballaggio.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora vi sia un rischio per la salute umana connesso a imballaggi sensibili al contatto soggetti a normative specifiche volte alla tutela della salute umana, e tale rischio sia trasferito al contenuto imballato del materiale di imballaggio, le autorità di vigilanza non eseguono una valutazione in relazione al rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio. Al contrario, avvertono le autorità competenti per il controllo di tali rischi, ossia le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, o (UE) 2019/6 o alla direttiva (UE) 2001/83/CE.
3. L’operatore economico prende misure correttive nei confronti di tutti gli imballaggi non conformi che ha messo a disposizione sull’intero mercato dell’Unione.
4. Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri quanto appurato e le successive azioni intraprese a norma del paragrafo 1. Le informazioni comunicate includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione dell’imballaggio non conforme, l’origine e la catena di approvvigionamento dell’imballaggio, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
5. La Commissione avvia tempestivamente consultazioni con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire se la misura nazionale sia giustificata e propone, all’occorrenza, misure appropriate.
L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Per imperativi motivi d’urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione dell’ambiente o della salute umana, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all’articolo 65, paragrafo 3 .
La Commissione indirizza l’atto di esecuzione di cui al presente paragrafo a tutti gli Stati membri e lo comunica immediatamente ad essi e all’operatore economico interessato.
Articolo 61 Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell’Unione
1. Le autorità di vigilanza del mercato comunicano senza ritardo alle autorità designate a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 le misure di cui all’articolo 58, paragrafo 5, del presente regolamento qualora la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale. Detta comunicazione contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare le informazioni necessarie per l’identificazione dell’imballaggio non conforme al quale si applicano le misure e, nel caso di un prodotto imballato, del prodotto stesso.
2. Le autorità designate a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 utilizzano le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per effettuare l’analisi dei rischi a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
3. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 avviene inserendo le informazioni nel pertinente ambiente doganale di gestione dei rischi.
4. La Commissione sviluppa un’interconnessione per automatizzare la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo dal sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 58, paragrafo 6, all’ambiente di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Detta interconnessione inizia a funzionare entro 24 mesi dalla data di adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le norme procedurali e i dettagli delle modalità di attuazione del paragrafo 4, comprese le funzionalità, gli elementi dei dati e il trattamento dei dati, nonché le norme sul trattamento dei dati personali, sulla riservatezza e sulla titolarità dei dati per l’interconnessione di cui al paragrafo 4.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2.
Articolo 62 Non conformità formale
1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze, chiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:
a) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta;
b) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente;
c) il codice QR o il supporto dati di cui all’articolo 12 non dà accesso alle informazioni richieste in conformità del medesimo articolo;
d) la documentazione tecnica di cui all’allegato VII non è disponibile, non è completa o contiene errori;
e) le informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 6, o all’articolo 18, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
f) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all’articolo 15 o 18 non è rispettata;
g) non sono rispettate le prescrizioni relative agli imballaggi eccessivi o all’uso di determinati formati di imballaggio di cui agli articoli 24 e 25;
h) per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili, non sono soddisfatte le prescrizioni di istituzione, funzionamento o partecipazione relative al sistema di riutilizzo di cui all’articolo 27;
i) per quanto riguarda la ricarica, non sono soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 28, paragrafi 1 e 2;
j) non sono soddisfatte le prescrizioni relative alle stazioni di ricarica di cui all’articolo 28, paragrafo 3;
k) non sono raggiunti gli obiettivi di riutilizzo di cui all’articolo 29;
l) gli obblighi di ricarica di cui all’articolo 32 e di offerta di riutilizzo di cui all’articolo 33 non sono stati adempiuti;
m) non sono soddisfatte le prescrizioni relative agli imballaggi riciclabili di cui all’articolo 6;
n) non sono soddisfatte le prescrizioni relative al contenuto riciclato minimo per gli imballaggi di plastica di cui all’articolo 7.
2. Se permane la non conformità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per vietare la messa a disposizione sul mercato dell’imballaggio o garantire che l’imballaggio sia richiamato o ritirato dal mercato.
3. Se permane la non conformità di cui al paragrafo 1, lettere da g) a n), gli Stati membri applicano le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento stabilite dagli Stati membri conformemente all’articolo 68.
CAPO X APPALTI PUBBLICI VERDI
Articolo 63 Appalti pubblici verdi
1. Al fine di incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili, la Commissione adotta, entro il 12 febbraio 2030, atti di esecuzione che specificano le prescrizioni minime obbligatorie relative agli appalti pubblici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE per imballaggi o prodotti imballati o per servizi che utilizzano imballaggi o prodotti imballati o della direttiva 2014/25/UE e aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE o dagli enti aggiudicatori, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, in cui gli imballaggi o i prodotti imballati rappresentano oltre il 30 % del valore stimato dell’appalto o del valore dei prodotti utilizzati dai servizi oggetto dell’appalto. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Le prescrizioni che figurano negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 si applicano alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di cui a tale paragrafo avviate non prima di 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione in questione.
3. Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi si basano sulle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11, o a norma degli stessi, e sugli elementi seguenti:
a) il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per imballaggi o prodotti imballati o per i servizi o lavori che utilizzano imballaggi o prodotti imballati;
b) la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare imballaggi o prodotti imballati più ecosostenibili, senza che ciò comporti costi sproporzionati;
c) la situazione del mercato, a livello di Unione, dei pertinenti imballaggi o prodotti imballati;
d) gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza;
e) gli obblighi in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio.
4. Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi possono assumere la forma di:
a) specifiche tecniche ai sensi dell’articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 60 della direttiva 2014/25/UE;
b) criteri di selezione ai sensi dell’articolo 58 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 80 della direttiva 2014/25/UE; oppure
c) condizioni di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 87 della direttiva 2014/25/UE.
