Modello DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze | Rev. 3.0 Aprile 2022
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||||||||||
25 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||
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ID 1174 | Rev. 3.0 2022 del 4 Aprile 2022 - In formato doc con allegati (su Fonte INAIL) L'art. 26 del D.Lgs 81/2008 ha introdotto per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare, o ridurre al minimo, i rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda. La redazione di tale documento, quindi, è onere dell'azienda committente, sia essa pubblica o privata; quest'ultima è tenuta a contattare il proprio fornitore che deve, prima di iniziare l'attività prendere visione dei rischi riportati sul DUVRI e riconsegnarlo al committente vistato per accettazione. Fa parte del documento la procedura per la gestione delle interferenze nei contratti d'appalto, che definisce le modalità con le quali il Committente valuta le possibili interferenze del proprio ciclo produttivo, e delle attività ad esso connesse, con quelli degli operatori economici ai quali intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del D.Lgs 81/08, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs 81/08. Un'importante novità normativa, disposta dal DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215) al D.Lgs. 81/2008, prevede che, nei casi di appalto e subappalto, dal 21 dicembre 2021, il datore di lavoro, sia appaltatore che subappaltatore, ha l’obbligo di indicare espressamente, al datore di lavoro committente, il personale che svolge la funzione di preposto (art. 26, comma 8 bis). Previste Sanzioni per il datore di lavoro appaltante Art. 55. (Vedi Modelli Comunicazione preposto appalto e subappalto art. 26 co. 8 bis TUS). La Procedura, nel caso i rischi di interferenze siano accertati, fornisce le modalità con le quali definire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, nonché la gestione del coordinamento e della cooperazione dei soggetti coinvolti. La procedura riguarda principalmente le attività affidate da un operatore economico Committente ad altro operatore economico con un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione regolati dal diritto privato, in particolare nel settore industriale (in settori merceologici diversi). Essa intende fornire alle aziende del comparto industriale uno strumento metodologico di carattere generale utile all’adempimento di quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. I criteri, i contenuti, le istruzioni operative contenute nella procedura possono essere però un riferimento anche per altre tipologie di attività. Lo strumento vuole essere un utile ausilio per garantire al Committente, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs 81/08, un approccio sistematico alla valutazione e alla gestione dai rischi derivanti da interferenze e dunque dovrà essere adattato alle singole realtà aziendali nelle quali vengono rese operative la valutazione e la gestione delle interferenze. Update Rev. 3.0 2022 Il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), di cui all’art. 26 co.3 del D.lgs 81/2008, contenuto all'interno del portfolio allegato, è stato redatto, rielaborando le indicazioni contenute nella Guida INAIL “L'elaborazione del DUVRI” edizione 2013 e risulta essere così strutturato: - PARTE 1 - Azienda committente L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ha introdotto per il Datore di Lavoro Committente l'obbligo di elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, denominato DUVRI, indicando le misure da adottare per eliminare, o ridurre al minimo, i rischi da interferenze in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'Impresa appaltatrice, o a lavoratori autonomi, all'interno della propria Azienda. Il DUVRI è un documento unico per tutti gli Appalti e, pertanto, dinamico; di conseguenza tale valutazione deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, anche in relazione all’esecuzione di attività già appaltate. Dettaglio Rev. 3.0 2022 Documenti (nr. 11) contenuti nel portfolio Rev 3.0 2022: 1. DUVRI - Art. 26 co.3 D.Lgs. 81/2008 [pdf] Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2022 Matrice Revisioni:
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