Indirizzi PEE stabilimenti a rischio incidente rilevante | Seveso III
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Indirizzi piani di emergenza esterna stabilimenti a rischio incidente rilevante
Indirizzi per la sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 105/2015
Il documento “Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio incidente rilevante ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 105/2015”, predisposto dal Gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 Giugno 2015 n. 105, questo documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture e agli altri soggetti competenti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la sperimentazione del Piano di Emergenza Esterna, previsti dall’art. 21, comma 6, del suddetto decreto legislativo.
Il decreto legislativo del 26 giugno 2015 n.105, all’art. 21 stabilisce che il Piano di Emergenza Esterna (PEE) debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La sperimentazione del PEE costituisce un elemento fondamentale introdotto già dal D.Lgs. 334/1999, confermato nel decreto legislativo n.105/2015, ed avviene attraverso esercitazioni che testano le procedure di attivazione delle strutture operative, la capacità operativa delle componenti istituzionali e di alcuni settori socioeconomici quali scuole, ospedali, supermercati, ecc. presenti nelle zone a rischio e la capacità operativa dei piani di settore previsti.
La sperimentazione deve permettere di verificare se l’attivazione del PEE consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.21 del decreto legislativo n.105/2015, ovvero:
- mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
- informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino ed al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
L’attività di sperimentazione consente:
- la verifica delle azioni previste dal piano;
- la verifica e il miglioramento delle capacità operative del personale coinvolto;
- la verifica della correttezza delle procedure previste per gli stati di attuazione del piano.
Al fine di rendere efficace la sperimentazione è necessaria la condivisione degli obiettivi con tutti gli attori indicati nel PEE.
L’istituzione di un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura è lo strumento preferenziale per il coinvolgimento di tutti gli enti indicati nel PEE che partecipano al modello di intervento.
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Sommario
I INTRODUZIONE
II OBIETTIVI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PEE
III TIPOLOGIE DI ESERCITAZIONI PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PEE
IV INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI UNA ESERCITAZIONE
V CRITERI PER PIANIFICARE E PROGRAMMARE LE ESERCITAZIONI SUI PEE
VI MODALITA’ DI PREPARAZIONE E CONDUZIONE DELLE ESERCITAZIONI
VI.1 PROCESSO METODOLOGICO DI SVILUPPO DELLE ESERCITAZIONI DEI PEE
VI.2 CONDUZIONE DELLE ESERCITAZIONI DI TIPO TABLE TOP (LIVELLI A e B)
VI.3 CONDUZIONE DELLA ESERCITAZIONE PER PROVE DI SOCCORSO SINGOLE/CONGIUNTE (LIVELLO C) E DI TIPO FULL SCALE (LIVELLO D)
VII GLOSSARIO
VIII ALLEGATI
ALLEGATO 1 – CHECK LIST ESERCITAZIONE DI LIVELLO A E B
ALLEGATO 2 – CHECK LIST ESERCITAZIONE PER PROVE DI SOCCORSO/CONGIUNTE (LIVELLO C) E FULL SCALE (LIVELLO D)
ALLEGATO 3 – SCHEMA DI DOCUMENTO DI IMPIANTO
ALLEGATO 4 – MATRICE SEMPLIFICATA DEI RUOLI PER LE FASI DELLA ESERCITAZIONE
Fonte: MATTM
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1. Per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, sentito il CTR e previa consultazione della popolazione e in base alle linee guida previste dal comma 7, predispone il piano di emergenza esterna allo stabilimento e ne coordina l'attuazione.
2. Per gli stabilimenti di soglia superiore il piano e' predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano e' predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.
3. Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ISPRA, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, nonche' al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all'ente territoriale di area vasta, di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, competenti per territorio. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
4. Il piano di cui al comma 1 e' elaborato, tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato 4, punto 2, allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita' locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
5. Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
6. Il piano di cui al comma 1 e' riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; il Prefetto informa della revisione del piano i soggetti ai quali il piano e' comunicato ai sensi del comma 3.
7. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza Unificata, le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, e per la relativa informazione alla popolazione. Fino all'emanazione delle predette linee guida si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
8. Sulla base delle proposte formulate dal Coordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede all'aggiornamento delle linee guida di cui al comma 7.
9. Per le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti ad effetto domino di cui all'articolo 19 il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, redige il piano di emergenza esterna, in conformita' al comma 1, tenendo conto dei potenziali effetti domino nell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterna si applica quello gia' emanato in precedenza.
10. La consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna, di cui ai commi 1 e 6, e' effettuata con le modalita' definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. In base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonche' trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 13, il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose puo' decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorita' competenti di cui all'articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.
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