Altezza locali abitativi: norme e valori
Appunti Costruzioni | |||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||
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Altezza locali abitativi: norme e valori L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione (vedi nota sui termini abitabilità e agibililtà) è fissata in m. 2,70, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. La norma di riferimento è il D.M. del 5 luglio 1975. Riduzioni di altezza ad m. 2,55previste per i comuni montani al di sopra dei m. 1000 e m. 2,60 nel caso di ristrutturazioni importanti per installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno.
D.M. del 5 luglio 1975 Nota riduzione altezza Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 Allegato 1 (articoli 3 e 4) criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici 2 Prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica 4. Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all’articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55. Decreto Ministeriale del 5 luglio 1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d'abitazione. Ogni Regione italiana dispone di una propria normativa riguardo alla realizzazione dei locali (vedi in calce Regione Lombardia). In ogni caso, quasi tutti i regolamenti regionali fanno capo al il D.M. del 5 luglio 1975, che stabilisce l’altezza minima dei locali abitabili, definendola a 2,70 metri, che scende a 2,40 metri nel caso di locali non abitabili, come ad esempio bagni, corridoi o ripostigli. Norme per l'edilizia residenziale Legge 27 maggio 1975, n. 166 a) ciascuno di detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura degli ambienti stessi; Tolleranze Il DL 70/2011 aggiunge il comma 2-ter all'articolo 34 del testo unico dell'edilizia DPR 380/01. Art. 34 Interventi eseguiti in parziale difformita' dal permesso di costruire Tollerabilità di cantiere. TAR Cons. Stato, sez. IV, dec. n. 2253 del 2007 TAR del Piemonte sez. II n. 1061/2015 Soppalchi industriali abitabili L'altezza di soppalchi a titolo abitativo deve essere considerata quella prevista dalla norma nazionale di cui al D.M. del 5 luglio 1975. La realizzazione di un soppalco in un fabbricato esistentr è possibile se vi è un’altezza utile da consentire la realizzazione un interpiano (soppalco). Si tratta di un requisito importante per garantire la sicurezza delle persone impegnate nella movimentazione di merci o nello svolgimento delle attività industriali. Il oprimo elemento da considerare è l’altezza della zona sottostate al soppalco, soprattutto se questa è attrezzata e adibita ad area di lavoro. Anche in questo caso, esistono delle regole da seguire nella progettazione di un soppalco industriale che stabiliscono l’altezza del piano di calpestio. Se le zone sottostanti sono soggette alla permanenza di persone, è necessario garantire adeguate condizioni di igiene e sicurezza. La superficie da soppalcare, normalmente, non deve essere superiore ad 1/3 della superficie del fabbricato, ma può arrivare fino a metà della superficie quando si soddisfano determinati requisiti di altezza sopra e sotto il soppalco. Un altro elemento da valutare è la portata del soppalco in funzione dell’impiego che ne sarà fatto (es. dai 250 ai 1.000 kg/m² a carico uniformemente distribuito) per soddisfare qualunque esigenza di carico. I soppalchi industriali possono ospitare qualunque tipo di merce, anche macchinari pesanti e ingombranti. Per realizzare un soppalco industriale occorre tenere conto anche delle caratteristiche del luogo di installazione e, in particolare, del rischio sismico. La progettazione dei soppalchi deve essere effettuata in conformità con le norme vigenti in materia di costruzione con relazioni di calcolo. Soppalchi abitativi residenziali La normativa nazionale per la costruzione del soppalco, quindi, stabilisce i limiti di altezza che sono compresi fra 2,70 metri e 2,40 metri, sono presenti delle situazioni in cui sono consentite anche delle altezze inferiori nei regolamenti locali, come ad esempio nei casi di abitazioni che si trovano all’interno di specifici centri storici oppure in comuni di montagna situati oltre una determinata altitudine: per esempio, in Lombardia, la Regione, stabilisce l’altezza media dei soppalchi a 2,40 metri per le abitazioni che si trovano al di sopra dei 600 metri di altitudine, mentre si attesta a 2,10 metri l’altezza del soppalco per le strutture situate a più di 600 metri di altitudine: per quest’ultimo caso, quindi, l’altezza minima viene fissata a 1,5 metri. Per quanto riguarda la Regione Piemonte, questa ad esempio ha stabilito che l’altezza minima di un soppalco letto sarà di 1,6 metri in pianura e di 1,4 metri in montagna, mentre per i locali di servizio, questa si riduce a 1,2 metri. Per la costruzione di un soppalcop (per esempio in un sottotetto), è necessario presentare un progetto realizzato da un architetto professionista all’Ufficio Tecnico del Comune di residenza; invece, a lavoro ultimati, si dovrà portare presso l’Ufficio del Catasto tutta la documentazione del caso per permettere la registrazione dell’aumento della superficie calpestabile a seguito della realizzazione del suddetto soppalco. _______ Esempio disposizioni regionali Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti: L.R. 7/2017 Lombardia Attuazione legge recupero dei vani e locali seminterrati esistenti Con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 23/10/2017 il Comune di Milano ha dato attuazione a quanto previsto dalla L.R. 7/2017 che promuove il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con esclusione del produttivo. Era stato fissato al 31 ottobre 2017 il termine per i Comuni per disporre, con delibera di Consiglio comunale, l’esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della legge per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti, motivata da specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo, di rischio idrogeologico e in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati. La Legge pone particolare attenzione inoltre alle operazioni di monitoraggio degli interventi di recupero, per le quali le Amministrazioni comunali dovranno inoltre comunicare i dati raccolti entro il 31 dicembre di ogni anno a Regione Lombardia. In allegato disponibili le indicazioni operative emesse dal Comune di Milano inerenti l'applicazione della delibera
Con l’articolo 24 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) sono stati ricondotti i termini agibilità edilizia e abitabilità al solo termine di "agibilità".
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