Sistemi Gestione Sicurezza Antincendio / Fire Safety Engineering
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24 Novembre 2024 | ||
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Sistemi Gestione Sicurezza Antincendio / Fire Safety Engineering Un documento che riporta lo sviluppo nel tempo dei Sistemi di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA) fino alla Fire Safety Engineering (FSE) Dopo l’incidente di Seveso (luglio 1976), a livello Europeo si decise di impostare una politica comune al fine di evitare di ripetersi incidenti simili dalle conseguenze devastanti per le persone, le cose e l’ambiente. Si iniziò con la Direttiva Sociale 82/501/CEE (Seveso I). Dopo una prima applicazione la precedente direttiva è stata modificata prima dalla Direttiva 96/82/CE (Seveso II) e successivamente dalla Direttiva 2003/105/CE e Direttiva 2012/18/UE (Seveso III). Queste ultime direttive hanno introdotto, tra le varie modifiche, il principio che per prevenire gli incidenti rilevanti non basta solamente gestire la sicurezza impiantistica e tecnologica (cosa fondamentale) ma in aggiunta occorre affrontare in modo puntuale anche l’approccio gestionale. Il Decreto Interministeriale 10 marzo 1998, «Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio» sia, per attività normate o non, è in sostanza il primo Decreto che introduce, in forma embrionale, nell'ordinamento nazionale, capitoli finali "l'Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio". Nell’ambito del recepimento della direttiva Seveso II (96/82/CE) è stato pubblicata con il DM 9 agosto 2000, una linea guida per la verifica del sistema di gestione sicurezza. Il DM prima evidenziato, non dà indicazioni esplicite su come il gestore deve organizzare il sistema di gestione, rimandando semplicemente allo stato dell’arte e menzionando in particolare la norma UNI 10617. Il sistema di gestione della sicurezza è uno strumento obbligatorio per alcune aziende e, precisamente, quelle a rischio di incidente rilevante. Tale sistema attuato secondo le indicazioni del DM 09 agosto 2000 e ha dimostrato sul campo la sua efficacia. "Per inciso, il SGSL realizzato sulla base delle Linee Guida UNI-INAIL-ISPESL, non può sostituirsi a quanto disposto dal DM 09 agosto 2000" La Direttiva 2012/18/UE (direttiva Seveso III) recepita con il D.Lgs 105/2015, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, prevede l’adozione obbligatoria, da parte del gestore di un’attività soggetta di un Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS PIR), che deve essere attuato secondo quanto previsto nell’Allegato B della direttiva stessa. Le attività a rischio di incidente rilevante, soggette alla normativa Seveso (D.Lgs 105/2015), richiedono per il controllo della sicurezza di processo, l’adozione di un SGS-PIR. - UNI 10617:2012 Il DM 9 Maggio 2007 (Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio) introduce l’approccio ingegneristico antincendio (ovvero la Fire Safety Engineering - FSE), essendo di tipo prestazionale, consente di superare i limiti dell’approccio antincendio di tipo qualitativo del DM 10 marzo 1998, in particolare per quanto riguarda la verifica di adeguatezza delle misure antincendio e la definizione delle misure compensative. Fire Safety Engineering - FSE L’approccio ingegneristico antincendio (ovvero la Fire Safety Engineering - FSE), essendo di tipo prestazionale, consente di superare i limiti dell’approccio antincendio di tipo qualitativo del DM 10 marzo 1998, in particolare per quanto riguarda la verifica di adeguatezza delle misure antincendio e la definizione delle misure compensative. Certifico Srl - IT Rev. 00 2017
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