Regolamento (CE) N. 1107/2009: Prodotti fitosanitari sostanze attive approvate al 11.01.2022
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30 Novembre 2024 | ||
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Regolamento (CE) N. 1107/2009: Testo e sostanze attive approvate 1 Regolamento (CE) N. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309/1 del 24.11.2009). 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011) Pesticida (Direttiva 2009/128/CE) a) prodotto fitosanitario secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Fig. 1 - Definizione di pesticida 1 Regolamento (CE) N. 1107/2009 Articolo 1 Oggetto e scopo 1. Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti l’autorizzazione, l’immissione sul mercato, l’impiego e il controllo all’interno della Comunità dei prodotti fitosanitari, così come sono presentati nella loro forma commerciale. 2. Il presente regolamento stabilisce sia le norme relative all’approvazione delle sostanze attive, degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti che sono contenuti nei prodotti fitosanitari o che li costituiscono, sia le norme sui coadiuvanti e sui coformulanti. 3. Scopo del presente regolamento è di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell’ambiente e di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, stimolando nel contempo la produzione agricola. 4. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione al fine di garantire che le sostanze attive o i prodotti immessi sul mercato non abbiano effetti nocivi per la salute umana o animale o l’ambiente. In particolare, non si impedisce agli Stati membri di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l’ambiente. 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 Sostanze attive approvate Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate. (GU L 153 dell'11.6.2011) Le sostanze attive di cui all'allegato del presente Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Modifiche Regolamento (CE) N. 1107/2009: M1 - REGOLAMENTO (UE) N. 518/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 Rettifiche: Rettifica, GU L 111, 2.5.2018, pag. 10 (2018/605) Collegati |
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