Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi TUS: Quando è necessaria / Rev. 1.0 Maggio 2023
Appunti Sicurezza lavoro | |||||||||||||
28 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Aggiornamento/Nuova VR TUS: Quando è necessaria / Rev. 2023 ID 11544 | Rev. 1.0 del 05.05.2023 / Documento completo allegato Il presente Documento intende fornire un quadro articolato per i criteri normativi/altro che possono implicare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Art, 29 c.3 e altri vedi a seguire), un Aggiornamento/Nuova Valutazione dei Rischi (Art. 28) e conseguente rielaborazione del DVR (Art. 17). L'obbligo di aggiornamento della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il documento di valutazione dei rischi (DVR), non è previsto dal D. Lgs. 81/2008 secondo una frequenza predefinita, ma solo, come si vedrà a seguire all’art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/2008, tradotto, ed in generale, se sono "individuati/introdotti nuovi rischi o modifica a quelli già valutati in relazioni alle mansioni previste" (si veda il dettato completo dell’Art. 29 comma 3). Per altro, in merito ai rischi da agenti fisici, cancerogeni o mutageni e biologici, sono stabilite specifiche cadenze massime per una nuova/aggiornamento della valutazione dei rischi e del DVR, indipendentemente dalla presenza di nuovi rischi o modifiche a quelli già valutati.
In caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare il documento valutazione rischi elaborando il documento entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, salvo immediata evidenza degli adempimenti di cui all'Art. 28 comma 3bis. Un eventuale cambio di sede o l’apertura di una sede distaccata, vengono invece considerati come una modifica (All’art. 29 comma 3) e richiedono quindi una revisione entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. D. Lgs. 81/2008 / Nuova impresa Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei miscele chimiche (7) impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010. 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A. Valutazione su modifiche generali All’art. 29 comma 3 del è riportato brevemente che la Valutazione dei Rischi deve essere immediatamente rielaborata nel caso di: - modifiche del processo produttivo Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. B. Valutazione temporale AGENTI FISICI (art.181 c.2) / cadenza almeno quadriennale Art. 181. Valutazione dei rischi 2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. 3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. D. Lgs. 81/2008 / Agenti cancerogeni e mutageni Art. 236. Valutazione del rischio 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. 5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. D. Lgs. 81/2008 / Agenti biologici Art. 271. Valutazione del rischio 1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2; 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. B.1. Valutazione su modifiche specifiche D. Lgs. 81/2008 / Protezione da agenti chimici Art. 223. Valutazione dei rischi C. Valutazione su aggiornamento/nuove norme tecniche Ove non è specificata una periodicità di aggiornamento della valutazione dei rischi si può far riferimento a: Aggiornamenti/nuove norme tecniche nel contesto della VR Eventuali aggiornamenti/nuove norme tecniche (Art. 2. Definizioni) riportate nel D.Lgs. 81/2008, e/o applicate per la Valutazione dei Rischi, essendo le stesse "norme di buona tecnica" e/o “stato dell’arte”, potrebbero prevedere un aggiornamento della Valutazione dei Rischi e del DVR. C.1 Esempio di riferimento alle norme tecniche / buone prassi / linee guida DLgs. 81/2008 / Norme tecniche / Buone Prassi / Linea guida INAIL - MMC Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro D.Valutazione su aggiornamenti normativi Aggiornamento della Valutazione dei rischi potrebbe essere necessaria per aggiornamento modifiche di atti collegati al D. Lgs. 81/2008. Sentenze Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 39283 del 30 agosto 2018 Sentenza Cassazione Penale Sezione IV n. 4706 del 31 gennaio 2017 Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2023 Matrice revisioni
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