Fanghi da depurazione in agricoltura: Documento Rev. 2.0 del 10.09.2019
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30 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fanghi da depurazione in agricoltura: i limiti aggiornati Scheda ID 7182 aggiornata Rev. 2.0 del 10.09.2019 In allegato scheda completa e documenti d'interesse sull'utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi e di giurisprudenza, in particolare legati alla situazione emergenziale in Regione Lombardia dopo l'emanazione della Legge 16 novembre 2018 n. 130 di conversione del "Decreto emergenze" Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109. Update 10.09.2019 Sentenza CdS n. 5920 del 28.08.2019 Fanghi da depurazione - Le Regioni non hanno potere di riparametrare in aumento i valori soglia per le sostanze inquinanti previsti dal d.lgs. n. 152/2006 ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi da depurazione.. Update 21.11.2018 Pubblicata GU la Legge 16 novembre 2018 n. 130 di conversione del D.L. 109/2018 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze La Legge 16 novembre 2018 n. 130 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, modifica l'art. 41. Timeline normativa (rif. R. Lombardia) 1. Lacuna normativa - Non è presente una norma che indichi per i fanghi di depurazione destinati all'agricoltura i valori-limite per idrocarburi C10-C40 (e fenoli non valutati in questa timeline), infatti il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU n.38 del 15-2-1992 - SO n. 28), che norma la materia non riporta valori limite di idrocarburi C10-C40. 2. Valori limite di prassi per C10 e C40 - I valori-limite previsti per idrocarburi C10-C40 per l'utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura, in assenza di una norma di legge, possono essere "rimandati" al valore di mg/Kg ss < 50 (valore-limite per i terreni agricoli in assenza di una norma specifica) si veda Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 (ritenuta applicabile anche ai fanghi da depurazione), infatti né il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, né l’allegato 1B dello stesso disciplinano la concentrazione di idrocarburi.
3. Una delibera della RL "detta" i valori limite di prassi per C10 e C40 - Con la D.G.R. n. X/7076 dell'11 settembre 2017 la Regione Lombardia ai fini dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura indica i valori-limite di Idrocarburi (C10-C40) in mg/kg ss <10.000. (il paramentro Idrocarburi C10-C40 è un nuovo inserimento della D.G.R. n. X/7076 dell'11 settembre 2017 alla D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031). 4. Si sblocca l'avvio dei fanghi all'uso in agricoltura - La Regione Lombardia alzando i valori limite di Idrocarburi (C10-C40), facilita l'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura, ma a scapito dell'aspetto di tutela ambientale. 8. Si interviene con il Decreto emergenze - Con il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (Decreto emergenze) i valori-limite per idrocarburi C10-C40 dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura normati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 sono valorizzati in mg/kg ss <1.000 (tal quale) (valori-limite idrocarburi C10-C40 non sono normati dall'Allegato 1B del Decreto stesso). 9. Il Decreto Legge emergenze definisce una soglia di legge - Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 di fatto "media in alto" (vista l'urgenza) sui valori-limite, ma il valore-limite è superiore alla prassi o alla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, e rimanda ad revisione organica della normativa di settore. 10. La Legge di conversione aggiunge ulteriori soglie - Legge 16 novembre 2018 n. 130 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, modifica l'art. 41: resta il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale ma sono aggiunti altri limiti a determinate sostanze, a seguire tabella raffronto Legge 16 novembre 2018 n. 130 / Tabella 1 allegato 5 parte IV Titolo V D.Lgs. 152/2006:
Nella Legge 16 novembre 2018 n. 130 per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all’anno. 11. Provvedimento per la lacuna - Si attende un provvedimento ad hoc che sani la lacuna e riorganizzi la norma in materia. La Legge 16 novembre 2018 n. 130 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, modifica l'art. 41. Testo Art 41 modificato (L. n. 130/2018) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 55) Art. 41. Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione 1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ≤1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ≤6 (mg/kg SS), PCDD/ PCDF + PCB DL ≤25 (ng WHO-TEQ/kg SS) , PCB ≤0,8 (mg/kg SS) , Toluene ≤100 (mg/kg SS) , Selenio ≤10 (mg/ kg SS) , Berillio ≤2 (mg/kg SS) , Arsenico <20 (mg/kg SS) , Cromo totale <200 (mg/kg SS) e Cromo VI <2 (mg/kg SS) . Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all’anno. Con il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 (Decreto emergenze), sono state inserite alcune disposizioni a proposito dell’impiego e della distribuzione dei fanghi da depurazione in agricoltura ("Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi da depurazione”, capo V, articolo 41). Testo originario Art 41 (D.L. n. 109/2018) Decreto-Legge 28 Settembre 2018 n. 109 (modificato) 1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato 1B del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Regime spandimento in agricoltura di fanghi di depurazione disciplinato da: decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (recepisce Dir. 86/278/CEE) - condizioni per l’utilizzo L’inserimento dell’art.41 con decretazione d’urgenza nel decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 è stato motivato dalla necessità di superare lo stallo creatosi con la sentenza n° 1782 del TAR Lombardia Sez III 20 luglio 2018 che, per gli idrocarburi, imponeva limiti che la maggior parte degli impianti di depurazione non sarebbero in grado di ottemperare. I fanghi di depurazione non provengono solo da acque reflue di scarichi civili in quanto il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, che regola la materia, equipara anche quelli provenienti da attività produttive a quelli da insediamenti civili, la separazione dei flussi all’origine è solo raramente praticata, per cui agli impianti di depurazione arrivano reflui delle più disparate qualità e provenienze. Per fanghi devono intendersi i residui derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili, delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi, e delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi (art. 2 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99,). Nel caso di fanghi derivanti da agglomerati, e quindi contenenti sia acque reflue di natura domestica che industriale, che confluiscono ad un unico impianto di trattamento di acque reflue urbane (identificati come fanghi provenienti dalla depurazione di acque reflue urbane), è ipotizzabile l’utilizzo in agricoltura ai sensi del decreto 99/1992, che, peraltro, disciplina esclusivamente l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Precisamente, l’utilizzo in agricoltura è ammesso se i fanghi: - sono stati sottoposti a trattamento (trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentescibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione, art. 2), Matrice revisioni
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