Officina Elettrica: Legislazione TU Accise e Note
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28 Novembre 2024 | ||
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Officina Elettrica: Legislazione TU Accise e Note ID 18197 | 28.11.2022 / In allegato Documento sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relazione con la Licenza di officina elettrica di cui al TU Accise Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. Documenti allegati: Un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (esempio fotovoltaico) con potenza di picco superiore ai 20 kW con un autoconsumo > dell'1% è considerato una officina elettrica detta anche officina di produzione di energia elettrica (Vedasi definizione Art. 54 del TUA - Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e Decreto 27 ottobre 2011 - in calce). Ogni impianto da fonti rinnovabili che supera i 20 Kw (Vedasi Art. 52 del TUA - Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504), installato per la produzione di energia elettrica per autoconsumo, deve fare denuncia di officina elettrica presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane del territorio competente per il rilascio della Licenza di officina elettrica (Vedasi Art. 53 del TUA - Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504). Fig. 1 - Obbligo Licenza esercizio impianti VF > 20 kW (immissione in rete e autoconsumo dell’energia) Tali impianti devono: - denunciare l'apertura di Officina Elettrica presso l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane del territorio competente ed ottenere la licenza di esercizio per officina di produzione con cessione dell'energia elettrica eccedente. (*) NOTA: La Dichiarazione annuale di consumo è obbligatoria per tutti gli impianti fotovoltaici di POTENZA superiore ai 20 kW anche senza il regime di officina elettrica. IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA - impianto di qualsiasi potenza di picco, con immissione in rete di tutta l'energia prodotta, senza autoconsumo (se non autoconsumo energia allora non è applicata l'Accisa); IMPIANTI FOTOVOLTAICI SOTTOPOSTI ALL'OBBLIGO DI DENUNCIA DI OFFICINA ELETTRICA Licenza di esercizio di cui all’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 Art. 52. (Oggetto dell'imposizione) (Artt. 1 e 5 T.U. energia elettrica 1924 (*) - Art. 2 legge 31 ottobre 1966, n. 940 - Art. 6 legge 19 marzo 1973, n. 32 - Art. 22 legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Art. 6 D.L. n. 151/1991 (**) - Art. 10 legge 31 gennaio 1994, n. 97). 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio. 2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; 3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica: a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita'; 4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facolta' di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi. (*) Il riferimento al T.U. energia elettrica 1924 riguarda il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, con le modifiche apportate con l'allegato C del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334 e con l'allegato H del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945. L'imposta sul consumo del gas e' stata soppressa con l'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Art. 53 (Soggetti obbligati e adempimenti). a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica utilizzata con impiego unico previa trasformazione o conversione comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW; 4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la cessazione dell'attivita', entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati. 7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica e' rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale. Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale. 8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito "d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonche' l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. Art. 54 Definizione di officina (Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1932 (*) 1. L'officina e' costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi. 2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione. 3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a partire dalla presa dell'officina venditrice. 4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 2, lettera b). (*) Il riferimento al R.D.L. n. 533/1932 riguarda il regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1859. Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'accisa). 1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8. Decreto 27 ottobre 2011 f) officina di autoproduzione: officina elettrica in cui, con riferimento all’anno solare, risulta nulla la differenza tra energia prelevata dalla rete elettrica e quella alla rete stessa ceduta. Collegati |
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