Schema di Relazione annuale medico competente - Art. 25 co. 1 lett. i) TUS
Appunti Sicurezza lavoro | ||
26 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Schema di Relazione annuale medico competente ID 18935 | 09.02.2023 / In allegato Documento completo e schema in formato .doc La relazione sanitaria è uno strumento informativo con cui il medico competente, comunica al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti sanitari ed il significato di detti risultati, ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. La relazione sanitaria deve essere prodotta annualmente in forma scritta e presentata nell’ambito della riunione periodica come previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 81/2008. Di seguito si fornisce uno schema di relazione sanitaria ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 81/2008 in formato .doc compilabile ed adattabile alle differenti realtà aziendali. Art. 25 Obblighi del medico competente i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; ... Art. 35 Riunione periodica 1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: 3. Nel corso della riunione possono essere individuati: 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione. 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. ... [...] Segue Formato doc
Collegati
|
||
|
||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter |
||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |