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BAT (Best Available Techniques) Grandi impianti di combustione
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione.
[notificata con il numero C(2017) 5225]
GU L 212/1 del 17.8.2017
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Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT. ...
Articolo 1 Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione riportate in allegato. ...
Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE:
- 1.1: combustione di combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, - 1.4: gassificazione di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione, - 5.2: smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t l'ora oppure per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno, solo quanto questa attività ha luogo in impianti di combustione contemplati al precedente punto 1.1.
In particolare, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano le attività a monte e a valle direttamente associate alle attività summenzionate, incluse le tecniche applicate di prevenzione e controllo delle emissioni.
I combustibili considerati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono tutte le materie combustibili solide, liquide e/o gassose, nella fattispecie:
- i combustibili solidi (ad esempio, carbone, lignite, torba), - la biomassa (quale definita all'articolo 3, punto 31, della direttiva 2010/75/UE), - i combustibili liquidi (ad esempio, olio combustibile pesante e gasolio), - i combustibili gassosi (ad esempio, gas naturale, gas contenente idrogeno e gas di sintesi), - combustibili specifici (ad esempio, i sottoprodotti dell'industria chimica e della siderurgia), - i rifiuti, tranne i rifiuti urbani misti quali definiti all'articolo 3, punto 39, e gli altri rifiuti enumerati all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a, punti ii) e iii), della direttiva 2010/75/UE.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività:
- la combustione di combustibili in unità con potenza termica nominale inferiore a 15 MW, - gli impianti di combustione con arco di vita limitato o gli impianti di teleriscaldamento che beneficiano di una deroga ai sensi degli articoli 33 e 35 della direttiva 2010/75/UE, fino allo scadere della deroga indicata nell'autorizzazione, per quanto concerne i BAT-AEL relativi agli inquinanti contemplati dalla deroga, nonché agli altri inquinanti le cui emissioni sarebbero state ridotte dalle misure tecniche a cui si è derogato, - la gassificazione dei combustibili, quando non è direttamente associata alla combustione dei gas di sintesi che ne derivano, - la gassificazione dei combustibili e la successiva combustione dei gas di sintesi, quando tali attività sono direttamente associate alla raffinazione di petrolio e di gas, - le attività a monte e a valle non direttamente associate alle attività di combustione o gassificazione, - la combustione nei forni o nei riscaldatori di processo, - la combustione negli impianti di post combustione, - la combustione in torcia, - la combustione nelle caldaie di recupero e nei bruciatori dei composti ridotti dello zolfo nelle installazioni per la produzione di pasta per carta e carta, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone, - la combustione dei combustibili di raffineria sul sito della raffineria, già contemplata nelle conclusioni sulle BAT sulla raffinazione di petrolio e di gas, - lo smaltimento o il recupero dei rifiuti in: - - impianti di incenerimento dei rifiuti quali definiti all'articolo 3, punto 40, della direttiva 2010/75/UE, - - impianti di coincenerimento dei rifiuti dove oltre il 40 % del calore liberato proviene da rifiuti pericolosi, - - impianti di coincenerimento dei rifiuti che bruciano solo rifiuti, salvo quelli costituiti almeno parzialmente di biomassa quale definita all'articolo 3, punto 31 b), della direttiva 2010/75/UE, già contemplati nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti.
Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:
- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (CWW), - serie dei BREF sulle sostanze chimiche (LVOC ecc.), - effetti economici e effetti incrociati (Economic and Cross-Media Effects - ECM), - emissioni prodotte dallo stoccaggio (Emissions from storage - EFS), - efficienza energetica (Energy Efficiency - ENE), - sistemi di raffreddamento industriali (Industrial Cooling Systems - ICS), - produzione di ferro e acciaio (Iron and Steel Production - IS), - monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (Reference Document on the General Principles of Monitoring - ROM), - produzione di pasta per carta, carta e cartone (Production of Pulp, Paper and Board - PP), - raffinazione di petrolio e di gas (Refining of Mineral Oil and Gas - REF), - incenerimento dei rifiuti (Waste Incineration - WI), - trattamento dei rifiuti (Waste Treatments - WT).
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