Indirizzi piani di emergenza esterna stabilimenti Seveso III
Appunti Chemicals | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Indirizzi piani di emergenza esterna stabilimenti a Seveso III Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 105/2015 Il documento “Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015”, predisposto dal Gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 Giugno 2015 n. 105, questo documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture e agli altri soggetti competenti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la sperimentazione del Piano di Emergenza Esterna, previsti dall’art. 21, comma 6, del suddetto decreto legislativo. Il decreto legislativo del 26 giugno 2015 n.105, all’art. 21 stabilisce che il Piano di Emergenza Esterna (PEE) debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La sperimentazione del PEE costituisce un elemento fondamentale introdotto già dal D.Lgs. 334/1999, confermato nel decreto legislativo n.105/2015, ed avviene attraverso esercitazioni che testano le procedure di attivazione delle strutture operative, la capacità operativa delle componenti istituzionali e di alcuni settori socioeconomici quali scuole, ospedali, supermercati, ecc. presenti nelle zone a rischio e la capacità operativa dei piani di settore previsti. La sperimentazione deve permettere di verificare se l’attivazione del PEE consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.21 del decreto legislativo n.105/2015, ovvero: - controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; L’attività di sperimentazione consente: - la verifica delle azioni previste dal piano; Al fine di rendere efficace la sperimentazione è necessaria la condivisione degli obiettivi con tutti gli attori indicati nel PEE. L’istituzione di un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura è lo strumento preferenziale per il coinvolgimento di tutti gli enti indicati nel PEE che partecipano al modello di intervento. Sommario Fonte: MATTM Art. 21 Piano di emergenza esterna decreto legislativo n.105/2015 |
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