Le lavorazioni oggetto di questo beneficio sono i lavori usuranti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.
Perché ciò possa essere possibile, la legge ha disciplinato una serie di comunicazioni obbligatorie a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Inoltre ha disciplinato le modalità e le tempistiche con le quali tali comunicazioni devono essere presentate al fine di velocizzare e rendere più efficiente il procedimento.
Qui di seguito sono elencate le varie categorie di lavori usuranti:
- lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature;
- lavorazione del vetro cavo;
- lavori espletati in spazi ristretti - con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto;
- Lavori notturni (indicati all’articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66).
Il “lavoratore notturno” è chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Secondo lo stesso decreto legislativo, in difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno (in caso di lavoro a tempo parziale il limite minimo è riproporzionato).
Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”) o se il lavoro è svolto in modo ordinario in periodi notturni (per almeno tre ore).
- Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” (così come indicate all’art. 1, comma 1 lettera c del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 ed elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto):
- - Prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
- - Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
- - Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
- - Costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
- - Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
- - Elettrodomestici;
- - Altri strumenti e apparecchi;
- - Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
- - Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo;
- Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, comma 1 lettera d del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)
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