PED: Elenco Norme UNI/TS presunzione conformità requisiti specifici Art. 3 del D.M. n. 329/2004
(ISPESL DCC/DTS prot. A00-07/000321/10 del 08.03.2010)
Procedure ISPESL (INAIL) per la riparazione temporanea dì attrezzature a pressione già in esercizio alla data del 12/2/2005 e comunque commercializzate fino al 29/05/2002 e/o certificate in conformità alla Direttiva 97/23 CE PED: Norme UNI/TS in presunzione di conformità ai requisiti specifici Art. 3 del D.M. n. 329/2004
Lettera Circolare n. 8 Marzo 2010
Premessa Nelle more dell'emanazione delle specifiche tecniche di cui all'art. 3 del D.M. 329/04, la presente Lettera Circolare il cui testo è stato elaborato dal Consiglio Tecnico "Attrezzature e Insiemi PED" è approvato nella riunione del 4 marzo 2010 - descrive la procedura per la riparazione temporanea delle attrezzature in oggetto. La procedura si applica alle attrezzature solo se denunciate all''ISPESL in conformità agli artt. 6 o 16 del Decreto Ministeriale n.329/04 o se esse sono state omologate secondo le norme nazionali previgenti al decreto di cui sopra.
D.M. 329/04 ... Art. 3. Specifiche tecniche relative all’esercizio delle attrezzature e degli insiemi
1. Su richiesta del Ministero delle attivita' produttive le eventuali specifiche tecniche concernenti l’esercizio delle attrezzature e degli insiemi di cui all’articolo 1 sono elaborate in collaborazione con l’ISPESL e con l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), tenendo conto delle normative emanate dal Comitato europeo di normazione, sentite le associazioni di categoria interessate, e successivamente approvate dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Campo di applicazione La riparazione temporanea si applica agli impianti a ciclo continuo e/o a quelli che rivestono caratteristiche di pubblica utilità o servizio essenziale come, ad esempio, le seguenti tipologie: - impianti antincendio; - impianti di inertizzazione e attemperamento con ricircolazione di acqua libera,· - impianti con caratteristica di pubblica utilità al servizio della rete di distribuzione di gas o delle cabine elettriche,· - centrali termoelettriche; - impianti di supporto a servizi essenziali di ospedali, case di riposo e assimilabili; - sistemi di cogenerazione e teleriscaldamento.
Riparazioni temporanee Per gli impianti sopra indicati, in presenza di difetti che possono pregiudicare l'esercizio di un'attrezzatura, a giudizio e sotto la responsabilità dell'Utilizzatore possono essere effettuati interventi di riparazione temporanea (anche con attrezzatura in esercizio), finalizzati a mantenere la stabilità strutturale dell'attrezzatura e garantire il contenimento delle eventuali perdite per il tempo di ulteriore esercizio fino alla fermata successiva dell'unità/impianto o al limite temporale stabilito nell'analisi dei rischi, se inferiore. La riparazione temporanea deve eseguirsi alle seguenti condizioni:
1. deve avere un limite temporale definito; 2. non deve interessare una riparazione temporanea già in essere e non deve essere eseguita in sostituzione di un altro intervento già effettuato,· 3. deve essere giustijìcato il carattere di eccezionalità, necessità e indifferibilità. La riparazione temporanea, da eseguirsi secondo una procedura preventivamente esaminata dall'ISPESL, si applica con le modalità descritte al punto a) per le tubazioni, e con le modalità descritte al punto b) per le rimanenti attrezzature.
La riparazione temporanea che prevede l'applicazione di metodi e tecniche emesse dal Licenziatario del metodo o dal Detentore della licenza/brevetto per l'esecuzione/applicazione dello specifico metodo, si applica a tutte le attrezzature a pressione in esercizio con le modalità di cui al successivo punto c).
Per l'esecuzione di riparazioni temporanee di cui ai punti a) e b) è facoltà dell'ISPESL indicare quali tra le norme tecniche internazionalmente riconosciute dovranno essere applicate da parte dell'Utilizzatore per richiedere l'esame e la valutazione secondo quanto indicato nella presente Lettera Circolare.
Le norme applicabili sono al momento quelle indicate nell'Appendice I. Le procedure di riparazione temporanea di cui al punto c) sono da qualificarsi a cura del CTAIP dell'ISPESL.
