D.M. 2 maggio 2001 / Criteri individuazione e uso DPI
ID 5927 | 09.08.2023 / In allegato
Confermata validità Legge 215/2021 / conversione DL n. 146/2021 con aggiornamento alle edizioni delle norme UNI più recenti.
D.M. 2 maggio 2001
Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
(GU n.209 del 08.09.2001 - SO n. 226)
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Applicazione / Status del Decreto
Come previsto dalla Legge 215/2021 di conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, che ha modificato l’art. 79 del D.Lgs. 81/08 introducendo il comma 2-bis, fino all'emanazione del Decreto previsto al comma 2, le disposizioni del Decreto 2 Maggio 2001 devono essere lette con aggiornamento alle edizioni delle norme UNI più recenti.
Infatti:
la Legge 215/2021 di conversione del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, ha modificato l’art. 79 del D.Lgs. 81/08 introducendo il comma 2-bis che riporta:
Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso
...
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
2-bis Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti.
Il comma 2-bis introduce l’obbligo per il datore di lavoro, per quanto riguarda scelta, uso e manutenzione dei DPI, di fare riferimento anche a quanto previsto dalle norme tecniche UNI più recenti (che, comunque, indipendentemente da quanto novellato, l'applicazione delle norme è, in generale, Buona Tecnica per il rispetto di requisiti di sicurezza).
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Articolo 1
1. Sono approvati i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:
a) alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del presente decreto;
b) alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del presente decreto;
c) alla protezione degli occhi:
i) filtri per saldatura e tecniche connesse,
ii) filtri per radiazioni ultraviolette,
iii) filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del presente decreto;
d) a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del presente decreto.
Articolo 2
1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente articolo 1, devono garantire un livello di sicurezza equivalente.
Articolo 3
1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
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ALLEGATO 1
0. Introduzione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Definizioni
4. Classificazione
5. Selezione
6. Uso
7. Cura e manutenzione
Figure
Appendice A - Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare relativa ad un livello di pressione acustica continua equivalente ponderata A
Appendice B - Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare rispetto al livello di pressione acustica di picco
Appendice C - (Informativa)
ALLEGATO 2
0. Introduzione
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Definizioni
4. Misure generali per il contenimento degli inquinanti ambientali e l'utilizzo degli APVR
5. Criteri di scelta
5.1 - Valutazioni generali
5.2 - Protezione offerta dai diversi apparecchi
6. Descrizione degli apparecchi e limitazioni di impiego
6.1 - Respiratori a filtro
6.2 - Respiratori isolanti
7. Uso
7.1 - Generalita'
7.2 - Durata di impiego
7.3 - Adattamento del facciale ed accettabilita' dell'apparecchio da parte di chi lo indossa
7.4 - Informazione, formazione e addestramento in materia di protezione delle vie respiratorie
8. Documentazione, immagazzinamento e manutenzione degli APVR
8.1 - Generalita'
8.2 - Mantenimento della documentazione
8.3 - Immagazzinamento
8.4 - Manutenzione
8.5 - Riempimento delle bombole di aria compressa
8.6 - Riempimento delle bombole di ossigeno
8.7 - Controlli da parte del responsabile degli APVR
8.8 - Controlli specialistici
9. Frequenza della manutenzione e dei controlli
10. Indicazioni operative per la scelta degli APVR 90
10.1 - Premessa
10.2 - Scelta dell'APVR
Appendice A - Elenco delle norme europee sugli APVR (Informativa)
ALLEGATO 3 (*)
i) UNI EN 169 (1993) - Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso
1. Generalita'
1.1 - Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura e saldo-brasatura a gas
1.2 - Numeri di graduazione da utilizzare in ossitaglio
1.3 - Numeri di graduazione da utilizzare per il taglio al plasma a getto
1.4 - Numeri di graduazione da utilizzare per la saldatura o per il taglio al plasma ad arco elettrico
1.5 - Numeri di graduazione dei filtri da utilizzare per gli aiuto saldatori
2. Osservazioni
ii) UNI EN 170 (1993) - Filtri ultravioletti. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso
iii) UNI EN 171 (1993) - Filtri infrarossi. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
0. Guida per la selezione e l'uso
ALLEGATO 4 (*)
1. Scopo e campo di applicazione
2. Definizioni
3. Effetto di agenti chimici sul corpo
4. Accertamento di rischio
5. Indumenti protettivi
6. Selezione
7. Altri pericoli
8. Uso e manutenzione
Appendice
(*) I richiami di norme tecniche effettuati nel testo costituiscono soltanto un riferimento bibliografico atto ad indicare la fonte di quanto affermato: per la comprensione del testo stesso non è generalmente necessaria la loro consultazione; ove ciò risultasse invece necessario, viene riportato in nota il punto o i punti specifici della norma richiamata.
Info e download
Collegati
Guanti di protezione rischi meccanici - EN 388:2016+A1:2018
Vademecum DPI Protettori dell’udito
Vademecum illustrato DPI
UNI 11719:2018
Vademecum illustrato | Scelta APVR
Regolamento (UE) 475/2016
D.Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992
Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI
Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425
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