Elenco sostanze soggette a restrizioni: Allegato XVII REACH / Update 02 Giugno 2025
Appunti Chemicals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newsletter n. 102453 del 06 Giugno 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Elenco sostanze soggette restrizioni Allegato XVII REACH / 06.2025 ID 15003 | Rev. 9.0 del 03.06.2025 / Last update Regolamento (UE) 2024/2462 Il Documento elenca le sostanze dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 - REACH (soggette a restrizioni), con note e link dei Regolamenti che hanno modificato l'elenco (dal 2019). Le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, per le quali l'allegato XVII prevede una restrizione non sono fabbricate, immesse sul mercato o utilizzate se non ottemperano alle condizioni di tali restrizioni. REACH - List of Amendments to Annex XVII - Restrictions 03.06.2025 Regolamento (UE) 2025/1090 (GU L 2025/1090 del 3.6.2025) Regolamento (UE) 2025/1090 della Commissione, del 2 giugno 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la N,N-dimetilacetammide (DMAC) e l’1-etilpirrolidin-2-one (NEP). (GU L 2025/1090 del 3.6.2025). Entrata in vigore 23.06.2025 (Modifica Allegato XVII aggiunte voci 80 e 81) 02.04.2025 Regolamento (UE) 2025/660 (GU L 2025/660 del 2.4.2025) Regolamento (UE) 2025/660 della Commissione, del 1° aprile 2025, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei bersagli di argilla. (GU L 2025/660 del 2.4.2025). Entrata in vigore: 22.04.2025 (Modifica Allegato XVII aggiunta voce 50 bis) 20.09.2024 Regolamento (UE) 2024/2462 (GU L 2024/2462 del 20.9.2024) Regolamento (UE) 2024/2462 della Commissione, del 19 settembre 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’acido perfluoroesanoico (PFHxA), i suoi sali e le sostanze a esso correlate. (GU L 2024/2462 del 20.9.2024). Entrata in vigore: 10.10.2024 (Modifica Allegato XVII aggiunta voce 79) 13.08.2024 Rettifica regolamento (UE) 2024/1328 (GU L 2024/90510 del 13.8.2024) Rettifica del regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6). (GU L 2024/90510 del 13.8.2024) (Rettifica Allegato XVII voce 70) 17.05.2024 Regolamento (UE) 2024/1328 (GU L 2024/1328 del 17.5.2024) Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano(D6). (GU L 2024/1328 del 17.5.2024). Entrata in vigore: 06.06.2024 (Sostituzione Allegato XVII voce 70) 27.09.2023 Regolamento (UE) 2023/2055 (GU L 238/67 del 27.09.2023) Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione del 25 settembre 2023 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici. (GU L 238/67 del 27.09.2023). Entrata in vigore: 17.10.2023 (Modifica Allegato XVII aggiunta voce 78) 17.07.2023 Regolamento (UE) 2023/1464 (GU L 180/12 del 17.7.2023) Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide. (GU L 180/12 del 17.7.2023). Entrata in vigore: 06.08.2023 (Modifica Allegato XVII aggiunta voce 77 - Formaldeide - N. CAS 50-00-0 - N. CE 200-001-8 e sostanze che rilasciano formaldeide). Update 08.05.2023 Regolamento (UE) 2023/923 (GU L 123/1 dell’8.5.2023) Regolamento (UE) 2023/923 della Commissione del 3 maggio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il piombo e i suoi composti nel PVC. (GU L 123/1 del 8.5.2023). Entrata in vigore: 28.05.2023 Update 14.12.2021 Regolamento (UE) 2021/2204 (GU L 415/16 del 22.11.2021) Regolamento (UE) 2021/2204 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) (GU L 446/34 del 14.12.2021). Entrata in vigore: 03.01.2022 (Modifica solo le Appendici 2, 4, 6 dell’Allegato XVII) Update 23.11.2021 Regolamento (UE) 2021/2030 (GU L 415/16 22.11.2021) (76) Ultima sostanza inserita N,N-dimetilformammide. Regolamento (UE) 2021/2030 della Commissione del 19 novembre 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la N,N-dimetilformammide (GU L 415/16 del 22.11.2021). Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH TITOLO VIII RESTRIZIONI RELATIVE ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO E ALL'USO DI TALUNE SOSTANZE PERICOLOSE, MISCELE E ARTICOLI CAPO 1 Questioni generali Articolo 67 Disposizioni generali 1. Una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, per la quale l'allegato XVII prevede una restrizione non è fabbricata, immessa sul mercato o utilizzata se non ottempera alle condizioni di tale restrizione. Questa disposizione non si applica alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di una sostanza nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo scientifici. L'allegato XVII specifica se la restrizione non si applica ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, nonché il quantitativo massimo soggetto ad esenzione. 2. Il paragrafo 1 non si applica all'uso delle sostanze in prodotti cosmetici quali definiti nella direttiva 76/768/CEE, in relazione alle restrizioni destinate a controllare i rischi per la salute umana contemplati da detta direttiva. 3. Fino al 1° giugno 2013, uno Stato membro può mantenere in vigore eventuali restrizioni esistenti più rigorose in relazione all'allegato XVII in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso di una sostanza, a condizione che esse siano state notificate conformemente al trattato. La Commissione compila e pubblica un inventario di tali restrizioni entro il 1o giugno 2009. ALLEGATO XVII RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, MISCELE E ARTICOLI PERICOLOSI Tutto il Documento in allegato
... Fonte ECHA Matrice Revisioni
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