Regolamento (UE) 2017/1432
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Regolamento (UE) 2017/1432
della Commissione del 7 agosto 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari per quanto riguarda i criteri per l'approvazione delle sostanze attive a basso rischio
Modifiche Allegato II punto 5 - Sostanze attive a basso rischio
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal presente regolamento, si applica a decorrere dal 28 agosto 2017, salvo nel caso delle procedure per le quali il comitato abbia espresso un voto sul progetto di regolamento presentatogli senza che detto progetto di regolamento sia stato adottato entro 28 agosto 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
...
L'allegato II, punto 5 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è sostituito dal seguente: «5. Sostanze attive a basso rischio 5.1. Sostanze attive diverse dai microrganismi 5.1.1. Una sostanza attiva diversa da un microrganismo non è considerata a basso rischio se conforme a una delle seguenti condizioni: a) è stata classificata, o è oggetto di classificazione, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come: b) è stata individuata come sostanza prioritaria a norma della direttiva 2000/60/CE; c) si ritiene che alteri il sistema endocrino; d) ha effetti neurotossici o immunotossici. 5.1.2. Una sostanza attiva diversa da un microrganismo non è considerata a basso rischio se è persistente (ha un tempo di dimezzamento nel terreno superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 100. Una sostanza attiva che sia però presente in natura, che non soddisfa nessuna delle condizioni dalla lettera a) alla lettera d) del punto 5.1.1, può essere considerata a basso rischio anche se è persistente (ha un tempo di dimezzamento nel terreno superiore a 60 giorni) o se il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 100. 5.1.3. Una sostanza attiva diversa da un microrganismo, emanata e utilizzata da piante, animali e altri organismi per comunicare, è considerata a basso rischio se non soddisfa nessuna delle condizioni dalla lettera a) alla lettera d) del punto 5.1.1. 5.2. Microrganismi 5.2.1. Una sostanza attiva che è un microrganismo può essere considerata a basso rischio salvo il caso in cui a livello di ceppo abbia mostrato resistenza multipla agli antimicrobici impiegati in medicina per uso umano o veterinario. 5.2.2. I baculovirus vanno considerati a basso rischio salvo il caso in cui a livello di ceppo abbiano mostrato effetti nocivi su insetti non bersaglio.
- cancerogena di categoria 1 A, 1B o 2,
- mmutagena di categoria 1 A, 1B o 2,
- tossica per la riproduzione di categoria 1 A, 1B o 2,
- sensibilizzante della pelle di categoria 1,
- provocante gravi lesioni oculari di categoria 1,
- sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1,
- con tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3,
- con tossicità acuta per organi bersaglio di categoria 1 o 2,
- con tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici di categoria 1 in base a opportune prove standard,
- esplosiva,
- corrosiva per la pelle di categoria 1 A, 1B o 1C;
GUUE L205/59 08.08.2017
Entrata in vigore: 28.08.2017
Normativa di riferimento:
Regolamento CLP Testo Consolidato