Dette prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi sono elaborate conformemente ai principi contenuti nella direttiva 2014/24/UE e nella direttiva 2014/25/UE per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui al paragrafo 1 possono, in casi debitamente giustificati, derogare alle prescrizioni di cui agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 per motivi di sicurezza pubblica o di salute pubblica. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono inoltre, in casi debitamente giustificati, derogare a tali prescrizioni qualora queste comportino difficoltà tecniche irrisolvibili.
CAPO XI DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 64 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafi 7 e 8, all’articolo 6, paragrafo 4, primo e terzo comma, all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 7, paragrafo 9, all’articolo 7, paragrafo 12, secondo comma, all’articolo 7, paragrafo 13, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 10, all’articolo 29, paragrafo 12, sesto comma, all’articolo 29, paragrafo 13, secondo comma, e all’articolo 29, paragrafo 18, è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere dall’11 febbraio 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di dieci anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafi 7 e 8, all’articolo 6, paragrafo 4, primo e terzo comma, all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 7, paragrafo 9, all’articolo 7, paragrafo 12, secondo comma, all’articolo 7, paragrafo 13, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 10, all’articolo 29, paragrafo 12, sesto comma, all’articolo 29, paragrafo 13, secondo comma, e all’articolo 29, paragrafo 18, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 7 o 8, all’articolo 6, paragrafo 4, primo o terzo comma, all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 7, paragrafo 9, all’articolo 7, paragrafo 12, secondo comma, all’articolo 7, paragrafo 13, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 10, all’articolo 29, paragrafo 12, sesto comma, all’articolo 29, paragrafo 13, secondo comma, e all’articolo 29, paragrafo 18, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 65 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo regolamento.
CAPO XII MODIFICHE
Articolo 66 Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020
Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:
1) nell’allegato I sono aggiunti i punti seguenti:
«74. Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1);
75. Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).»;
2) nell’allegato II, il punto 8 è soppresso.
Articolo 67 Modifiche della direttiva (UE) 2019/904
La direttiva (UE) 2019/904 è così modificata:
1) l’articolo 2 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora la presente direttiva confligga con la direttiva 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva salvo diversamente previsto nel regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
(*1) Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj)»;"
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Qualora l’articolo 4 della presente direttiva confligga con l’articolo 25, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) 2025/40 per quanto riguarda gli imballaggi di plastica monouso elencati all’allegato V, punto 3, di tale regolamento, prevale l’articolo 25, paragrafi 1 e 6, di tale regolamento.»;
2) all’articolo 6, paragrafo 5, le lettere a) e b), sono soppresse a decorrere dal 1o gennaio 2030 o da tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40, se posteriore;
3) all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera e) è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2030 o da tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40, se posteriore;
4) all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione esamina i dati e le informazioni comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni, le fonti di dati e informazioni e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati e informazioni. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.»;
5) la parte B dell’allegato è così modificata:
a) i punti 7), 8) e 9) sono sostituiti dai seguenti:
«7) recipienti per alimenti in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS), ossia contenitori quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
b) generalmente consumati direttamente dal contenitore; e
c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi;
9) tazze per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi.»;
b) sono aggiunti i punti seguenti:
«10) film di plastica termoretraibili utilizzati negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie per la protezione dei bagagli durante il trasporto;
11) trucioli di polistirene e altre materie plastiche utilizzati per proteggere le merci imballate durante il trasporto e la manipolazione;
12) anelli di plastica multipack utilizzati come imballaggi multipli, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 68 Sanzioni
1. Entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Le sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 24 a 29comprendono sanzioni amministrative. Se l’ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente paragrafo può essere applicato in maniera tale che l’azione sanzionatoria sia avviata dall’autorità competente e la sanzione sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso legale siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri notificano le norme e misure di cui al paragrafo 1 e 2 alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Articolo 69 Valutazione
Entro il 12 agosto 2034, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale degli imballaggi. Tale valutazione comprende una parte dedicata, tra le altre cose, all’impatto del presente regolamento sul sistema agroalimentare e sugli sprechi alimentari. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati di detta valutazione. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.
Articolo 70 Abrogazione e disposizioni transitorie
1. La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, ad eccezione dei seguenti articoli:
a) l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento;
b) l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all’allegato II, punto 1, primo trattino, di tale direttiva;
c) l’articolo 5, paragrafi 2 e 3, l’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l’articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028;
d) l’articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029.
2. La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028.
3. Le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE rimangono in vigore e continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogate dagli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento.
4. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l’immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V, punti 2 e 3, fino al 1° gennaio 2030. L’articolo 4, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 1° gennaio 2030.
5. I riferimenti alla direttiva abrogata 94/62/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII del presente regolamento.
Articolo 71 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2026.
Tuttavia, l’articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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Allegati
ALLEGATO I
Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi dell’articolo 3, punto 1)
ALLEGATO II
Categorie e parametri per valutare la riciclabilità degli imballaggi
ALLEGATO III
Imballaggi compostabili
ALLEGATO IV
Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi
ALLEGATO V
Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio
ALLEGATO VI
Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica
ALLEGATO VII
Procedura di valutazione della conformità
ALLEGATO VIII
Dichiarazione di conformità UE n. (*1)…
ALLEGATO IX
Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro di cui all’articolo 44
ALLEGATO X
Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione
ALLEGATO XI
Piano di attuazione da presentare a norma dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera d)
ALLEGATO XII
Dati da includere da parte degli stati membri nelle loro banche di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (secondo le tabelle da 1 a 4)
ALLEGATO XIII
Tavola di concordanza
[...]
Collegati
Vademecum imballaggi e rifiuti di imballaggio
Norme armonizzate direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggi