Sistemi Gestione Sicurezza Antincendio / Fire Safety Engineering
Documento News | ||
24 Novembre 2024 | ||
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Sistemi Gestione Sicurezza Antincendio / Fire Safety Engineering Un documento che illustra lo sviluppo, nel tempo, dei Sistemi di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) fino alla Fire Safety Engineering (FSE). Dopo l’incidente di Seveso (luglio 1976), a livello Europeo si decise di impostare una politica comune al fine di evitare il ripetersi incidenti simili dalle conseguenze devastanti per le persone, le cose e l’ambiente. Si iniziò con la Direttiva 82/501/CEE (Seveso I). Dopo una prima applicazione la direttiva è stata modificata prima dalla Direttiva 96/82/CE (Seveso II) e successivamente dalla Direttiva 2003/105/CE e Direttiva 2012/18/UE (Seveso III). Queste ultime direttive hanno introdotto, tra le varie modifiche, il principio che per prevenire gli incidenti rilevanti non basta solamente gestire la sicurezza impiantistica e tecnologica (base) ma in aggiunta occorre affrontare in modo puntuale anche l’approccio gestionale. Il D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro", sia, per attività normate o non, è in sostanza il primo Decreto che introduce, in forma embrionale, nell'ordinamento nazionale, "l'Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio". Nell’ambito del recepimento della direttiva Seveso II (96/82/CE) è stato pubblicata con il DM 9 agosto 2000, una linea guida per la verifica del sistema di gestione sicurezza. Il DM prima evidenziato, non dà indicazioni esplicite su come il gestore deve organizzare il sistema di gestione, rimandando semplicemente allo stato dell’arte e menzionando in particolare la norma UNI 10617. I sistemi attuati secondo le indicazioni del DM 09 agosto 2000, hanno dimostrato sul campo la sua efficacia. "Per inciso, il SGSL realizzato sulla base delle Linee Guida UNI-INAIL-ISPESL, non può sostituirsi a quanto disposto dal DM 09 agosto 2000" La Direttiva 2012/18/UE (direttiva Seveso III) recepita con il D.Lgs 105/2015, prevede l’adozione obbligatoria, da parte del gestore di un’attività soggetta di un Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS PIR), che deve essere attuato secondo quanto previsto nell’Allegato B della direttiva stessa. Tali sistemi possono essere realizzati, gestiti e verificati periodicamente in conformità alle norme: - UNI 10617:2012 Impianti a rischio di incidente rilevante - Sistemi di gestione della sicurezza - Requisiti essenziali Il DM 9 Maggio 2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio) introduce l’approccio ingegneristico antincendio (ovvero la Fire Safety Engineering - FSE), essendo di tipo prestazionale, consente di superare i limiti dell’approccio antincendio di tipo qualitativo del DM 10 marzo 1998, in particolare per quanto riguarda la verifica di adeguatezza delle misure antincendio e la definizione delle misure compensative. Fire Safety Engineering - FSE L’approccio ingegneristico antincendio (ovvero la Fire Safety Engineering - FSE), essendo di tipo prestazionale, consente di superare i limiti dell’approccio antincendio di tipo qualitativo del DM 10 marzo 1998, in particolare per quanto riguarda la verifica di adeguatezza delle misure antincendio e la definizione delle misure compensative. Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
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