Nuove voci agenti cancerogeni per il TUS - Allegato XLII e XLIII
Nuove voci dell'elenco di sostanze, miscele e processi e Valori limite di esposizione professionale del D.Lgs. 81/2008 Allegato XLII e Allegato XLIII, a breve in GUUE.
Update 31 Agosto 2017
Il 31 Agosto il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) ha accolto con favore l'avvio del processo di revisione della direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni e mutageni (direttiva ACM) ed ha invitato all'eventuale estensione del campo alle sostanze tossiche per la riproduzione.
Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro» (2017/C 288/07)
Stabilendo limiti per le sostanze cancerogene e mutagene, l'accordo contribuisce a combattere la principale causa di mortalità connessa al lavoro nell'UE.
La direttiva propone di fissare valori limite di esposizione per altri 11 agenti cancerogeni, oltre a quelli contemplati dalla direttiva del 2004 in vigore, ossia:
- la polvere di silice cristallina respirabile, - l'1,2-epossipropano, - l'1,3-butadiene, - il 2-nitropropano, - l'acrilammide, - alcuni composti del cromo VI, - l'ossido di etilene, - l'o-toluidina, - le fibre ceramiche refrattarie, - il bromoetilene - l'idrazina.
La direttiva rivede inoltre i valori limite relativi al cloruro di vinile monomero e alle polveri di legno duro per tenere conto dei dati scientifici più recenti.
Vi saranno requisiti minimi per l'eliminazione e la riduzione di tutti gli agenti cancerogeni e mutageni.
I datori di lavoro dovranno inoltre individuare e valutare i rischi derivanti, per i lavoratori, dall'esposizione a specifici agenti cancerogeni (e mutageni) ed evitare l'esposizione ove siano presenti tali rischi.
Le principali modifiche alla proposta della Commissione sono le seguenti:
- sostanze tossiche per la riproduzione: la Commissione dovrà valutare la possibilità di includere le sostanze reprotossiche nel campo di applicazione della direttiva al più tardi entro il primo trimestre del 2019 e potrà presentare una proposta legislativa in materia
- cromo VI: sarà fissato un valore limite di esposizione pari a 0,010 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento della direttiva; tale valore scenderà successivamente a 0,005 mg/m³. È stata introdotta una deroga per i procedimenti di saldatura e taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi: il valore limite di esposizione sarà di 0,025 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento e di 0,005 mg/m³ successivamente
- polveri di legno duro: sarà introdotto un valore limite di esposizione di 3 mg/m³ per cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva e di 2 mg/m³ successivamente
- polvere di silice cristallina respirabile: la Commissione si è impegnata a valutare la necessità di modificare il valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile nell'ambito della prossima valutazione dell'attuazione della direttiva
- sorveglianza sanitaria: il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori negli Stati membri può segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato
La nuova direttiva sarà formalmente adottata dal Consiglio in una fase successiva.
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