Con successive Lettere Circolari ISPESL verranno rese disponibili ulteriori norme e, relativamente alle riparazioni descritte nel punto c), le metodologie o tecniche, conformemente alla procedura descritta nella stessa Appendice.
Qualora il Tecnico dell'ISPESL, durante le attività di verifica o controllo, riscontrasse il mancato rispetto delle procedure e/o delle scadenze previste per l'esecuzione delle riparazioni definitive, ne darà immediata comunicazione all'organo di vigilanza territoriale (ASL/ARPA) per le attività di competenza. ... APPENDICE 1
1. Normative tecniche applicabili alle riparazioni temporanee di cui ai punti a) e b).
Le seguenti norme tecniche sono utilizzabili per la riparazione temporanea di attrezzature a pressione:
1. ASME PCC-2-2008, parte 1, scelta del metodo; 2. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.1; 3. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.4; 4. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.6; 5. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.10; 6. ASME PCC-2-2008, parte 2, articolo 2.12.
A seguito di valutazione e successiva redazione di apposita procedura tecnico-applicativa, il Consiglio Tecnico CTAIP dell'ISPESL renderà disponibili all'uso ulteriori norme tecniche che risulteranno d'interesse generale o specifico. Sarà cura dei Dipartimenti Territoriali o degli Utilizzatori interessati proporre al CTAIP l'applicazione di una normativa internazionalmente riconosciuta e non ancora riportata nella presente Appendice. La disponibilità all'uso verrà sancita mediante apposite Lettere Circolari a cura del DCC/DTS.
Dettaglio sulle specifiche tecniche art. 3 DM 329/2005 emanate
Update 2016 (in revisione)
Serie UNI/TS 11325 Attrezzature a pressione Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione
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Stato di avanzamento
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art. 3 DM 329
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UNI/TS 11325-1 Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle tubazioni in esercizio ai fini della riqualificazione periodica d’integrità
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2009
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SI
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UNI/TS 11325-2 Procedura di valutazione dell’idoneità all’ulteriore esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggette a scorrimento viscoso
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2013
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SI
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UNI/TS 11325-3 Sorveglianza dei generatori di vapore e/o acqua surriscaldata
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2010
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NO
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UNI/TS 11325-4 Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili nell’ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325 - 2
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2013
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SI
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UNI/TS 11325-5 Interventi temporanei sulle attrezzature a pressione
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2012
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NO
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UNI/TS 11325-6 Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione
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2014
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SI(*)
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segue in allegato
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La colonna «art. 3 DM 329» indica se la norma contiene o meno un appendice Z che lega i requisiti della stessa a punti specifici del DM 329 e quindi potrebbe conferirne presunzione di conformità nel caso di approvazione formale del MiSE.
(*) Vedi esempio:
Es:
UNI/TS 11325-6:2014 Attrezzature a pressione Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione
La specifica tecnica definisce le procedure generali per la verifica di messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi soggetti a tale verifica ai sensi della legislazione vigente. ...
APPENDICE Z (informativa) PUNTI DELLA PRESENTE SPECIFICA TECNICA RIGUARDANTI l REQUISITI DEL D.M. n. 329/2004
La presente specifica tecnica è stata elaborata nell'ambito di un incarico conferito all'UNI dal Ministero delle attività produttive ed è di supporto ai requisiti del Decreto del Ministero delle attività produttive 1 dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".
AVVERTENZA: Altri Decreti e altri documenti legislativi possono essere applicabili ai prodotti che rientrano nello scopo e campo di applicazione della presente specifica tecnica. Qualora la presente specifica tecnica sia approvata dalle autorità competenti, la conformità ai punti indicati nel prospetto Z.1 conferisce, entro i limiti del suo scopo e campo di applicazione, una presunzione di conformità ai requisiti specifici del D.M. n. 329/2004.
Prospetto z.1 Confronto tra il D.M. n. 329/2004 e la presente specifica tecnica
Punti della presente specifica tecnica |
Contenuto |
Articoli del D.M. n.329/2004 |
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Verifica obbligatoria di primo impianto owero della messa in servizio |
4 |
... Segue
Certifico Srl - IT | Rev. 00 2017
Info e download Lettera Circolare ed Elenco Norme
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