Patente a crediti: riscritto l'Art. 27 del D.Lgs 81/2008 / Note
Appunti Sicurezza lavoro | ||
24 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Patente a crediti: riscritto l'Art. 27 del D.Lgs 81/2008 / Note ID 21772 | 27.04.2024 / Note complete in allegato Con la Legge di conversione (attesa in GU) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (cd Patente a crediti sicurezza), è stato riscritto l'Art. 27 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (approvazione atto Senato 1110). Con il comma 19 dell’art. 29, viene novellato l’art. 27 del TUS (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). In particolare si introduce dal 1° ottobre 2024 un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che prevede il possesso obbligatorio di una patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. L’obbligo può essere anche esteso ad altri settori, mentre restano esclusi i soggetti: - che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale; (*) Articolo 100, comma 4 decreto legislativo n. 36 del 2023 Requisiti di ordine speciale 4. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. E’ obbligo del committente o responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, la verifica del possesso, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti, anche se in regime di subappalto, della patente o dei requisiti alternativi. Punteggio della patente e condizioni per il rilascio La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti. In assenza di tali requisiti, è fatto salvo, il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro, al ricorrere delle seguenti condizioni: - iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Il possesso dei requisiti può essere autocertificato. La patente può essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera (in quest’ultimo caso, il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi dodici mesi dalla revoca). La definizione sia delle modalità di presentazione della richiesta di rilascio sia dei contenuti informativi della patente è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro. Le informazioni relative alla patente sono inserite in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, insieme a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP). La patente può essere sospesa può avvenire in maniera cautelare in caso di morte o inabilità permanente del lavoratore a un massimo di dodici mesi (nelle more degli eventuali provvedimenti definitivi, ai quali conseguirebbe la riduzione dei crediti). Anche in questo caso, la definizione dei presupposti e del procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione è operata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro. Infine, viene confermata l’avvio dell’attività di monitoraggio da parte dell’INL sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro il 30 settembre 2025, trasmettendo al MLPS i dati raccolti. Decurtazione punti e sospensione della patente Viene aggiunto al TUS il nuovo Allegato I-bis che definisce le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Allegato I-bis FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27 ______ Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 Articolo 29. (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare) a) l’articolo 27 è sostituito dal seguente: Art. 27. - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8. 4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1. 5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. 6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. 7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive 8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14. 9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti. 10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14. 11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente. 12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto. 13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo. 14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. 15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. Tabella di raffronto modifiche art. 27 TUS con Legge di conversione (attesa in GU) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024 Info e download Collegati Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 Sicurezza nei cantieri: patente a crediti dal 1° ottobre 2024 D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro www.tussl.it |
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