Linee guida di prevenzione incendi attività di frantoio oleario - oleificio
Appunti Sicurezza lavoro | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario - oleificio. Nota VVF prot. n. 12622 del 26-09-2017 relativa alle linee guida per i depositi di olio vegetaleI depositi di olio di oliva vergine costituiscono un'attivita soggetta al controllo dei vigili del fuoco in quanto, per quantitativi di olio maggiori di 1 m3, sono ascrivibili al p.to 12 dell' Allegato I del DPR 151/11.
Con l'obiettivo di fornire un supporto concreto alle imprese del settore, indicando gli elementi indispensabili per assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di prevenzione degli incendi, sono state predisposte le "Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario- oleificio", che vengono trasmesse in allegato alla presente nota. In particolare, basandosi su misure di carattere prescrittivo dettate anche dall'esperienza maturata nell'ambito dell'espletamento dell'attivita di prevenzione incendi per queste specifiche attività, le suddette Linee guida rappresentano, per ogni fase del processo produttivo dei soli oli di oliva vergini ottenuti dal mero procedimento meccanico, un mezzo per individuare un insieme di misure di prevenzione e di protezione, passiva ed attiva, finalizzate al contrasto del rischio di incendio nell'ambito della progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita di frantoio oleario-oleificio con deposito di olio d'oliva vergine. Nell'esprimere la convinzione che, con la redazione di questo documento, si forniscano le indicazioni per garantire un adeguato livello di sicurezza per i frantoi oleari-oleifici, si ritiene altresì necessario evidenziare che: - le Linee guida non rappresentano una regola tecnica di prevenzione incendi: pertanto non hanno carattere di "cogenza", rna costituiscono un utile indirizzo per i titolari delle attività e per i progettisti che potranno fare riferimento ai contenuti delle stesse per l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendi; - nulla è mutato in relazione alla classificazione (prevista dall'Allegato I del DPR 151/2011) e all'istruttoria di prevenzione incendi per le attività in questione, che dovra comunque segue le procedure previste dal DM 7/8/2012 e dal relativo Allegato I (Documentazione relativa ad attivita non regolate da specifiche disposizioni antincendio). Fonte: VVF Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco |
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