Prevenzioni incendi per attività di ufficio - INAIL 2022
ID 18146 | 22.11.2022
Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad uffici, utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante il d.m. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice.
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Attività uffici - la normativa applicabile
Per la progettazione di un’attività adibita ad uffici, con oltre 25 occupanti (1), è (ancora (2)) possibile seguire due strade, alternative fra loro:
- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 22 febbraio 2006 (uffici con oltre 25 persone presenti); - applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 8 giugno 2016 e s.m.i. (uffici con oltre 300 occupanti).
Si segnala che, individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter previsto dalla norma individuata, essendo le due RTV alternative e non complementari.
A valle di quanto illustrato finora, appare evidente quanto la scelta di una o dell’altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell’iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:
- costi di progettazione; - costi per l’adeguamento antincendio dell’attività (impianti e strutture); - possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga; - vincoli e oneri per la gestione futura dell’attività a carico del responsabile dell’attività.
L’attento progettista, pertanto, eseguirà prioritariamente una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell’attività. _______ (1) Per affollamenti minori il d.m. 22 febbraio non è applicabile, occorrerà applicare il d.m. 10 marzo 1998, fino a quando non sarà abrogato e sostituito dal d.m. 3 settembre 2021 (il 28 ottobre 2022). (2) Come detto, per queste tipologie di attività, fino all’abrogazione delle RTV tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario”
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Indice Introduzione Obiettivi Le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale Il Codice di prevenzione incendi Attività uffici - la normativa applicabile Il d.m. 22 febbraio 2006 16 La Regola Tecnica Verticale V.4 Caso studio: Edificio adibito ad attività direzionale e uffici Descrizione Contestualizzazione dell’attività in relazione alla prevenzione incendi Progettazione antincendio con il d.m. 22 febbraio 2006 Riferimenti normativi Classificazione degli uffici Ubicazione Generalità Accesso all’area Separazioni - comunicazioni Caratteristiche costruttive Resistenza al fuoco Reazione al fuoco Compartimentazione Misure per l’evacuazione in caso di emergenza Affollamento Capacità di deflusso Sistema di vie di uscita Numero delle uscite Larghezza delle vie di uscita Lunghezza delle vie di uscita Porte Scale Impianti di sollevamento Aerazione Attività accessorie Locali per riunioni e trattenimenti Archivi e depositi Autorimesse Servizi tecnologici Impianti di condizionamento e ventilazione Impianti elettrici Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi Estintori Impianti di estinzione incendi Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme Generalità Sistema di allarme Segnaletica di sicurezza Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio Problematiche inerenti l’applicazione della RTV tradizionale Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi Riferimenti normativi Classificazione degli uffici La metodologia generale Scopo della progettazione Obiettivi di sicurezza Valutazione del rischio d’incendio per l’attività Attribuzione dei profili di rischio Strategia antincendio per la mitigazione del rischio Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio Individuazione delle soluzioni progettuali Reazione al fuoco Resistenza al fuoco Compartimentazione Progettazione dei compartimenti antincendio Realizzazione dei compartimenti antincendio Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio Ubicazione Comunicazioni tra attività Esodo Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo Requisiti antincendio minimi per l’esodo La progettazione del sistema d’esodo Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo Verifica di rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5 Soluzione alternativa Gestione della sicurezza antincendio (GSA) Controllo dell’incendio Estintori d’incendio Rete idranti Rivelazione ed allarme Controllo fumi e calore Operatività antincendio Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (par. S.10.6.1) Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.3) Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.4) Impianti centralizzati di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.9) Sezione V - Regole tecniche verticali Cap. V.1 Aree a rischio specifico Cap. V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive Cap. V.3 Vani degli ascensori Cap. V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili Confronto tra gli esiti delle due progettazioni Considerazioni a commento Bibliografia Fonti immagini
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Fonte: INAIL
Info e download
Collegati Codice Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015 | RTO II Decreto 14 febbraio 2020 Decreto 22 febbraio 2006 Decreto 3 settembre 2021
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